STANCHI DEL VOSTRO VECCHIO FORNITORE FRANCESE? VOLETE RECEDERE DAL CONTRATTO? ATTENZIONE A NON DOVER PAGARE AL FORNITORE UNA INDENNITÀ PER “RUPTURE BRUTALE DE RELATIONS COMMERCIALES”. IL NUOVO ART. 442-1-II DEL CODE COMMERCIAL FRANCESE

Quando un’impresa italiana avvia una qualche durevole relazione commerciale con un partner straniero, una delle preoccupazioni è quella di poter recedere dal contratto, ove le il rapporto contrattuale non risulti più soddisfacente o profittevole, senza dover pagare un qualche risarcimento, una qualche indennità alla controparte.

Influenzati come siamo da quel che accade in Italia e nell’Unione Europea, il problema ci sembra più pressante evidente ogni qual volta stipuliamo un contratto con un agente straniero, o magari con un concessionario, tanto più se operanti in una nazione geograficamente e culturalmente distante dall’Italia (il ché, sia detto per inciso, al di fuori della UE non sempre è vero, e, per un inquadramento generale, si veda il post che ho pubblicato in precedenza “LE IMPRESE ITALIANE ALL’ARREMBAGGIO DEI MERCATI STRANIERI, A PARTIRE DAI CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE (AGENZIA / CONCESSIONE”).

In realtà se per i contratti di concessione non è necessario uscire dall’Unione Europea (e qui l’eccezione è il Belgio, ove la normativa prevede che al concessionario spetti una indennità di fine rapporto) non è neppure vero che il problema si ponga soltanto per i contratti di distribuzione.

La questione si pone anche nei casi di una relazione di lunga data instaurata con una controparte francese, e il caso forse più comune è quello dei long-term supply agreements, i contratti di somministrazione, destinati a disciplinare il rapporto contrattuale tra una impresa italiana e un fornitore francese.

Fino allo scorso mese di Aprile la materia era in precedenza disciplinata dall’art. 442-6-I-5° comma (Libro IV, Titolo IV, Capitolo II del Code Commercial francese, quest’ultimo espressamente dedicato alle “pratiques restrictives de concurrence”) le cui disposizioni prevedevano che la rottura abusiva di una relazione commerciale stabilita da tempo comportasse un risarcimento in favore del contraente che subiva il recesso o la risoluzione anticipata (ovviamente fatta eccezione per il caso in cui la risoluzione era dovuta a un inadempimento essenziale del contraente che la subiva).

 

DOMANDE

Che cosa si doveva intendere per “rottura abusiva della relazione commerciale”?  Si configurava il caso di “rupture brutale” ex art.442-6-I-5° quando il recesso / la risoluzione anticipata avveniva senza preavviso scritto o con un preavviso di durata insufficiente.

Quale preavviso si intendeva “sufficiente”? L’art. 442-6-I-5° si limitava ad esprimere il principio, ed erano i tribunali francesi che di volta in volta, avuto riguardo alle peculiarità del singolo caso e se del caso alle consuetudini del settore merceologico ove operavano i contraenti, valutavano la ragionevolezza del preavviso concesso (a volte con risultati difformi da tribunale a tribunale…). Solitamente i tribunali francesi ragionavano in termini di un mese per ogni anno di durata del contratto, ma non sono mancati casi in cui i giudici hanno stabilito che il preavviso avrebbe dovuto essere si due o tre anni.

Il contratto standard o le condizioni generali di acquisto dell’impresa italiana prevedevano che essa potesse risolvere il contratto con un preavviso minimo. È sufficiente? Se il fornitore francese avviava un’azione giudiziale di fronte ai tribunali francesi, no, non è sufficiente in quanto i giudici francesi andavano comunque a valutare la “ragionevolezza” del preavviso alla luce delle circostanze del caso.

Come veniva calcolato il risarcimento? Sulla base del mancato profitto, ma anche, a volte, ed in funzione del tipo di rapporto contrattuale, anche de valore il stock e mancati ammortamenti.

E se il rapporto contrattuale era disciplinato dalla legge italiana? Quasi inevitabilmente la controparte francese avviava una causa di fronte ai tribunali Francesi e si iniziava a discutere di norme imperative forti e di applicazione necessaria. Costi, tempi e rischi ….

Come i miei venticinque lettori avranno ben notato nel commentare la rupture brutale di cui all’art. art.442-6-I-5° ho usato il tempo passato. Ciò in quanto l’Ordonnance n° 2019-359 del 24 aprile 2019 che ha introdotto una serie di modifiche al Titolo IV del Libro IV del Codice Commerciale francese ha abrogato l’art. 442-6-I-5°. Addio alla rupture brutale? No, perché l’Ordonnance si è limitata a ristrutturare la formulazione del nuovo articolo ad essa dedicato, l’art. 442-1-II, che per immediato riferimento riproduco qui sotto.

La disciplina della rupture brutale rimane la stessa e l’unica novità è rappresentata dall’aver posto un limite di diciotto (18) mesi all’entità del (mancato) preavviso da risarcire.

E dunque è bene sempre evitare di interrompere in maniera repentina e con leggerezza le “relazioni commerciali” con una controparte Francese. Molto meglio pianificare per tempo e informarsi prima su come potrebbero essere valutate “le circostanze del caso…”. 

Una ultima citazione, e forse una buona notizia per i fornitori italiani di imprese francesi (che, molto spesso, scelgono “a prescindere” la loro legge nazionale, in questo caso quella francese) riguarda un caso dove ad applicare la rupture brutale è stato un concedente francese, una nota società di cosmetica, che ha comunicato al suo concessionario cileno, con cui intratteneva rapporti da dodici anni, la decisione di recedere senza preavviso dal contratto. Legge e giurisdizione? Quelle francesi … L’ex concessionario cileno ha citato una azione giudiziale in Francia per il risarcimento dei danni conseguenti alla “rupture brutale”, vinta in appello e in Cassazione.

« Art. L. 442-1.-II.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

« En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.

« Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. ».

Marco Bianchi © riproduzione riservata – Luglio 2019

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