CONTRATTI DI CONCESSIONE, VENDITE A MEZZO INTERNET ED E-COMMERCE

ESTRATTO DA “CONTRATTI INTERNAZIONALE DI DISTRIBUZIONE – COMMERCIAL AGENCY AGREEMENTS AND DISTRIBUTION AGREEMENTS” GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE GIUGNO 2019 (NEL LIBRO CI SONO ANCHE TUTTE LE RELATIVE CLAUSOLE, IN INGLESE CON TRADUZIONE IN ITALIANO)

Fin qui abbiamo seguito quello che potremmo considerare l’approccio tradizionale alla definizione dell’ambito del mandato che il concedente affida al concessionario, per territorio o per categorie di clienti, esclusivo o non esclusivo, con o senza vendite dirette del concedente. Quantomeno per molti settori merceologici oggi tale approccio è profondamente cambiato e per molti versi è messo in crisi in conseguenza della diffusione, ormai globalizzata, di Internet e dell’e-commerce.

Può il concedente impedire o limitare il diritto del concessionario di utilizzare Internet per promuove la vendita, o proprio per vendere i prodotti contrattuali a potenziali clienti, ovunque essi siano ubicati, oppure utilizzando piattaforme di e-commerce? È possibile per il concedente imporre ai propri concessionari di introdurre nei loro siti Internet dei geoblocchi che automaticamente trasmettano le richieste di potenziali clienti “fuori zona” al concedente o ai concessionari autorizzati per il territorio ove risiedono tali clienti? Per le risposte, almeno per quanto attiene l’Unione Europea, si rinvia al successivo Capitolo V, per l’appunto dedicato ai contratti di distribuzione e alla normativa UE in materia di tutela della concorrenza.

Considerato che l’intento di questo Capitolo è invece quello di ripercorrere gradualmente le fasi della redazione del testo contrattuale per comodità di esposizione ci si limita qui ad offrire alcuni paragrafi aggiuntivi per le clausole proposte nel precedente paragrafo (Appointment of Distributor/Nomina del Concessionario), dedicati per l’appunto alle modalità di gestione degli eventuali siti web dei concessionari.

Il primo esempio è pensato per contratti di concessione al di fuori dell’Unione Europa, ove la normativa locale sostanzialmente rimetta la questione all’autonomia negoziale delle parti, senza cioè che vi siano normative di qualsivoglia tipo, ivi comprese quelle in tema di concorrenza, che pongano delle limitazioni a quello che concedente e concessionario possano pattuire.

E dunque la prima clausola prevede che il concessionario non possa rispondere a richieste di acquisto pervenute al suo sito Internet da potenziali clienti che operino al di fuori del territorio contrattualmente attribuitogli, dovendo invece trasmetterle al concedente o ai concessionari autorizzati che operano nei mercati o nei territori da cui provengono le richieste di acquisto.

I due esempi successivi sono invece redatti per essere utilizzati in contratti di concessione in ambito UE, rispettivamente dedicati a contratti di distribuzione esclusiva e distribuzione selettiva e rispecchiano le soluzioni ammesse dal diritto della concorrenza dell’Unione Europea.

  1. On-Line Sales (Exclusive Distributor Extra-EU)

1.1. The Distributor further agrees:

(i) to establish its own web-site for advertising and promoting the sales of the Products, such web-site to be designed and managed in accordance with the Principal’s Corporate Identity (Web) Guidelines for Authorised Distributors attached hereto as Annex 1.1.;

(ii) to conveniently display on its website the links to the Principal’s website and to the websites of the other Authorised Distributors,

(iii) to refrain from using its own web-site for selling Products to customers located outside Territory, and

(iv) to promptly transfer to the Principal [and to the appropriate Authorised Distributor] any inquiry that the Distributor may from time to time receive from customers located outside Territory].

  1. Vendite On-Line (Concessionario Esclusivo Extra-UE)

1.1. Il Concessionario altresì si obbliga:

(i) a dotarsi di un proprio sito web per pubblicizzare e promuovere le vendite dei Prodotti, progettandolo e gestendolo in accordo con le linee guida previste dalle Linee Guida per i Concessionari Autorizzati per la gestione della Corporate Identity del Concedente di cui all’Allegato 1.1;

(ii) a inserire sul proprio sito web in maniera visibile i link al sito web del Concedente e degli altri Concessionari Autorizzati,

(iii) a non utilizzare il proprio sito web per vendere prodotti a clienti con sede al di fuori del Territorio, e

(iv) a comunicare prontamente al Concedente [e al Concessionario Autorizzato competente] qualsivoglia richiesta che il Concessionario possa occasionalmente ricevere da clienti ubicati al di fuori del Territorio.

  1. On-Line Sales (Exclusive Distributor EU)

………………………………………………….  omissis………………………………………………………………………..

  1. Vendite On-Line (Concessionario Esclusivo UE)

………………………………………………….  omissis………………………………………………………………………..

  1. On-Line Sales (Selective Distributor UE)

………………………………………………….  omissis………………………………………………………………………..

  1. Vendite On-Line (Concessionario Selettivo UE)

………………………………………………….  omissis………………………………………………………………………..

Nel redigere questa clausola occorre peraltro ricordare che le vendite on-line non sono necessariamente appannaggio dei soli concessionari, ma potrebbero anche far parte della strategia di marketing del concedente. Ove questo sia il caso, nel testo contrattuale occorrerà esplicitare che il concedente si riserva il diritto di effettuare vendite dirette on-line dal proprio sito web, e, conseguentemente, chiarire se tali “vendite dirette” diano diritto, ai concessionari, quantomeno, in ambito UE, nei sistemi di distribuzione esclusiva, di ricevere un compenso “per invasione di zona” o se invece gli e-customer del concedente, come accade nella clausola sottostante, debbano essere considerati alla stregua di “Reserved Customer” del concedente stesso in deroga dunque all’esclusiva in ipotesi riservata al concessionario.

  1. On-Line Sales (Exclusive Distributor UE) (continua)

………………………………………………….  omissis………………………………………………………………………..

1 Vendite On-Line (Concessionario Esclusivo UE)

………………………………………………….  omissis………………………………………………………………………..

Marco Bianchi © riproduzione riservata – Luglio 2019

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