L’AGCM HA EMANATO LA VERSIONE DEFINITIVA DELLE LINEE GUIDA SULLA COMPLIANCE ANTITRUST – UN ALTRO PASSO PER LA PROCEDURALIZZAZIONE DEI PROCESSI DELLE IMPRESE ITALIANE GRANDI E PICCOLE CHE SIANO OVVERO IL LENTO DECLINO DEL POTERE ASSOLUTO DEL “CAPO”

Il 25 Settembre scorso la AGCM – Autorità della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato la versione definitiva delle Linee Guida sulla Compliance Antitrust. Una prima bozza era stata pubblicata in aprile per poi essere posta in consultazione pubblica e ad essa avevo già dedicato un post (vedi LE IMPRESE ITALIANE E L’ANTITRUST: L’AGCM PROPONE AL MERCATO UNA PRIMA BOZZA DI LINEE SULLA COMPLIANCE ANTITRUST) ove ne riassumevo i contenuti.

In realtà, nonostante i molti e qualificati commenti ricevuti, consultabili sul sito della AGCM, la versione definitiva non differisce molto dalla bozza di aprile. A parte le modifiche meramente lessicali, le poche modifiche degne di menzione, a mio modo di vedere, sono le seguenti:

Punto 7 (riquadro) (La compliance antitrust come parte integrante della cultura e della politica aziendale):  Risulta rafforzata la figura del responsabile del programma di compliance antitrust, La bozza prevedeva che potesse essere un responsabile di una qualche funzione aziendale a cui vengano riconosciute autonomia e indipendenza” e che risponda direttamente ai massimi vertici aziendali. Sorge spontanea la domanda: cosa si intende per “massimi vertici aziendali” (A.D. o CdA?) ma qui, come in altri punti, le Linee Guida si limitano a indicare il principio, lasciando alle imprese la scelta di come applicarlo, anche in funzione delle loro dimensioni, della loro struttura organizzativa e del settore merceologico ove esse operano.  Peraltro le Linee Guida ora dispongano espressamente che al responsabile del programma, oltre ad autonomia ed indipendenza, vengano riconosciute anche “risorse e strumenti adeguati (che tradurre in budget e risorse umane …).

Punto 13 (riquadro) (Sistemi di gestione dei processi a rischio antitrust): È stata introdotta nel primo capoverso una precisazione aggiuntiva, peraltro quasi scontata, secondo cui l’eventuale sistema di whistle-blowing dovrebbe garantire “l’anonimato e la protezione dei segnalanti …”.   Come previsto nella prima bozza, oltre ad una “formazione adeguata alla dimensione e al contesto aziendale, alla luce dei rischi antitrust cui l’impresa è esposta” prevista dai precedenti punti 11 e 12, il sistema ipotizzato dalle Linee Guida ipotizza un sistema di reporting interno, periodica due diligence, audit interni, insomma tutte quelle attività che con il D.Lgs 231/ 01 abbiamo già imparato a conoscere e praticare…).

Punto 21 (riquadro) (La richiesta di valutazione del programma ai fini dell’eventuale riconoscimento dell’attenuante) La soluzione proposta è diversa da quella originariamente prevista dal punto 29 della bozza, che è stato eliminato. La versione definitiva delle Linee Guida prevede dunque che, ai fini dell’eventuale riconoscimento dell’attenuante, siano valutabili soltanto i programmi di compliance adottati, attuati e trasmessi all’Agcm entro sei mesi dall’apertura dell’istruttoria (la stessa regola vale per le modifiche di programmi esistenti se adottate prima dell’avvio dell’istruttoria).

Punto 23 (L’effettiva ed efficace attuazione del programma). Rispetto alla bozza di Aprile qui la (unica) novità è rappresentata dall’incipit che espressamente riconosce “i diritti dell’impresa a non autoincriminarsi e al legal privilege” (legal privilege che, peraltro, come è noto non vale per i giuristi d’impresa).

Per un immediato riferimento al fondo ho inserito i link al provvedimento, alle Linee Guida e ai contributi trasmessi all’AGCM durante la consultazione pubblica.  Qui vorrei però proporre alcune considerazioni non tanto sulle Linee Guida in sé e per sé quanto piuttosto sulle loro conseguenze sulla organizzazione delle imprese italiane, PMI o multinazionali che siano.

Non intendo riferirmi, come spesso accade, ai costi indotti dalla compliance di qualsiasi genere, anche se è vero che uno dei risultati è stato quello di far nascere all’interno delle imprese nuove funzioni e nuove professionalità, è il riferimento ovviamente all’Internal Audit ed ai Compliance Officer, con conseguente aumento dei costi di struttura.

Mi sembra infatti che le Linee Guida AGCM un ulteriore passo in quella che io definisco la proceduralizzazione dei processi produttivi e commerciali delle imprese avviata con l’introduzione della responsabilità amministrativa delle imprese prevista dal D.Lgs. 231.

Non so quanto i manager delle grandi aziende e ancor di più quelli delle PMI che rappresentano ancora il cuore pulsante dell’imprenditoria italiana abbiano sempre effettivamente interiorizzato e convintamente accettato e il cambiamento provocato da quella che ormai definiamo “la compliance”.

Prima della sua introduzione nelle aziende sovente a decidere era il “capo” di turno, amministratore delegato, manager di primo livello o proprietario dell’azienda stessa che fosse, e quantomeno nelle grandi aziende non erano poi così infrequenti i dissidi tra manager (li chiamo “dissidi” ma in realtà a volte erano proprio lotte di potere…)  per decidere chi era l’“owner” di questo o quel processo aziendale, di questa o quella decisione. Troppo spesso il processo decisionale era tutto improntato all’interno dell’azienda.

Oggi ciò non è più possibile, in quanto normare i singoli processi aziendali, dettando regole e definendo procedure che li governano e che governano le decisioni aziendali ad ognuno di essi afferenti, tantopiù quando esse hanno un impatto verso ciò che è “fuori dall’azienda”, da un lato riduce il potere, solitario ed autocratico, del capo di turno, e dall’altro contribuisce a riesaminare con occhio critico molti dei processi aziendali , per ristrutturarli (o proprio per strutturali) in maniera organizzata, così da chiarire a priori per tutta l’organizzazione aziendale “le regole del gioco”.

E dunque se è pur vero che la “compliance” (o meglio “le compliance”) hanno un costo, è altrettanto vero che esse possono contribuire a modernizzare le imprese italiane e a renderle più efficienti e meglio attrezzate per affrontare le sfide della globalizzazione e dell’internazionalizzazione.

Provvedimento

http://www.agcm.it/dotcmsdoc/linee-guida-compliance/p27356.pdf

Linee Guida

http://www.agcm.it/dotcmsdoc/linee-guida-compliance/linee_guida_compliance_antitrust.pdf

Contributi alla consultazione pubblica

http://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/intese-e-abusi/contributi-alla-consultazione-pubblica-compliance

Marco Bianchi© Riproduzione riservata – Novembre 2018

AGCM, LINEE GUIDA ANTITRUST, COMPLIANCE ANTITRUST

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