UNA CLAUSOLA ALLA SETTIMANA: CONTRATTI INTERNAZIONALI DI FORNITURA – CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA E SOSTANZE UTILIZZATE NELLA FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI OGGETTO DI FORNITURA (PACKAGING AND LABELLING)

Fatte sempre salve le peculiarità dei singoli contratti internazionali di compravendita (sales agreements) o di somministrazione di beni (long-term supply agreements), nonché dei prodotti che ne formano oggetto, ove l’impresa italiana sia il compratore, è necessario ricordare che, nel definire le condizioni, i termini e le modalità di consegna della merce compravenduta vi possono essere altri aspetti da tenere in considerazione, oltre a quelli, peraltro essenziali, del prezzo nonché del luogo (e quindi dell’Incoterm ® 2020 da utilizzare e delle tempistiche di consegna. Uno di questi riguarda il confezionamento e l’etichettatura dei prodotti oggetti della compravendita.

L’art. 35.1. della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci dispone che “Il venditore deve consegnare merci ……… il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto”. In carenza di una qualsiasi disposizione in merito l’art. 35.2 (d), della Convenzione si limita a prevedere che le merci compravendute sono conformi al contratto “solo se sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle”.

Quali siano “i criteri usuali” e quale sia la “maniera adatta a conservare e proteggere le merci” sono questioni da verificare sulla base del caso concreto e per cui, ove il contratto nulla dica in merito, all’atto pratico, venditore e compratore potrebbero dare interpretazioni discordanti, considerata la relativa genericità delle espressioni utilizzate dall’art. 35.2 (d).

Sempreché si condivida l’assioma, a me caro, secondo cui “prevenire è meglio che curare”, se il valore economico della fornitura e la tipologia della merce compravenduta, o le specifiche modalità di spedizione al compratore italiano (si pensi ad esempio alle spedizioni via mare o via aerea) lo giustifichino, sarebbe sempre opportuno che le parti si diano atto e concordino espressamente nel contratto le modalità di confezionamento e di imballaggio di tale merce proprio in funzione del mezzo di trasporto utilizzato per far giungere la merce acquistata dal compratore.

Qui di seguito alcuni esempi di “packaging clause” a cui il redattore del contratto internazionale (compravendita o long- term supply agreement) potrebbe ispirarsi[1].

  1. Packaging

1.1. Products shipped by vessel shall be packed in containers. The packing shall be protected against moisture and shocks and suitable (i) for long distance ocean transportation and (ii) for change of climate. The packing will be also treated in suitable form for protection against corrosion and oxidation of the Products for a period of [●] months from the FOB (Incoterm ® 2020) delivery date.

1.2. In case of Products shipped by air, the packing shall be protected against moisture, shocks, corrosion and, more generally, suitable long-distance air transportation.

  1. Confezionamento

1.1. I Prodotti spediti per nave dovranno essere immagazzinati in container. Il loro confezionamento dovrà essere tale da proteggerli dall’umidità e dagli urti e adeguati (i) per il trasporto oceanico a lunga distanza e (ii) per mutamenti climatici. Il confezionamento dovrà altresì fornire una adeguata protezione contro fenomeni di corrosione e ossidazione dei Prodotti per un periodo di [●] mesi dalla data di consegna FOB (Incoterms ® 2010).

1.2. Qualora i Prodotti vengano spediti per aereo, il loro confezionamento dovrà essere tale da proteggerli da umidità, urti, corrosione, e, in generale, adeguato al il trasporto aereo a lunga distanza.

  1. Packaging

1.1. The Supplier shall appropriately package the Products in accordance with standard packaging practices currently applied in the [●] industry for similar products and in a way assuring that the Products are handled, transported and delivered in safe and proper conditions without suffering damages in transit. In addition, the Supplier shall comply with any additional packaging requirements from time to time issued by the Customer, including any bar-coding requirements, and the Customer shall reimburse the Supplier for the cost of any such additional packaging requirements.

  1. Confezionamento

1.1. Il Fornitore si impegna a confezionare i Prodotti in maniera appropriata e in accordo con gli standard di confezionamento correntemente utilizzati nel settore [●] per analoghi prodotti utilizzati e in maniera tale che i Prodotti siano movimentati, trasportati e consegnati in condizioni di sicurezza senza subire danni durante il trasporto. Il Fornitore si impegna altresì a conformarsi ad ulteriori richieste in tema di confezionamento di volta in volta emesse dal Compratore, ivi compresa l’introduzione di codici a barre, che per parte sua si obbliga a rimborsare al Fornitore i costi ad esso derivanti dalla necessità di adeguarsi a tali ulteriori richieste.

  1. Packaging

1.1. The Supplier shall appropriately package the Products in accordance with the packaging requirements set forth in Enclosure [●].

  1. Confezionamento

1.1. Il Fornitore si impegna a confezionare i Prodotti in maniera appropriata e in accordo con i requisiti per il confezionamento indicati nell’Allegato [●].

Le clausole sopra indicate limitano la questione del confezionamento a quanto necessario per proteggere la merce compravenduta durante il suo trasferimento a destinazione.

Da un diverso punto di vista specifiche pattuizioni in merito al packaging possono poi rendersi opportune qualora nella nazione del compratore la vendita dei beni compravenduti sia sottoposta ad una qualche normativa che imponga determinate modalità di confezionamento, piuttosto che l’inserimento di determinate indicazioni o informazioni sulla confezione, ove questa sia destinata a essere rivenduta ai clienti finali (.

In questi casi è sempre opportuno definire in uno specifico allegato contrattuale quale sia la tipologia di confezionamento e di etichettatura dei prodotti che l’impresa italiana dovrà fornire alla controparte straniera, o che questa dovrà predisporre ove il compratore sia l’impresa italiana.

Qualora la fornitura venga effettuata nell’ambito di un contratto internazionale di somministrazione (long-term supply agreement) bisognerà poi chiarire in una apposita clausola contrattuale a chi tra i due contraenti competa la responsabilità di verificare che confezionamento ed etichettatura siano conformi, alla firma del contratto e poi durante tutta la sua durata, alle normative tecniche in vigore nelle nazioni ove il compratore intende commercializzare o utilizzare i prodotti fornitigli dal venditore.

Un ulteriore elemento di attenzione riguarda gli imballaggi utilizzati dal fornitore straniero e dal suo spedizioniere per trasportare le confezioni di merci destinate, che giunti nella nazione di destinazione in Italia dovranno essere presentati all’importazione e dovranno poi essere smaltiti dall’acquirente. È dunque opportuno chiarire al fornitore, che non solo le singole confezioni dei prodotti forniti ma anche gli imballi in cui sono trasportati devono “essere a norma”, e rispettare quindi le eventuali normative esistenti in tema di imballaggi esistenti nella nazione di destinazione[2].

  1. Packaging and Labelling

1.1. The Supplier shall ensure that the Products are packaged and labelled as specified in Schedule 1 (“Packaging and Labelling”), as amended from time to time by the Customer.

1.2. The Customer shall reimburse the Supplier for the actual costs incurred by the Supplier of any package or labels rendered obsolete due to a change requested by the Customer in its sole discretion; provided, that:

(i) The Supplier shall provide the Customer with reasonable documentation of such cost; and

(ii) The Supplier shall maintain no more than 180 days inventory of such packaging and labels at all times.

1.3. The Supplier further assure that the transportation packing, including without limitation, wooden packaging materials as pallets and crates fully complies with all applicable legislation concerning carriage of goods and importation in Italy, as specified in Annex [●] and, upon Customer’s request shall provide all the documentation and certificates required for confirming such compliance.

  1. Confezionamento ed Etichettatura

1.1. Il Fornitore si impegna a garantire che i Prodotti siano confezionati ed etichettati in accordo con quanto previsto dall’Allegato [●] (“Confezionamento ed Etichettatura”) così come di volta in volta modificato dal Compratore.

1.2. Il Compratore rimborserà al Fornitore tutti i costi da questi sopportati per qualsivoglia confezionamento ed etichettatura che divenga obsoleta in conseguenza di una modifica discrezionalmente richiesta dal Compratore, fermo peraltro restando che:

(i) il Fornitore dovrà mettere a disposizione del Compratore documentazione che ragionevolmente attesti detti costi; e

(ii) il Fornitore terrà a magazzino confezioni ed etichette per non più di 180 giorni di fabbisogno.

1.3. Il Fornitore garantisce altresì che i contenitori utilizzati per il trasporto, inclusi quelli in legno quali pallets e casse, saranno conformi ai requisiti di legge applicabili per il trasporto e l’importazione in Italia, così come specificati nell’Allegato [●] e, su richiesta del Compratore, metterà a disposizione tutta la documentazione e le certificazioni necessarie per provare tale conformità

Seppur in funzione delle singole normative nazionali, un discorso per certi versi analogo può poi riguardare le sostanze utilizzate per la fabbricazione delle merci compravendute, e nell’ambito dell’Unione Europea il più immediato riferimento è per esempio al Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e l’istituzione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche e successive modifiche e ai l successivo Regolamento (CE) n. 1272/2008) sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (CLP)[3] , nonché agli ulteriori Regolamenti che hanno nel tempo integrato e modificato l’elencazione delle sostanze chimiche che ricadono nell’ambito del Regolamento Reach, l’ultimo dei quali è il   Regolamento (UE) 2020/1149 del 3 Agosto 2020

Semplificandone assai le disposizioni, tali Regolamenti prevedono che le imprese dell’Unione Europea siano responsabili della raccolta delle informazioni sulle proprietà e sugli usi non soltanto delle sostanze chimiche da esse direttamente importate ma anche di quelle contenute nei prodotti e nelle merci che le imprese acquistano da fornitori extra-europei, imponendo loro di auto-classificare le sostanze chimiche contenute nelle merci importate ed accertare che i fornitori extraeuropei di tali sostanze registrino[4] tali sostanze presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA — European Chemical Agency).

Per dare corso agli obblighi previsti dai due Regolamenti, le imprese italiane hanno però bisogno della collaborazione dei loro fornitori extraeuropei per accertare se i beni da essi forniti contengano sostanze chimiche che rientrino nell’ambito del Regolamento Reach e se del caso ottenere le relative certificazioni. Se le caratteristiche del settore merceologico o quelle dei beni acquistati dai fornitori lo suggeriscono, è dunque opportuno prevedere contrattualmente l’obbligo del fornitore di fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire al manufacturer italiano, come nell’esempio qui di seguito riportato.

  1. Products’ ingredients and relevant instructions

1.1. If requested by the Buyer, the Seller shall promptly furnish to the Buyer in such form and detail as Buyer may direct: (a) a list of all ingredients in the goods; (b) the amount of all ingredients; (c) information concerning any changes in or additions to such ingredients, and (d) appropriate documentation, duly signed by the Seller, confirming the truthness and completeness of the information provided to the Buyer..

1.2. Prior to and with the shipment of the goods, the Seller agrees to furnish to Buyer sufficient warning and notice in writing (including appropriate labels on the goods, containers and packing) of any hazardous material that is an ingredient or a part of any of the goods, together with such special handling instructions as may be necessary to advise the Buyer and its respective employees of how to exercise that measure of care and precaution that will best prevent bodily injury or property damage in the handling, transportation, processing, use or disposal of the goods, containers and packing shipped to Buyer.

  1. Composizione dei Prodotti e relative istruzioni

1.1. Se così richiesto dal Compratore, il Fornitore si impegna a fornire al Compratore nella forma e con il grado di dettaglio richiestogli dal Compratore: (a) una lista di tutte le sostanze impiegate per la fabbricazione dei prodotti; (b) la quantità di tali sostanze; (c) informazioni in merito a mutamenti o aggiunte a tali sostanze e (d) appropriata documentazione sottoscritta dal Fornitore che comferma che le informazioni fornite al Compratore sono accurate e complete.

1.2. Prima e contestualmente alla spedizione dei prodotti, il Fornitore si impegna a fornire al Compratore sufficienti avvertimenti ed informazioni scritte (ivi incluse l’apposizione di una adeguata etichettatura su prodotti, containers e confezioni) su qualsiasi sostanza pericolosa contenuta nei prodotti o in un loro componente, in uno con le istruzioni per la loro movimentazione che si rendano necessarie per informare il Compratore e i suoi dipendenti sulle precauzioni da utilizzare nella movimentazione, lavorazione, uso o smaltimento di prodotti, containers e confezionamenti spediti al Compratore.

Nell’eventualità che il compratore acquisti la merce per rivenderla a terzi su un determinato mercato estero, ivi compresi quelli dell’Unione Europea, mantenendo sui prodotti i marchi e le denominazioni commerciali del venditore stesso[5], per il venditore è poi necessario valutare, in funzione della tipologia merceologica dei beni compravenduti e della normativa applicabile, se sia opportuno inserire nel contratto un espresso divieto per il compratore di modificare la confezione originale in cui i prodotti sono contenuti, o proprio un divieto di riconfezionamento.

Ciò al fine di evitare che nel riconfezionare, o comunque nel modificare, la confezione originale ai fini della rivendita, il compratore, seppur presentando la confezione con i marchi del venditore, fornisca informazioni e istruzioni d’uso non corrette o non conformi alle eventuali norme regolamentari in vigore sul mercato di destinazione o utilizzi i marchi e le denominazioni commerciali del venditore in maniera diversa da quella prescritta dal venditore stesso i quanto detentore di tali marchi e denominazioni commerciali [6].

Da ultimo occorre poi formulare una ulteriore considerazione, destinata soprattutto alle imprese italiane: se il compratore straniero richiede un confezionamento o una etichettatura del tutto peculiari, difformi dagli standard normalmente utilizzati, per il fornitore è necessario tenere conto fin dall’inizio delle trattative degli specifici costi derivanti da tali peculiarità nella determinazione del prezzo unitario dei beni forniti [7].

© Marco Bianchi Riproduzione riservata – Aprile 2022

[1] Per evitare possibili fraintendimenti, sarebbe poi opportuno precisare nella clausola dedicata al prezzo della merce che il prezzo concordato tra le Parti si intende comprensivo del packaging così come contrattualmente identificato.

[2] Si pensi ad esempio agli ISPM-15 (International Standards for Phytosanitary Measures) che prevedono delle misure fitosanitarie da applicare agli imballaggi in legno nel commercio internazionale (trattamento termico HT — Heat Treatment, e non più trattamento di fumigazione (MT — Metil Bromide), piuttosto che al divieto di utilizzare come trattamento antimuffa durante il trasporto di merci il dimetilfumarato (Decisione della Commissione Europea del 17 marzo 2009 n. 2009/251/CE), a volte chiamato “silica gel” e in passato molto utilizzato in particolare da fornitori asiatici o, ancora, alla Direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, recepita in Italia dal D.lgs.  3 settembre 2020 n. 116, che modifica ed aggiorna l’originaria Direttiva 94/62/CE.

[3] REACH e CLP sono, rispettivamente, gli acronimi di “Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals” e di “Classification, Labelling and Packaging”.

[4] L’obbligo di registrazione sorge quando le sostanze siano prodotte o importate nell’Unione europea in quantità maggiori di una tonnellata per anno.

[5] Il che può avvenire anche in un contratto di concessione, che auspicabilmente conterrà delle protezioni idonee a tutelare i marchi e le merci del preponente, ma pure in un mero contratto di compravendita con cui il venditore vende la sua merce a una trading company che la acquista per rivenderla a sua volta su un qualche mercato estero.

[6] Nell’ambito dell’Unione Europea la decisione di inserire una clausola di questo genere deve essere peraltro ben valutata in quanto, se utilizzata strumentalmente dal venditore per evitare o comunque ostacolare la rivendita dei beni compravenduti su mercati UE diversi da quelli contrattualmente pattuiti (le c.d. “importazioni parallele”), ha come risultato di “compartimentare” i mercati e quindi, un effetto limitativo della concorrenza all’interno del mercato comune vietata ai sensi dell’art. 101 TFUE. La questione, che peraltro ha rilevanza principalmente in relazione ai contratti di distribuzione, è stata ripetutamente affrontata dalla Corte di Giustizia UE, con particolare riferimento al settore farmaceutico: si veda per esempio il caso Zovirax nella causa The Wellcome Foundation Ltd v Paranova Pharmazeutika Handels GmbH del 22 dicembre 2008 (Causa C-276/05), consultabile in http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-276/05&td=ALL ove la Corte di Giustizia, chiamata a interpretare l’art. 7.2. della Prima Direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa, ha ritenuto che ove sia dimostrato che “qualora il riconfezionamento del prodotto farmaceutico ….. è necessario per la sua ulteriore commercializzazione nello Stato membro di importazione, la modalità di presentazione di tale imballaggio deve essere valutata soltanto con riferimento alla condizione secondo cui non deve essere tale da nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare” e la più recente Sentenza della Corte del 11 aprile 2013 nel caso Novartis Pharma GmbH v Apozyt GmbH (Causa C-535/11), consultabile in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62011CJ0535 che ha ritenuto che il riconfezionamento e la suddivisione di medicinali già commercializzati siano esentati dall’obbligo di ottenere una nuova e ulteriore autorizzazione all’immissione in commercio, a condizione che il riconfezionamento e la suddivisione non determinino una modifica del prodotto medicinale di cui trattasi e siano effettuate unicamente sulla base di ricette individuali che prescrivano operazioni di tal genere.

[7] L’osservazione sembra banale, ma nella pratica sovente lo è meno di quel che possa apparire. Troppo spesso i rappresentanti delle parti, rispettivamente Sales Manager/Key Account Manager e Buyer, concordano il prezzo dei beni oggetto di fornitura prima di aver definito tutte le condizioni contrattuali che disciplineranno l’ipotizzato rapporto di fornitura, salvo poi rendersi conto che le “obbligazioni ancillari” richieste dall’uno o dall’altro contraente comportano dei costi aggiuntivi tali da influire sul prezzo (ormai concordato …) e quindi sulla redditività/rischiosità della fornitura. E quindi, se la tipologia della merce compravenduta lo suggerisce, è opportuno precisare fin dalle prime offerte iniziali che il Products’ Price si intende “packing excluded” o “packing included”, in entrambi i casi avendo ben chiaro il tipo di confezionamento che dovrà essere utilizzato.

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