EPPUR SI MUOVE (LENTAMENTE E FORSE UN PO’ A MALINCUORE): LA CORTE DI CASSAZIONE RICONOSCE FINALMENTE CHE GLI INCOTERMS® IDENTIFICANO IL LUOGO DELLA CONSEGNA DELLA MERCE COMPRAVENDUTA E COSI’ CONSENTONO, ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA, DI DETERMINARE LA GIURISDIZIONE COMPETENTE

  1. Introduzione

Non infrequentemente le piccole e medie imprese, italiane e non, perfezionano i singoli contratti internazionali di compravendita con un semplice scambio di proposte, ordini e conferme d’ordini contenenti i soli elementi essenziali del contratto (quali ad esempio prezzo, quantità, tempistiche di consegna), in particolar modo qualora l’importo unitario della compravendita sia relativamente modesto, tanto per il venditore che per il compratore, e non appaia necessario (perlomeno alle due imprese coinvolte) predisporre un contratto hoc, come probabilmente preferirebbero i loro avvocati.

Inevitabile che una simile semplificazione comporti la sottovalutazione dei rischi insiti in un contratto internazionale di compravendita e l’assenza di disposizioni contrattuali che potrebbero tornare utili  durante l’esecuzione del contratto o nel caso di una successiva controversia conseguente all’inadempimento di uno dei contraenti agli obblighi assunti nel contratto.

In tale eventualità, in assenza cioè di una clausola contrattuale che identifichi la legge applicabile al contratto concordata tra venditore e compratore, per il contraente che intenda agire in giudizio avverso la controparte inadempiente la prima questione da risolvere è quella di determinare chi sia il giudice competente a conoscere e decidere della controversia.

Per risolvere tale questione nell’Unione Europea occorre fare riferimento al Regolamento (UE) 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (più oltre “il Reg. 1215/2012” o più semplicemente “il Regolamento”)[1] che ha novellato il precedente Regolamento (CE) 44/2001 (più oltre Reg. 44/2001) [2] .

  1. Le norme del Regolamento (UE) 1215/2012 in tema di attribuzione della competenza giurisdizionale e l’Ordinanza 11346/2023 della Corte di Cassazione

In estrema sintesi, la regola generale dettata dall’art.4.1.[3] del Regolamento 1215/2012, è quella del foro del domicilio del convenuto. In espressa deroga a tale regola generale, il successivo art. 7.1.[4] dispone peraltro che in materiale contrattuale un contraente possa essere convenuto davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, disponendo poi (art.7.1. (b) primo alinea) che, per quanto più specificatamente attiene ai contratti internazionali di compravendita, il luogo di esecuzione dell’obbligazione sia il luogo di consegna, ovverosia il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.

Un’ulteriore e più rilevante deroga alla regola generale del foro del domicilio del convenuto è quella prevista dall’art. 25 del Regolamento[5], dedicato alla proroga di competenza, che consente ai contraenti di determinare quale sia la autorità giurisdizionale a cui debbano essere sottoposte eventuali controversie derivanti dal contratto internazionale di compravendita tra loro concluso. Ciò a condizione che (a) l’accordo dei contraenti sia stato concluso per iscritto o provato per iscritto, (b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o (c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.

Il Regolamento 1215/2012 tuttavia non offre una definizione di luogo di esecuzione dell’obbligazione e di luogo di consegna su cui nel tempo si sono dovute interrogare tanto la giurisprudenza italiana, di merito e di legittimità, che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Il titolo di questo articolo  è per l’appunto ispirato all’Ordinanza 11346 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 2 maggio 2023 che ha (finalmente) preso atto che l’Incoterm® (2020) EXW – EXWORKS[6]  (ma auspicabilmente la decisione della Corte di Cassazione in linea di principio dovrebbe potersi applicare a tutti gli Incoterms®[7]), individua il luogo di consegna della merce (e di conseguenza la giurisdizione competente), nel luogo individuato dall’Incoterm® concordato tra le parti, così come previsto dall’art. 25.1.(c) del Regolamento.

  1. Le sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Brescia che da ultimo hanno dato luogo all’Ordinanza della Corte di Cassazione 11346/2023

Nel caso che ha dato luogo alla decisione della Corte di Cassazione di cui all’Ordinanza 11346/2023, nei documenti scambiati tra venditore e compratore non vi era alcuna clausola specificatamente ed esclusivamente dedicata al foro competente, ma soltanto “le pattuizioni essenziali”, incluso l’Incoterm®, EX WORKS / stabilimento venditore, tra loro concordato per identificare le modalità di consegna.

All’atto del mancato pagamento del prezzo pattuito per la merce compravenduta il venditore italiano aveva presentato un ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Brescia, prontamente opposto dal compratore francese che aveva eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice francese, nella specie il Tribunal de Commerce di Versailles, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4.1. e 7.1. del Regolamento 1215/2012.

Nonostante nel caso in esame l’Incoterm® EX WORKS/ stabilimento venditore fosse presente rispettivamente nella proposta del venditore e nell’ordine del compratore e quindi potesse dirsi concordemente accettato da entrambi i contraenti, in primo grado il Tribunale di Brescia accoglieva l’eccezione proposta dal compratore francese, ritenendo che la competenza a decidere spettasse al giudice francese e altrettanto faceva la Corte di Appello di Brescia avanti la quale il venditore italiano aveva poi proposto appello.

Secondo i giudici bresciani:

(i) l’Incoterm® non implicava un luogo di consegna diverso da quello della destinazione finale dei beni compravenduti, quello ove tali beni avrebbero dovuto essere materialmente consegnati al compratore, con conseguente applicazione dell’art. 7.1. (b) del Regolamento Bruxelles I bis (foro dell’esecuzione della obbligazione);

(ii) l’Incoterm® serviva soltanto per stabilire il momento del trasferimento del rischio di perimento della merce dal venditore al compratore, fatto salvo il caso in cui l’Incoterm® scelto dai contraenti fosse accompagnato da una specifica pattuizione contrattuale che in maniera chiara esplicitasse la volontà delle parti a considerare, ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, il luogo di passaggio del rischio identificato dall’Incoterm® anche come luogo di consegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25.1. del Regolamento 1215/2012.

(iii) in mancanza di una simile espressa e inequivoca pattuizione, il luogo di consegna doveva coincidere con luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio  e quindi con il luogo di destinazione finale della merce, quello dove  ove il compratore materialmente ne acquisiva la disponibilità (e dunque presso il sito del compratore in Francia e quindi con competenza del giudice francese) e non già il luogo di consegna indicato dall’Incoterm® EXW (lo stabilimento del venditore in Italia con conseguente competenza del giudice di Brescia) come sostenuto dall’impresa bresciana che lamentava il mancato pagamento  della merce fornita.

(iv) “anche a voler ritenere che la clausola Incoterm “EXW (…) sia stata pattuita tra le parti (…) dalla clausola stessa non emerge un incontro di volontà chiaro ed inequivoco e non è ravvisabile una pattuizione volta ad attribuire con chiarezza al luogo indicato nella clausola valenza anche di luogo di consegna della merce ai fini del radicamento della giurisdizione” (così la sentenza d’appello, pp. 15-16)”[8].

Volendo seguire la tesi così sostenuta dai giudici di Brescia nei documenti contrattuali l’indicazione dell’Incoterm® EXW scelto dai contraenti avrebbe dunque dovuto essere ulteriormente integrata con una formulazione che esplicitasse chiaramente l’accordo di entrambi i contraenti al fatto che l’autorità giurisdizionale competente fosse quella del luogo di consegna indicato da tale Incoterm, Brescia per l’appunto, quale  quella che ho provato a redigere qui: “Delivery EXW Seller’s Brescia Plant (Incoterms® 2010).  The Parties mutually recognise and acknowledge that by agreeing a Delivery EXW Seller’s Brescia Plant they are also consenting and accepting that the Tribunal of Brescia (Italy) will be competent to settle any dispute that may arise in connection with this Agreement.”

Certamente fattibile ma difficilmente conciliabile con l’abitudine di molte imprese di concludere un contratto internazionale mediante lo scambio di proposta, ordine e conferma d’ordine contenenti i soli elementi essenziali del contratto, soprattutto se, come si è detto, il valore economico della merce compravenduta non era particolarmente rilevante.

Inutile nascondere la perplessità (ma “perplessità” è un eufemismo…)  di quanti si occupano quotidianamente di commercio internazionale e di contratti internazionale in merito alle conclusioni dei giudici bresciani, ma per la verità nessuna particolare responsabilità si può loro addossare in quanto le loro decisioni erano sostanzialmente conformi alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione degli anni precedenti (si vedano, senza pretesa di esaustività, Cass. Sentenza 21191/2009, Ordinanza 24279/2014, Sentenza 3802/2016, Ordinanza 32362/2018, Sentenza 17566/2019, Ordinanza 20633/2022, Ordinanza 15891/2022 di cui all’Appendice 2 (e non sarà forse un caso che, di fronte ad una quantomeno riduttiva interpretazione dello scopo degli Incoterms®, la C.C.I., nell’elencazione dei loro contenuti, nell’edizione (2020) abbia poi ritenuto opportuno modificarne l’ordine rispetto alla precedente edizione del 2010, spostando in cima alla lista “Consegna/presa in consegna” (A2/B2)).

  1. La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE

 Va detto che della questione si era occupata anche la Corte di Giustizia UE nelle sentenze Car Trim del 25 febbraio 2010 (C-381/08)[9] ed Electrosteel Europe S.A. del 9 giugno 2011 (C-87/10)[10], entrambe decise sulla base del Regolamento (CEE) 44/2001 (ma il testo degli articoli 5.1. (b) e 23 citati nelle due sentenze è praticamente identico a quello dei corrispondenti articoli 7.1. (b) e 25 del Regolamento (UE) 1215/20129)[11].

Con queste due sentenze la Corte di Giustizia aveva stabilito alcuni punti fermi in relazione all’efficacia degli Incoterms® per la determinazione della giurisdizione competente nei contratti internazionali di compravendita nell’ambito dell’Unione Europea:

(i) in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati deve essere determinato sulla base delle disposizioni del contratto (Car-Trim);

(ii) Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base (attenzione solo ed esclusivamente se non è possibile desumere dal contratto il luogo di consegna), senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita (Car-Trim);

(iii)  Al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato «in base al contratto», il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms («International Commercial Terms»), elaborati dalla Camera di commercio internazionale (Electrosteel).

(iv) Quando i beni oggetto del contratto si limitano a transitare nel territorio di uno Stato membro terzo rispetto tanto al domicilio delle parti quanto al luogo di partenza o di destinazione delle merci, occorre verificare, in particolare, se il luogo indicato nel contratto, situato nel territorio di tale Stato membro, serva solo a ripartire i costi e i rischi legati al trasporto dei beni oppure se esso rappresenti anche il luogo di consegna degli stessi (Electrosteel).

Una ulteriore e più specifica conferma del ruolo degli Incoterms® è offerta poi dalla successiva sentenza Granarolo del 14 luglio 2016 (C-196/15)[12] ove la Corte di Giustizia ribadisce (punto 36) che “se un eventuale contratto stipulato oralmente o tacitamente fosse qualificato come «compravendita di beni», il giudice del rinvio dovrebbe in seguito verificare se la clausola «Ex Works», menzionata al punto 10 della presente sentenza, si ritrovi in effetti sistematicamente nei contratti consecutivi tra le parti. Ove così fosse, occorrerebbe affermare che le merci erano consegnate presso lo stabilimento della Granarolo in Italia e non in Francia, presso la sede dell’Ambrosi.

Car-Trim ed Electrosteel sono decisioni del 2010 e del 2011, e va poi ricordato che nell’anno successivo venne adottato il Regolamento 1215/2012 il cui articolo 25.1. (c) che sostanza ribadisce proprio il principio sancito dalla sentenza Electrosteel (per la verità al pari del precedente Regolamento 44/2001).

Dal 2011 la questione relativa all’efficacia degli Incoterms® in relazione alla determinazione della competenza giurisdizionale è dunque definita?

Almeno fino alla adozione della Ordinanza 11346 del 2023, in Italia non è stato questo il caso, in quanto la Corte di Cassazione nelle Ordinanze e nelle Sentenze successive al 2011 ha continuato a sostenere la stessa tesi (necessità di una espressa e inequivoca pattuizione che chiarisse la volontà dei contraenti volta ad a spostare il luogo della materiale consegna della merce compravenduta dal luogo di destinazione finale a quello indicato dall’Incoterm® scelto – Incoterms®  ritenuti essere generalmente utilizzati per la ripartizione dei rischi e delle spese di trasporto).

L’esempio forse più eclatante  è fornito dai alcuni passi della Ordinanza 24279/2014 secondo cui “la novità più singolare ­(i.e. della Sentenza Electrosteel)  ma anche più sorprendente ­ è costituita dall’avere attribuito notevole rilevanza agli Incoterms quali elementi rivelatori del luogo di consegna precisando poi che tale affermazione “non può essere però intesa come fattore destabilizzante del principio … , secondo cui “la determinazione contrattuale del luogo di consegna per prevalere sul criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna deve essere chiara ed esplicita, intendendosi così dire che deve nitidamente risultare dal contratto”.

  1. La giurisprudenza della Corte di Cassazione[13], prima, dopo (e nonostante) le sentenze Car-Trim, Electrosteel e Granarolo della Corte di Giustizia, fino all’Ordinanza 11346/2023

Mancando nel Regolamento una definizione di “luogo di consegna”, la tesi costantemente sostenuta dalla Corte di Cassazione era quindi basata sull’assunto che il “luogo di consegna” dovesse essere quello in cui avveniva la consegna materiale (e non soltanto giuridica) dei beni, mediante la quale l’acquirente conseguiva o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente dei beni stessi alla destinazione finale dell’operazione di vendita, anche in considerazione del fatto che “l’obiettivo fondamentale di un contratto di compravendita di beni è il trasferimento degli stessi dal venditore all’acquirente, operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale” (si vedano in proposito i passi della Sentenza Cassazione Sez. Un. n. 21191/2009 e dell’Ordinanza Cassazione Sez. Un. 32362 Anno 2018 citati nell’più sotto)[14].

L’efficacia di tale assunto si scontra però con un dato meramente fattuale: in un contratto internazionale di compravendita venditore e compratore sono soliti ripartire tra loro gli obblighi, i rischi di danni ai beni compravenduti e gli oneri conseguenti all’esportazione, alla spedizione, al trasporto ed all’importazione dei beni compravenduti.

Per far ciò è necessario identificare nel “percorso” che va dalla partenza dei beni al loro arrivo presso il compratore il “punto di passaggio” , ove, in relazione a detti obblighi, rischi ed oneri termina la responsabilità del venditore e comincia quella del compratore, e tale “luogo di passaggio” null’altro è che il luogo in cui i beni compravenduti vengono consegnati al compratore, o al vettore da quest’ultimo incaricato ed il luogo in cui il venditore ne perde il possesso  e la disponibilità in favore del compratore, o del vettore da incaricato dal compratore stesso.

E qui entrano in gioco gli Incoterms® (dal 1936 anno della loro prima edizione …) che codificano le responsabilità di ognuno dei contraenti, ed il cui perno è rappresentato per l’appunto dal luogo di consegna ovunque esso sia ubicato nel percorso dei beni compravenduti, come dal punto di partenza (venditore) al punto di arrivo (compratore) e non è certo un caso che nella definizione ufficiale coniata dalla Camera di Commercio Internazionale ogni Incoterm®[15] comprenda la precisazione del luogo di consegna (place of delivery).

Naturalmente ai fini e per gli effetti dall’art. 7.1. primo alinea del Regolamento 1215/2012, o dal corrispondente art.5.1. del precedente Regolamento 44/2001 (“Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro … nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”), non possono esistere due diverse ed opposte definizioni del termine “luogo di consegna”, quella della Corte di Cassazione, consegna dei beni alla destinazione finale, ovverosia quella ove risiede al compratore, e quella incorporata negli Incoterms®, variabile in funzione del luogo lungo il “percorso” che in cui il venditore perde il possesso dei beni compravenduti.

Ciò probabilmente spiega il motivo per cui anche nelle decisioni successive alle sentenze Car-Trim ed Electrosteel della Corte di Giustizia e fino all’Ordinanza 11346 del 2023,  la Corte di Cassazione  (per due esempi, senza dimenticare l’Ordinanza 24279/2014 citata nel precedente paragrafo, si vedano la Sentenza 17566/2019 e l’Ordinanza 20633/2022 menzionate nell’Appendice 2)  ha continuato  ribadire la tesi secondo cui gli Incoterms® sono insufficienti a chiarire espressamente l’accordo dei contraenti alla deroga della competenza giurisdizionale, al contempo riducendone lo scopo alla sola ripartizione di rischi e spese.

A questo proposito in primo luogo può essere utile dedicare un commento a due passi dell’Ordinanza 20633/2022[16] riprodotti anche più sotto e qui riproposti per immediatezza di riferimento:“…secondo l’univoca giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE (evocata anche in ricorso, con riferimento alla sentenza del 25 febbraio 2010, Car Trim, C-381/08 e alla sentenza 9 giugno 2011, Electrosteel Europe SA c. Edil Centro s.p.a., C-87/10), al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato “in base al contratto”,  il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti del contratto stesso che siano idonei ad identificare con certezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale

…………………………………………………………………………OMISSIS ………………………………………………………………………………

Del resto, l’inserimento della citata clausola “ex work” è, invero, finalizzato, di regola, a disciplinare l’aspetto del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo in capo all’acquirente ma non ad incidere sulla determinazione dell’attribuzione della giurisdizione”.

Il primo commento riguarda il modo con cui vengono citate le conclusioni a cui è giunta la sentenza Electrosteel. Il testo, e molte delle stesse parole utilizzate nell’Ordinanza, sono sostanzialmente quelli che si leggono nella decisione Electrosteel. Sarà però un caso o una semplice dimenticanza, ma nell’Ordinanza della Corte di Cassazione manca un inciso che appare invece nella decisione della Corte di Giustizia: “quali gli Incoterms («International Commercial Terms»), elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000” (vedi in Appendice 1 la sintesi della sentenza Electrosteel).

Nel secondo passo dell’Ordinanza viene ripetuta una affermazione che si ritrova in molte delle precedenti decisioni della Corte di Cassazione, ovverosia che l’Incoterm®, in questo caso EXW, “di regola” (quindi non sempre?)  “ha lo scopo di disciplinare il passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo in capo all’acquirente”.

Il motivo è presto detto: ammettere che l’Incoterm® utilizzato dai contraenti identifichi non solo rischi, oneri e responsabilità di ognuno di essi, ma anche il “luogo di consegna” comporterebbe l’applicabilità dell’art.25.1. (c) (proroga di competenza) del Regolamento Bruxelles 1 bis, secondo cui “l’accordo attributivo di competenza deve essere …(c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato”, il che avrebbe potuto mettere in crisi la tesi costantemente affermata dalla Corte di Cassazione a partire dal 2009  (Sentenza Se. Un.21191/2009) e fino al 2022 (Ordinanze 20633/2022 e 22674/2022), secondo cui il “luogo di consegna” è quello della destinazione finale dell’operazione di vendita, e quindi la sede del compratore.

Una seconda decisione della Corte di Cassazione che merita di essere qui evidenziata è la Sentenza 17566/2019 in cui si legge “…l’inserimento di un Incoterm non implica di per sé lo spostamento convenzionale del luogo di consegna, potendo essi eventualmente costituire un elemento interpretativo della volontà delle parti, ma solo laddove da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale di derogare al criterio del luogo di consegna materiale del bene (ancora, Cass. S.U. n. 11381 del 2016, Cass. n. 24279 del 2014; Cass. n. 1134 del 2014) … Come già osservato dalla Corte capitolina (i.e.la Corte di Appello sulla cui decisione la Corte di Cassazione doveva pronunciarsi), il richiamo alla clausola Incoterm FCA – Free Carrier… named piace (“Franco vettore” … luogo convenuto), non palesa la chiara e univoca volontà delle parti di stabilire il luogo di consegna della merce, in deroga al criterio fattuale del recapito finale, essendo la clausola intesa essenzialmente a regolamentare il profilo del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo al compratore.”

Le affermazioni della Corte di Cassazione che leggiamo in questa seconda decisione mi sembrano singolari in quanto la sentenza Electrosteel ha ben chiarito che gli Incoterms rientrano, nel commercio internazionale, negli usi di cui all’art. 25.1. (c) del Regolamento 1215/2012 (ed incidentalmente si deve osservare che è questo l’unico riferimento fatto nella decisione ad uno specifico set di “usi”), dal che ne deriva che secondo la Corte di Giustizia gli Incoterms® sono quindi idonei ad identificare non solo il luogo di consegna pattuito tra le parti ma anche per identificare l’autorità giurisdizionale competente per decidere di eventuali future controversie.

E dunque se i contraenti hanno entrambi indicato, solo per fare un esempio, che la consegna avverrà “FOB Porto di Genova (Incoterms® 2020)” non è forse questa una chiara ed inequivoca indicazione che il venditore debba consegnare la merce al porto di Genova (e non a quello di Livorno o di Trieste) e che il venditore, consegnando la merce al Porto di Genova al trasportatore incaricato dal compratore, null’altro debba poi fare avendo così adempiuto all’obbligazione derivante gli dal contratto di compravendita, in accordo con quanto previsto dall’art. 7.1. (b) primo alinea del Regolamento 1215/2012?

Certo al giudice di merito spetterà comunque il compito di verificare che nei documenti contrattuali scambiati tra venditore e compratore non vi siano delle contraddizioni tra l’Incoterm® scelto ed altre disposizioni contrattuali ma, in caso non vi sia contraddizione alcuna e l’unico luogo di consegna concordato appaia essere effettivamente il Porto di Genova, ma non c’è bisogno di ulteriori clausole ed interpretazioni, in quanto è l’art.  25.1. (c) del Regolamento, integrato, per evitare fraintendimenti, dal disposto della Sentenza Electrosteel della Corte di Giustizia, che stabilisce che con l’indicazione dell’Incoterm® FOB Genova venditore e compratore abbiano concordato “in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato”, che la competenza giurisdizionale spetti al giudice italiano.

  1. L’Ordinanza 11346/2023 della Corte di Cassazione 

Chiamata a decidere sul ricorso presentato avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia di cui si è detto al precedente punto 3, con l’Ordinanza 11346/2023 la Corte di Cassazione ha inaspettatamente accolto il ricorso presentato dal venditore, la società di Brescia, ed ha cassato la decisione della Corte di Appello con rinvio al Tribunale di Brescia.

Il motivo? Sintetizzando l’argomentare della Corte di Cassazione, l’Ordinanza, sostanzialmente basata sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ed in particolare sulla sentenza Electrosteel dall’Ordinanza ampiamente citata, è che se la clausola EX Works “per effetto dei molteplici richiami operati da entrambe le parti” è parte del contratto concluso tra venditore e compratore, “il luogo della consegna della merce deve considerarsi sito in Italia e, conseguentemente, deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano”.  

La conseguenza è che “La Corte di Appello di Brescia nell’affermare che la clausola “Ex Works” sia idonea a determinare il luogo della consegna delle merci soltanto quando dimostrato da riscontri chiari ed inequivoci che provino che le parti abbiano convenuto tale effetto ulteriore – non abbia correttamente inteso i suesposti principi (i.e. quelli di cui alla sentenza Electrosteel) ….” [17]    

Non sorprende quindi più di tanto che nell’Ordinanza non si faccia alcuna menzione alle due tradizionali argomentazioni utilizzate dalla stessa Corte di Cassazione negli anni precedenti per negare l’efficacia degli Incoterms® ai fini della determinazione del giudice competente, il “luogo di consegna” fatto coincidere la destinazione finale dell’operazione di vendita, ove il compratore poteva effettivamente disporre  dei beni compravenduti e la necessità di una separata specifica pattuizione contrattuale, aggiuntiva rispetto all’Incoterm® identificato dai contraenti,  che esplicitasse in maniera chiara la loro volontà di considerare, ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, il luogo di passaggio del rischio identificato dall’Incoterm® anche come luogo di consegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25.1. del Regolamento 1215/2012.

È dunque possibile concludere che questa volta la Corte di Cassazione abbia definitivamente riconosciuto l’efficacia degli Incoterms® per determinare la Giurisdizione? Probabilmente sì, anche se l’Ordinanza fa riferimento al solo Incoterm® EX WORKS, e quindi potrebbe lasciare spazio a future difformi interpretazioni rispetto ad altri Incoterms®[18].

  1. Conclusioni

Quale lezione possono trarre le imprese dalle traversie giurisprudenziali che in Italia negli anni scorsi hanno limitato o proprio negato l’efficacia degli Incoterms® in merito all’identificazione del luogo di consegna e, conseguentemente della giurisdizione competente?

La prima considerazione, quella più banale, è che dai documenti contrattuali scambiati tra venditore e compratore deve risultare l’accordo di entrambi i contraenti sull’uso di un dato Incoterm® che deve essere citato correttamente  senza limitarsi ad utilizzare soltanto l’acronimo, o la sua traduzione ma facendo anche  anche espresso riferimento agli Incoterms® ed alla edizione a cui le parti intendono riferirsi, il che, ai sensi di quanto ammesso dall’Ordinanza  11346/2023 della Corte di Cassazione, ciò consente di incorporare nel contratto tutti i contenuti dell’Incoterm® così scelto dai contraenti.

E dunque come vanno citati nel contratto gli Incoterms®? Qui di seguito il suggerimento della CCI: “[the chosen Incoterms rule] [named port, place or point] Incoterms® (2020)” e quindi, per fare un esempio, ove i contraenti avessero scelto una consegna via mare utilizzando l’Incoterm® FOB, la relativa clausola dovrebbe essere questa “Delivery FOB Port of Genova (Incoterms® 2020) / Consegna FOB Franco a Bordo porto di imbarco di Genova (Incoterms® 2020)”.

Più in generale va detto che per le imprese la decisione di internazionalizzarsi non è e non può essere soltanto il frutto di una intuizione o di un’adesione acritica ad una tendenza presente nel mercato di riferimento, piuttosto che la mera imitazione della strategia di un concorrente.  Troppo spesso molte piccole e medie imprese italiane non comprendono che una simile decisione richiede una meditata comprensione della maggior complessità di in contratto internazionale, illudendosi invece di poter semplicemente replicare le pratiche da esse utilizzate per dei contratti meramente nazionali, ordini e conferme d’ordine al più accompagnati da Condizioni Generali di vendita, o di acquisto, peraltro senza chiarire prima dell’esecuzione della fornitura  quali dei due set di Condizioni Generali debba prevalere dando così luogo ad un ulteriore problema, la  cosiddetta “Battle of Forms””[19].

Un’ulteriore considerazione riguarda la lentezza della giustizia italiana certamente dovuta alla scarsità di investimenti ed al ritardato adeguamento delle risorse professionali ed amministrative necessarie. Resta il fatto però che nel caso in esame la Corte di Cassazione ha impiegato dodici anni per prendere atto delle Sentenze della Corte di Giustizia UE (e mi riferisco specificatamente alla causa Electrosteel del 2011 ), e riconoscere esplicitamente che, sì, in effetti l’Incoterm® EX WORKS codificato dalla Camera di Commercio Internazionale, se correttamente citato nei documenti contrattuali, identifica il luogo di consegna, e conseguentemente la competenza del giudice italiano.

Le conseguenze  di tale ritardo le hanno però sopportate le imprese italiane, in ispecie quelle medio piccole, che avevano venduto i loro prodotti ad in compratore residente nell’Unione Europea che non ne aveva poi pagato il prezzo, e  che, fidando nell’Incoterm® concordemente identificato nella documentazione contrattuale che prevedeva la consegna della merce compravenduta in Italia, avevano cercato di ottenere un decreto ingiuntivo da un giudice italiano, per dodici anni hanno visto i propri ricorsi respinti da Tribunali, Corti di Appello e dalla stessa Corte di Cassazione che sancivano la competenza dello Stato dove risiedeva il compratore inadempiente.

Considerati i tempi e i costi di tre gradi di giudizio in Italia, quante imprese italiane avranno poi avuto la costanza ed i mezzi economici per cercare di recuperare il loro credito insoluto di fronte ad un giudice, francese, tedesco, sloveno e via di seguito di Stato UE in Stato UE, e quanti invece si saranno rassegnati a iscrivere a perdita nei loro bilanci il prezzo delle merci consegnate al compratore ma da questi mai pagate?

APPENDICE 1 ESTRATTI DALLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 

 Car Trim GmbH contro KeySafety Systems Srl

Sentenza del 25 febbraio 2010 nel procedimento C-381/08, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia dal Bundesgerichtshof  (Germania)

Questioni pregiudiziali sottoposte dal Bundesgerichtshof:       

1)           ……. Omissis ……….

2) Qualora si ritenga sussistere una compravendita di beni, se il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto debba determinarsi, nel caso di vendite a distanza, in base al luogo della consegna materiale all’acquirente ovvero in base al luogo in cui i beni sono affidati al primo vettore ai fini della consegna all’acquirente.

44 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in presenza di un contratto di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere «consegnati» in base al contratto, ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento debba essere determinato in base al luogo della consegna materiale all’acquirente.

45 Occorre anzitutto sottolineare che, in forza dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento, le parti di un contratto possono determinare in modo autonomo il luogo di consegna dei beni.

46 Infatti, l’espressione «salvo diversa convenzione» di cui all’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento indica che le parti possono stipulare una convenzione per accordarsi sul luogo di esecuzione dell’obbligazione ai fini dell’applicazione di tale disposizione. Inoltre, ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento, che contiene l’espressione «in base al contratto», in linea di principio, il luogo di consegna delle merci è quello che le parti hanno indicato nel contratto.

49 Con riferimento al luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, il regolamento, all’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, stabilisce per la compravendita di beni mobili tale criterio di collegamento autonomo, al fine di rafforzare l’obiettivo primario di unificazione delle norme di competenza giurisdizionale per garantirne la prevedibilità (omissis).

50 Nell’ambito del regolamento, questa norma di competenza speciale in materia contrattuale fa, così, del luogo di consegna un criterio di collegamento autonomo, tendenzialmente applicabile a tutte le domande fondate su uno stesso contratto di compravendita di beni e non soltanto a quelle fondate proprio sull’obbligo di consegna.

51 Tuttavia, nessuna disposizione del regolamento definisce le nozioni di «consegna» e di «luogo di consegna» ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento.

53 Occorre anzitutto constatare che l’autonomia dei criteri di collegamento previsti all’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento esclude il ricorso alle norme di diritto internazionale privato dello Stato membro del foro nonché al diritto sostanziale che sarebbe applicabile in base a quest’ultimo.

55 Se è possibile individuare in questo modo il luogo di consegna, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, è tale luogo ad essere considerato come quello in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento.

56 Per contro, si possono verificare casi in cui il contratto potrebbe non contenere alcuna disposizione che riveli, senza far ricorso al diritto sostanziale applicabile, la volontà delle parti in merito al luogo di consegna dei beni.

57 In situazioni del genere, poiché la norma di competenza prevista all’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento ha natura autonoma, occorre determinare tale luogo in funzione di un altro criterio che rispetti la genesi, gli obiettivi e il sistema del regolamento.

58 Il giudice del rinvio prevede due luoghi che potrebbero fungere da luogo di consegna ai fini della fissazione di un siffatto criterio autonomo, applicabile in mancanza di una disposizione contrattuale. Il primo è quello della consegna fisica dei beni all’acquirente e il secondo è quello in cui i beni vengono affidati al primo vettore ai fini della consegna all’acquirente.

59 Occorre considerare, al pari del giudice del rinvio, che tali due luoghi sembrano i più idonei a determinare in maniera residuale il luogo di esecuzione in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati.

60 Si deve constatare che il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere materialmente consegnati all’acquirente alla destinazione finale degli stessi risponde al meglio alla genesi, agli obiettivi e al sistema del regolamento, in quanto «luogo di consegna» ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del medesimo regolamento.

61 Tale criterio presenta un alto grado di prevedibilità. Esso risponde parimenti a un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce l’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne. In particolare occorre osservare che, in linea di principio, i beni che costituiscono l’oggetto del contratto devono trovarsi in tale luogo dopo l’esecuzione di tale contratto. Inoltre, l’obiettivo fondamentale di un contratto di compravendita di beni è il trasferimento degli stessi dal venditore all’acquirente, operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale.

62 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la seconda questione dichiarando che l’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita.

Decisione

1) ………………………………………………..………….OMISSIS ……………………………………………………………………………………….

2)           L’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita.

Electrosteel Europe SA contro Edil Centro SpA

Sentenza del 9 giugno 2011 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia dal Tribunale di Treviso (C-87/10)

1-14 ………………………………………………..OMISSIS …………………………………………………………………………………….

14      Il giudice del rinvio osserva che la nozione di «luogo di consegna» quale «luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio», ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento, ha dato luogo a interpretazioni divergenti in Italia, tanto da parte dei giudici di merito, quanto da parte della Corte suprema di cassazione.

15      Alla luce di tali interpretazioni divergenti, il Tribunale ordinario di Vicenza ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (…) e, comunque, il diritto comunitario, laddove esso statuisce che il luogo di esecuzione dell’obbligazione, nel caso di compravendita di beni, è il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, vada interpretato nel senso che il luogo della consegna, rilevante ai fini dell’individuazione del [g]iudice dotato di competenza giurisdizionale, sia quello di destinazione finale delle merci oggetto del contratto ovvero quello in cui il venditore si libera dell’obbligazione di consegna, in base alla normativa sostanziale applicabile al singolo caso, ovvero, ancora se sia prospettabile una diversa interpretazione della norma citata».

18      Non è tuttavia ancora chiaro come debba essere interpretata l’espressione «in base al contratto», contenuta nell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento; in particolare, resta da chiarire in che misura sia possibile prendere in considerazione termini e clausole del contratto che non contengono un’indicazione diretta ed esplicita del luogo di consegna che determini il tribunale competente a conoscere delle controversie tra le parti.

19      A tale proposito occorre ricordare che, in base all’art. 23 del regolamento, una clausola attributiva di competenza può essere conclusa non solo per iscritto o oralmente con conferma scritta, ma anche in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro o, nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

21      Gli usi, in particolare se sono consolidati, precisati e pubblicati dalle organizzazioni professionali riconosciute e sono ampiamente seguiti nella prassi dagli operatori economici, svolgono un ruolo importante nella regolamentazione non statuale del commercio internazionale. Essi agevolano i compiti di tali operatori nella redazione del contratto, poiché, mediante l’uso di termini brevi e semplici, riescono a specificare gran parte delle loro relazioni commerciali. Gli Incoterms elaborati dalla Camera di commercio internazionale, che definiscono e codificano il contenuto di determinate espressioni e di determinate clausole abitualmente impiegate nel commercio internazionale, sono caratterizzati da un riconoscimento e da un impiego nella pratica particolarmente ampi.

22      Pertanto, nel contesto dell’esame di un contratto, al fine di determinare il luogo di consegna ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento, il giudice nazionale deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto, ivi compresi, eventualmente, i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms, purché idonei a consentire l’identificazione, con chiarezza, di tale luogo.

23      Se il contratto in questione contiene termini o clausole del genere, può risultare necessario esaminare se si tratti di pattuizioni che fissano unicamente le condizioni relative alla ripartizione dei rischi legati al trasporto dei beni o alla ripartizione dei costi tra le parti contraenti oppure se esse indichino anche il luogo di consegna dei beni. Per quanto riguarda l’Incoterm «Ex Works», invocato nell’ambito della causa principale, si deve constatare, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, che tale clausola comprende, oltre alle disposizioni dei punti A5 e B5, intitolati «Transfer of risks», relativi al trasferimento dei rischi, e quelle dei punti A6 e B6, intitolati «Division of costs», che riguardano la ripartizione dei costi, anche le disposizioni dei punti A4 e B4, intitolati rispettivamente «Delivery» e «Taking delivery», che rinviano al medesimo luogo e consentono quindi di individuare il luogo di consegna dei beni.

24      Quando, invece, i beni oggetto del contratto si limitano a transitare nel territorio di uno Stato membro terzo rispetto tanto al domicilio delle parti quanto al luogo di partenza o di destinazione delle merci, occorre verificare, in particolare, se il luogo indicato nel contratto, situato nel territorio di tale Stato membro, serva solo a ripartire i costi e i rischi legati al trasporto dei beni oppure se esso rappresenti anche il luogo di consegna degli stessi.

25      Spetta al giudice del rinvio valutare se la clausola «Resa: Franco [nostra] sede», ripresa nel contratto oggetto della causa principale, corrisponda all’Incoterm «Ex Works», punti A4 e B4, oppure a un’altra clausola o a un altro uso abitualmente impiegato nel commercio, idoneo a identificare con chiarezza, senza necessità di ricorrere al diritto sostanziale applicabile al contratto, il luogo di consegna dei beni conformemente a tale contratto.

Decisione

L’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto.

Al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato «in base al contratto», il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms («International Commercial Terms»), elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000.

Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita.

 APPENDICE 2 – ESTRATTI DALLE ORDINANZE E DALLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza Cassazione Civile, Sez. Un. n. 21191/2009  

 “In tema di vendita internazionale di cose mobili, qualora il contratto abbia ad oggetto merci da trasportare, il luogo di consegna va individuato in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e come luogo di consegna principale va riconosciuto quello ove è convenuta l’esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici – ossia il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell’acquirente -, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice di tale Stato rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, dovendosi ritenere che la disciplina stabilita dal Regolamento CE n. 44 del 2001 prevalga sulle disposizioni dettate, in subiecta materia, dalla Convenzione di Vienna”[1].

Ordinanza Cassazione Civile Sez. Un. 24279/2014  

“…………………………………………………………………………………………..……OMISSIS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

È vero infatti, come è stato osservato dalla dottrina, che nella sentenza Electrosteel la novità più singolare ­ ma anche più sorprendente ­ è costituita dall’avere attribuito notevole[2] rilevanza agli Incoterms quali elementi rivelatori del luogo di consegna.

Tale valorizzazione non può essere però intesa come fattore destabilizzante del principio, sancito con la sentenza Car Trim e ribadito nella stessa pronuncia 87/10, secondo cui la determinazione contrattuale del luogo di consegna per prevalere sul criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna di cui all’art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE 22 dicembre 2001, n. 44, (come poi trasfuso nella giurisprudenza di questa Corte da SU 13941/14 e 1134/14) deve essere chiara ed esplicita, intendendosi così dire che deve nitidamente risultare dal contratto.

Resterebbe altrimenti vanificato lo stesso costrutto alla base di questa disposizione regolamentare e dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia, volti a semplificare e uniformare i criteri per l’individuazione del giudice nazionale munito di potestas decidendi.

I termini di resa della merce sono pertanto in concreto utilizzabili in funzione giurisdizionale solo allorquando si risolvano in una facilitazione delle convenzioni e, tramite esse, in una inequivocabile identificazione della giurisdizione competente.

 Ordinanza Cassazione Civile Sez. Un. 32362/2018 

“……………………………………………………………………………………………..…OMISSIS ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il luogo di consegna deve identificarsi nel luogo di prevista e pattuita consegna materiale dei beni (“in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, è consolidata la giurisprudenza di questa Corte regolatrice – in adesione ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE con le sue decisioni del 25 febbraio 2010 in causa C381/08, CarTrim, nonché del 9 giugno 2011 in causa C-87/10, Electrosteel Europe SA – nel senso che il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione, rispetto a tutte le controversie nascenti dal contratto, omissis …, deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all’art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento (CE) 22 dicembre 2000, n. 44 (n.d.r.art. 7.1. (b) nel Regolamento Bruxelles I bis), da identificarsi nel luogo della consegna materiale (e non soltanto giuridica) dei beni, mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente dei beni stessi alla destinazione finale dell’operazione di vendita “(Cass. Sez. Un., sent. n.11381 del 2016; ord. 21.1.2014, n. 1134)

6.il criterio del luogo della consegna materiale della merce oggetto del contatto è il criterio da preferire perché presenta un alto grado di prevedibilità e risponde ad un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce l’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne: in linea di principio, i beni che costituiscono l’oggetto del contratto devono trovarsi in tale luogo dopo l’esecuzione di tale contratto; inoltre, l’obiettivo fondamentale di un contratto di compravendita di beni è il trasferimento degli stessi dal venditore all’acquirente, operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale (così Corte Giust. 25 febbraio 2010, in causa C-381/08, p. 61); per contro, non può farsi applicazione, come criterio generale ai fini della determinazione della giurisdizione, del criterio di diritto sostanziale che determina il trasferimento del rischio e\o la liberazione del venditore con la consegna, come nella specie, del bene compravenduto al vettore, in quanto lo stesso non garantisce in pari modo le esigenze di semplificazione, uniformità e prevedibilità delle decisioni (Cass. n. 11381 del 2016; Cass. n. 3802 del 2016; Cass. n. 24279 del 2014);

7. Come già affermato da Cass. n. 11381 del 2016 e già in precedenza da Cass. n. 24279 del 2014, per superare la qualificazione del luogo di destinazione finale come quello di consegna materiale della merce quale unico rilevante ai fini della determinazione della giurisdizione per la normativa eurounitaria occorre che la pattuizione tra le parti sia chiara ed univoca e, prima ancora, occorre che vi sia una pattuizione e quindi, per elementari principi di diritto negoziale, un incontro di volontà a questo specifico fine.”.

Sentenza Cassazione Civile Sez. Un.   17566/2019  

… la recente pronuncia Sez. 13/12/2018, n. 32362 ha affermato che: in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia .. omissis … va devoluta, ai sensi dell’art. 7.(b) primo trattino, del Reg. UE n. 1215 del 2012, alla giurisdizione dell’A.G. del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, non ostando a tale conclusione l’inserimento, nel contratto medesimo, di una clausola CIF che sposti il momento del trasferimento del rischio del perimento dei bene dal compratore al venditore, se essa non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce, così concretizzando una deroga convenzionale alla giurisdizione “… omissis … precisando che l’inserimento di un Incoterm non implica di per sé lo spostamento convenzionale del luogo di consegna, potendo essi eventualmente costituire un elemento interpretativo della volontà delle parti, ma solo laddove da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale di derogare al criterio del luogo di consegna materiale del bene (ancora, Cass. S.U. n. 11381 del 2016, Cass. n. 24279 del 2014; Cass. n. 1134 del 2014).”.

 Come già osservato dalla Corte capitolina (i.e.la Corte di Appello), il richiamo alla clausola Incoterm FCA – Free Carrier… named piace (“Franco vettore” … luogo convenuto), non palesa la chiara e univoca volontà delle parti di stabilire il luogo di consegna della merce, in deroga al criterio fattuale del recapito finale, essendo la clausola intesa essenzialmente a regolamentare il profilo del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo al compratore.

  …  la determinazione contrattuale del luogo di consegna per prevalere sul criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna di cui all’art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE 22 dicembre 2001, n. 44, ( n.d.r. deve essere chiara ed esplicita, restando “altrimenti vanificato lo stesso costrutto alla base di questa disposizione regolamentare e dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia, volti a semplificare e uniformare i criteri per l’individuazione del giudice nazionale munito di potestas decidendi. I termini di resa della merce sono pertanto in concreto utilizzabili in funzione giurisdizionale solo allorquando si risolvano in una facilitazione delle convenzioni e, tramite esse, in una inequivocabile identificazione della giurisdizione competente.”.

Ordinanza Cassazione Civile Sez. U. 20633/2022 

“…………………………………………………………………………………………….……OMISSIS ……………………………………………………………………………………………………………………………………….….

secondo l’univoca giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE (evocata anche in ricorso, con riferimento alla sentenza del 25 febbraio 2010, Car Trim, C-381/08 e alla sentenza 9 giugno 2011, Electrosteel Europe SA c. Edil Centro s.p.a., C-87/10), al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato “in base al contratto”, il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti del contratto stesso che siano idonei ad identificare con certezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale.

………………………………………………………………………………………………..OMISSIS ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Del resto, l’inserimento della citata clausola “ex work” è, invero, finalizzato, di regola, a disciplinare l’aspetto del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo in capo all’acquirente ma non ad incidere sulla determinazione dell’attribuzione della giurisdizione”.  

APPENDICE 1 ESTRATTI DALLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

 Car Trim GmbH contro KeySafety Systems Srl

Sentenza del 25 febbraio 2010 nel procedimento C-381/08, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia dal Bundesgerichtshof  (Germania)

Questioni pregiudiziali sottoposte dal Bundesgerichtshof:

1)           ……. Omissis ……….

2) Qualora si ritenga sussistere una compravendita di beni, se il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto debba determinarsi, nel caso di vendite a distanza, in base al luogo della consegna materiale all’acquirente ovvero in base al luogo in cui i beni sono affidati al primo vettore ai fini della consegna all’acquirente.

44 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in presenza di un contratto di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere «consegnati» in base al contratto, ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento debba essere determinato in base al luogo della consegna materiale all’acquirente.

45 Occorre anzitutto sottolineare che, in forza dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento, le parti di un contratto possono determinare in modo autonomo il luogo di consegna dei beni.

46 Infatti, l’espressione «salvo diversa convenzione» di cui all’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento indica che le parti possono stipulare una convenzione per accordarsi sul luogo di esecuzione dell’obbligazione ai fini dell’applicazione di tale disposizione. Inoltre, ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento, che contiene l’espressione «in base al contratto», in linea di principio, il luogo di consegna delle merci è quello che le parti hanno indicato nel contratto.

49 Con riferimento al luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, il regolamento, all’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, stabilisce per la compravendita di beni mobili tale criterio di collegamento autonomo, al fine di rafforzare l’obiettivo primario di unificazione delle norme di competenza giurisdizionale per garantirne la prevedibilità (omissis).

50 Nell’ambito del regolamento, questa norma di competenza speciale in materia contrattuale fa, così, del luogo di consegna un criterio di collegamento autonomo, tendenzialmente applicabile a tutte le domande fondate su uno stesso contratto di compravendita di beni e non soltanto a quelle fondate proprio sull’obbligo di consegna.

51 Tuttavia, nessuna disposizione del regolamento definisce le nozioni di «consegna» e di «luogo di consegna» ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento.

53 Occorre anzitutto constatare che l’autonomia dei criteri di collegamento previsti all’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento esclude il ricorso alle norme di diritto internazionale privato dello Stato membro del foro nonché al diritto sostanziale che sarebbe applicabile in base a quest’ultimo.

55 Se è possibile individuare in questo modo il luogo di consegna, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, è tale luogo ad essere considerato come quello in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento.

56 Per contro, si possono verificare casi in cui il contratto potrebbe non contenere alcuna disposizione che riveli, senza far ricorso al diritto sostanziale applicabile, la volontà delle parti in merito al luogo di consegna dei beni.

57 In situazioni del genere, poiché la norma di competenza prevista all’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento ha natura autonoma, occorre determinare tale luogo in funzione di un altro criterio che rispetti la genesi, gli obiettivi e il sistema del regolamento.

58 Il giudice del rinvio prevede due luoghi che potrebbero fungere da luogo di consegna ai fini della fissazione di un siffatto criterio autonomo, applicabile in mancanza di una disposizione contrattuale. Il primo è quello della consegna fisica dei beni all’acquirente e il secondo è quello in cui i beni vengono affidati al primo vettore ai fini della consegna all’acquirente.

59 Occorre considerare, al pari del giudice del rinvio, che tali due luoghi sembrano i più idonei a determinare in maniera residuale il luogo di esecuzione in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati.

60 Si deve constatare che il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere materialmente consegnati all’acquirente alla destinazione finale degli stessi risponde al meglio alla genesi, agli obiettivi e al sistema del regolamento, in quanto «luogo di consegna» ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del medesimo regolamento.

61 Tale criterio presenta un alto grado di prevedibilità. Esso risponde parimenti a un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce l’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne. In particolare occorre osservare che, in linea di principio, i beni che costituiscono l’oggetto del contratto devono trovarsi in tale luogo dopo l’esecuzione di tale contratto. Inoltre, l’obiettivo fondamentale di un contratto di compravendita di beni è il trasferimento degli stessi dal venditore all’acquirente, operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale.

62 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la seconda questione dichiarando che l’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita.

 

Decisione

1) ………………………………………………..………….OMISSIS ……………………………………………………………………………………….

2)           L’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita.

Electrosteel Europe SA contro Edil Centro SpA

Sentenza del 9 giugno 2011 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia dal Tribunale di Treviso (C-87/10)

1-14 ………………………………………………..OMISSIS …………………………………………………………………………………….

14      Il giudice del rinvio osserva che la nozione di «luogo di consegna» quale «luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio», ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento, ha dato luogo a interpretazioni divergenti in Italia, tanto da parte dei giudici di merito, quanto da parte della Corte suprema di cassazione.

15      Alla luce di tali interpretazioni divergenti, il Tribunale ordinario di Vicenza ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (…) e, comunque, il diritto comunitario, laddove esso statuisce che il luogo di esecuzione dell’obbligazione, nel caso di compravendita di beni, è il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, vada interpretato nel senso che il luogo della consegna, rilevante ai fini dell’individuazione del [g]iudice dotato di competenza giurisdizionale, sia quello di destinazione finale delle merci oggetto del contratto ovvero quello in cui il venditore si libera dell’obbligazione di consegna, in base alla normativa sostanziale applicabile al singolo caso, ovvero, ancora se sia prospettabile una diversa interpretazione della norma citata».

18      Non è tuttavia ancora chiaro come debba essere interpretata l’espressione «in base al contratto», contenuta nell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento; in particolare, resta da chiarire in che misura sia possibile prendere in considerazione termini e clausole del contratto che non contengono un’indicazione diretta ed esplicita del luogo di consegna che determini il tribunale competente a conoscere delle controversie tra le parti.

19      A tale proposito occorre ricordare che, in base all’art. 23 del regolamento, una clausola attributiva di competenza può essere conclusa non solo per iscritto o oralmente con conferma scritta, ma anche in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro o, nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

21      Gli usi, in particolare se sono consolidati, precisati e pubblicati dalle organizzazioni professionali riconosciute e sono ampiamente seguiti nella prassi dagli operatori economici, svolgono un ruolo importante nella regolamentazione non statuale del commercio internazionale. Essi agevolano i compiti di tali operatori nella redazione del contratto, poiché, mediante l’uso di termini brevi e semplici, riescono a specificare gran parte delle loro relazioni commerciali. Gli Incoterms elaborati dalla Camera di commercio internazionale, che definiscono e codificano il contenuto di determinate espressioni e di determinate clausole abitualmente impiegate nel commercio internazionale, sono caratterizzati da un riconoscimento e da un impiego nella pratica particolarmente ampi.

22      Pertanto, nel contesto dell’esame di un contratto, al fine di determinare il luogo di consegna ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento, il giudice nazionale deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto, ivi compresi, eventualmente, i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms, purché idonei a consentire l’identificazione, con chiarezza, di tale luogo.

23      Se il contratto in questione contiene termini o clausole del genere, può risultare necessario esaminare se si tratti di pattuizioni che fissano unicamente le condizioni relative alla ripartizione dei rischi legati al trasporto dei beni o alla ripartizione dei costi tra le parti contraenti oppure se esse indichino anche il luogo di consegna dei beni. Per quanto riguarda l’Incoterm «Ex Works», invocato nell’ambito della causa principale, si deve constatare, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, che tale clausola comprende, oltre alle disposizioni dei punti A5 e B5, intitolati «Transfer of risks», relativi al trasferimento dei rischi, e quelle dei punti A6 e B6, intitolati «Division of costs», che riguardano la ripartizione dei costi, anche le disposizioni dei punti A4 e B4, intitolati rispettivamente «Delivery» e «Taking delivery», che rinviano al medesimo luogo e consentono quindi di individuare il luogo di consegna dei beni.

24      Quando, invece, i beni oggetto del contratto si limitano a transitare nel territorio di uno Stato membro terzo rispetto tanto al domicilio delle parti quanto al luogo di partenza o di destinazione delle merci, occorre verificare, in particolare, se il luogo indicato nel contratto, situato nel territorio di tale Stato membro, serva solo a ripartire i costi e i rischi legati al trasporto dei beni oppure se esso rappresenti anche il luogo di consegna degli stessi.

25      Spetta al giudice del rinvio valutare se la clausola «Resa: Franco [nostra] sede», ripresa nel contratto oggetto della causa principale, corrisponda all’Incoterm «Ex Works», punti A4 e B4, oppure a un’altra clausola o a un altro uso abitualmente impiegato nel commercio, idoneo a identificare con chiarezza, senza necessità di ricorrere al diritto sostanziale applicabile al contratto, il luogo di consegna dei beni conformemente a tale contratto.

Decisione

L’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto.

Al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato «in base al contratto», il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms («International Commercial Terms»), elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000.

Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita.  

APPENDICE 2 – ESTRATTI DALLE ORDINANZE E DALLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza Cassazione Civile, Sez. Un. n. 21191/2009 

 “In tema di vendita internazionale di cose mobili, qualora il contratto abbia ad oggetto merci da trasportare, il luogo di consegna va individuato in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e come luogo di consegna principale va riconosciuto quello ove è convenuta l’esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici – ossia il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell’acquirente -, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice di tale Stato rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, dovendosi ritenere che la disciplina stabilita dal Regolamento CE n. 44 del 2001 prevalga sulle disposizioni dettate, in subiecta materia, dalla Convenzione di Vienna”[1]. 

Ordinanza Cassazione Civile Sez. Un. 24279/2014 

“…………………………………………………………………………………..……………OMISSIS ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

È vero infatti, come è stato osservato dalla dottrina, che nella sentenza Electrosteel la novità più singolare ­ ma anche più sorprendente ­ è costituita dall’avere attribuito notevole[2] rilevanza agli Incoterms quali elementi rivelatori del luogo di consegna.

Tale valorizzazione non può essere però intesa come fattore destabilizzante del principio, sancito con la sentenza Car Trim e ribadito nella stessa pronuncia 87/10, secondo cui la determinazione contrattuale del luogo di consegna per prevalere sul criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna di cui all’art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE 22 dicembre 2001, n. 44, (come poi trasfuso nella giurisprudenza di questa Corte da SU 13941/14 e 1134/14) deve essere chiara ed esplicita, intendendosi così dire che deve nitidamente risultare dal contratto.

Resterebbe altrimenti vanificato lo stesso costrutto alla base di questa disposizione regolamentare e dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia, volti a semplificare e uniformare i criteri per l’individuazione del giudice nazionale munito di potestas decidendi.

I termini di resa della merce sono pertanto in concreto utilizzabili in funzione giurisdizionale solo allorquando si risolvano in una facilitazione delle convenzioni e, tramite esse, in una inequivocabile identificazione della giurisdizione competente.  

Ordinanza Cassazione Civile Sez. Un. 32362/2018

“…………………………………………………………………………………………………OMISSIS ……………………………………………………………………………………………………………………………….

5. come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il luogo di consegna deve identificarsi nel luogo di prevista e pattuita consegna materiale dei beni (“in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, è consolidata la giurisprudenza di questa Corte regolatrice – in adesione ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE con le sue decisioni del 25 febbraio 2010 in causa C381/08, CarTrim, nonché del 9 giugno 2011 in causa C-87/10, Electrosteel Europe SA – nel senso che il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione, rispetto a tutte le controversie nascenti dal contratto, omissis …, deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all’art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento (CE) 22 dicembre 2000, n. 44 (n.d.r.art. 7.1. (b) nel Regolamento Bruxelles I bis), da identificarsi nel luogo della consegna materiale (e non soltanto giuridica) dei beni, mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente dei beni stessi alla destinazione finale dell’operazione di vendita “(Cass. Sez. Un., sent. n.11381 del 2016; ord. 21.1.2014, n. 1134)

6.il criterio del luogo della consegna materiale della merce oggetto del contatto è il criterio da preferire perché presenta un alto grado di prevedibilità e risponde ad un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce l’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne: in linea di principio, i beni che costituiscono l’oggetto del contratto devono trovarsi in tale luogo dopo l’esecuzione di tale contratto; inoltre, l’obiettivo fondamentale di un contratto di compravendita di beni è il trasferimento degli stessi dal venditore all’acquirente, operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale (così Corte Giust. 25 febbraio 2010, in causa C-381/08, p. 61); per contro, non può farsi applicazione, come criterio generale ai fini della determinazione della giurisdizione, del criterio di diritto sostanziale che determina il trasferimento del rischio e\o la liberazione del venditore con la consegna, come nella specie, del bene compravenduto al vettore, in quanto lo stesso non garantisce in pari modo le esigenze di semplificazione, uniformità e prevedibilità delle decisioni (Cass. n. 11381 del 2016; Cass. n. 3802 del 2016; Cass. n. 24279 del 2014);

7. Come già affermato da Cass. n. 11381 del 2016 e già in precedenza da Cass. n. 24279 del 2014, per superare la qualificazione del luogo di destinazione finale come quello di consegna materiale della merce quale unico rilevante ai fini della determinazione della giurisdizione per la normativa eurounitaria occorre che la pattuizione tra le parti sia chiara ed univoca e, prima ancora, occorre che vi sia una pattuizione e quindi, per elementari principi di diritto negoziale, un incontro di volontà a questo specifico fine.

Sentenza Cassazione Civile Sez. Un.   17566/2019 

… la recente pronuncia Sez. 13/12/2018, n. 32362 ha affermato che: in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia .. omissis … va devoluta, ai sensi dell’art. 7.(b) primo trattino, del Reg. UE n. 1215 del 2012, alla giurisdizione dell’A.G. del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, non ostando a tale conclusione l’inserimento, nel contratto medesimo, di una clausola CIF che sposti il momento del trasferimento del rischio del perimento dei bene dal compratore al venditore, se essa non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce, così concretizzando una deroga convenzionale alla giurisdizione “… omissis … precisando che l’inserimento di un Incoterm non implica di per sé lo spostamento convenzionale del luogo di consegna, potendo essi eventualmente costituire un elemento interpretativo della volontà delle parti, ma solo laddove da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale di derogare al criterio del luogo di consegna materiale del bene (ancora, Cass. S.U. n. 11381 del 2016, Cass. n. 24279 del 2014; Cass. n. 1134 del 2014).”.  

Come già osservato dalla Corte capitolina (i.e.la Corte di Appello), il richiamo alla clausola Incoterm FCA – Free Carrier… named piace (“Franco vettore” … luogo convenuto), non palesa la chiara e univoca volontà delle parti di stabilire il luogo di consegna della merce, in deroga al criterio fattuale del recapito finale, essendo la clausola intesa essenzialmente a regolamentare il profilo del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo al compratore.”  

 …  la determinazione contrattuale del luogo di consegna per prevalere sul criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna di cui all’art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE 22 dicembre 2001, n. 44, ( n.d.r. deve essere chiara ed esplicita, restando “altrimenti vanificato lo stesso costrutto alla base di questa disposizione regolamentare e dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia, volti a semplificare e uniformare i criteri per l’individuazione del giudice nazionale munito di potestas decidendi. I termini di resa della merce sono pertanto in concreto utilizzabili in funzione giurisdizionale solo allorquando si risolvano in una facilitazione delle convenzioni e, tramite esse, in una inequivocabile identificazione della giurisdizione competente.”.

Ordinanza Cassazione Civile Sez. U. 20633/2022

 “……………………………………………………………………………………………….OMISSIS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

secondo l’univoca giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE (evocata anche in ricorso, con riferimento alla sentenza del 25 febbraio 2010, Car Trim, C-381/08 e alla sentenza 9 giugno 2011, Electrosteel Europe SA c. Edil Centro s.p.a., C-87/10), al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato “in base al contratto”, il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti del contratto stesso che siano idonei ad identificare con certezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale.

……………………………………………………………………………………………..OMISSIS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Del resto, l’inserimento della citata clausola “ex work” è, invero, finalizzato, di regola, a disciplinare l’aspetto del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo in capo all’acquirente ma non ad incidere sulla determinazione dell’attribuzione della giurisdizione”.   

Ordinanza Corte di Cassazione Sez. Un. 11346/2023 

“………………………………………………………………………………………………OMISSIS …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dalla lettura della motivazione della sentenza Electrosteel si ricava che il riferimento ad Incoterms specificamente individuati, la cui formula letterale consenta anche di individuare il luogo di consegna, permette altresì di affermare che in tal modo le parti abbiano inteso dettare delle disposizioni del contratto (come precisato nel precedente Car Trim) atte a determinare il luogo di consegna ai fini della competenza giurisdizionale.

 La sentenza Electrosteel, … …  ha quindi sancito l’idoneità degli Incoterms e di altre clausole commerciali ad identificare il luogo di consegna ai fini del forum contractus, in base alle previsioni dei Regolamenti in materia di giurisdizione, posto che la proroga di competenza può essere conclusa “nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti”.  

 …. (Gli Incoterms) agevolano i compiti degli operatori nella redazione del contratto poiché’, mediante l’utilizzo di termini brevi e semplici, sarebbe possibile specificare gran parte delle loro relazioni commerciali. In particolare, al fine di determinare il locus solutionis “in base al contratto”, il giudice nazionale deve, quindi, tener conto anche dei termini e delle clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms, purché’ idonei ad identificare chiaramente tale luogo (punto 22 della sentenza).

…………………………………………………………………………………………OMISSIS …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Deve dunque concludersi che le clausole Incoterms “Ex Works”, una volta inserite nel contratto, individuano anche il luogo di consegna della merce, salvo che dal contratto risultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna.  

Risulta, all’esito di questa disamina, che la Corte d’Appello di Brescia – nell’affermare che la clausola “Ex Works” sia idonea a determinare il luogo della consegna delle merci soltanto quando dimostrato da riscontri chiari ed inequivoci che provino che le parti abbiano convenuto tale effetto ulteriore – non abbia correttamente inteso i suesposti principi, invertendone i termini. 

La loro corretta applicazione al caso di specie, una volta reputato che, per effetto dei molteplici richiami operati da entrambe le parti alla clausola “Ex Works”, la medesima fosse divenuta parte integrante del contratto, porta invece ad affermare che, giusta l’efficacia della detta clausola, nei rapporti tra (venditore) e (compratore), il luogo della consegna della merce deve considerarsi sito in Italia e, conseguentemente, deve affermarsi la giurisdizione del Giudice italiano.”.

Marco Bianchi© Riproduzione riservata – Gennaio 2024

[1] Il riferimento è all’art. 31 (a) (“Se il venditore non è tenuto a consegnare le merci in altro luogo particolare, il suo obbligo di consegna consiste: a) quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci, nel consegnare le merci al primo trasportatore perché le faccia pervenire all’acquirente “) della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci (1980), utilizzato, senza successo, dalle imprese italiane la tesi della Corte di Cassazione (si vedano anche i punti 14 e 15 della  Sentenza Cass. Sez. Un. 11381/2016 che giudica irrilevanti, ai fini dell’individuazione del “luogo di consegna”, ritenendo che le disposizioni della Convenzione di Vienna, art. 31 (a) compreso, siano idonee “a disciplinare i rapporti obbligatori delle parti, ma non la giurisdizione”.

[2] Più che di “notevole rilevanza” sarebbe stato forse più appropriato parlare di “efficacia”…

 Marco Bianchi© Riproduzione riservata – Dicembre 2023

 

[1] Il vigente Regolamento (UE) 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è consultabile all’indirizzo  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1215

[2] Il precedente Regolamento (CE) 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è consultabile all’indirizzo  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A32001R0044 .

[3] Disposizioni generali. Art. 4.1. “A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro

[4] Sezione 2 Competenze speciali. Art. 7.1. “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

(b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

– nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

–  ……………………………………………………… OMISSIS ……………………………………………………………. ……….

(c)  la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b.”.;

[5] Proroga di competenza Art. 25. 1.  “Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico (proroga di competenza) , la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro (n.d.r. proroga di competenza). Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere:

  1. a) concluso per iscritto o provato per iscritto;
  2. b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o
  3. c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.”.

[6] Incoterms® è un marchio registrato della Camera di Commercio Internazionale.

[7] Sugli Incoterms (2020) si può anche consultare il precedente post pubblicato su questo sito” GLI INCOTERMS® (2020) ED IL LORO USO NELLA PRATICA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE”.

[8] Tale considerazione formulata nella Sentenza della Corte di Appello è specificamente riportata nell’Ordinanza 11346/2023.

[9] Il testo della decisione Car-Trim è consultabile all’indirizzo   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0381 .

[10] Il testo della decisione Electrosteel è consultabile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0087 .

[11] I passi rilevanti delle sentenze Car-Trim ed Electrosteel sono riportati nell’Appendice 1.

[12]Il testo della decisione Granarolo è consultabile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0196.

[13] Nell’Appendice 2 sono riportati i passi più significativi delle Sentenze e delle Ordinanze della Corte di Cassazione qui citate.

[14] Il che spiega come mai le imprese italiane che abbiano perfezionato un contratto internazionale attraverso un mero scambio di proposta, ordine e conferma d’ordine che prevedeva un Incoterm di consegna in Italia (EXW o FOB), in caso di mancato pagamento del compratore, non siano mai riuscite a radicare in Italia una causa per ottenere un decreto ingiuntivo e quindi il pagamento di quanto loro dovuto …..  )

[15] E si legga a tal proposito la descrizione degli Incoterms® offerta dalla Camera di Commercio Internazionale all’ indirizzo  https://www.iccitalia.org/incoterms/: “Gli Incoterms® disciplinano nello specifico chi, tra le due parti contrattuali, debba stipulare il contratto di trasporto della merce e l’eventuale assicurazione fino al luogo convenuto; chi si debba far carico delle incombenze relative allo sdoganamento all’esportazione e all’importazione; individuano, inoltre, dove e quando avviene la consegna della merce, il momento del trasferimento dei rischi di danni alla merce dal venditore al compratore e ogni altra spesa relativa alla consegna della merce. Le Regole Incoterms® rappresentano uno standard riconosciuto a livello globale e vengono inserite nei contratti nazionali e internazionali, offrendo un punto di riferimento certo per importatori, esportatori, avvocati, trasportatori e assicuratori che lavorano nel mondo del commercio internazionale.”.

[16] In questa Ordinanza aveva respinto il ricorso del controricorrente italiano (venditore), in quanto l’Incoterm® EX WORKS su cui questi poggiava il proprio ricorso non compariva sui documenti contrattuali scambiati tra i due contraenti ma soltanto sulle fatture emesse dal venditore stesso, e quindi non esisteva la prova che l’Incoterm® fosse stato concordato tra venditore e compratore.

[17] Per la verità tale affermazione sembra ingenerosa nei confronti dei giudici di Brescia, considerato che le loro decisioni poggiavano sulla pregressa costante giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione.

[18] Una ultima notazione è rappresentata dal fatto che salvo miei errori e dando comunque atto che non ho consultato tutte le Ordinanze e le Sentenze rese dalla Corte di Cassazione in relazione all’efficacia degli Incoterms® ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale dal 2009 ad oggi, mi sembra che l’Ordinanza 11346/2023 seppur citando la Ordinanza interlocutoria  37506/2022 con cui la Prima Sezione civile aveva rimesso la questione dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sia l’unica decisione in cui i giudici della Corte hanno riportato integralmente, in italiano ed in inglese, il testo ufficiale redatto dalla Camera di Commercio Internazionale dell’Incoterm® Ex Works.

[19] In tema di “Battle of forms” si rinvia al post già pubblicato su questo sito “CONTRATTI INTERNAZIONALI DI COMPRAVENDITA E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. MA QUALI CONDIZIONI DI CONTRATTO? QUELLE DEL VENDITORE O QUELLE DEL COMPRATORE, OVVERO LA “BATTLE OF FORMS”.

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