REG. (UE) 330/10 – CONTRATTI DI CONCESSIONE UE E VENDITE VIA INTERNET FUORI DALLA ZONA ASSEGNATA AL CONCESSIONARIO (PRIMA PARTE)
Nel predisporre un contratto di distribuzione con un concessionario che opera nell’Unione Europea, il redattore deve tenere in debito conto le limitazioni impostegli dalla normativa UE a tutela della concorrenza, e quindi da quanto previsto dal Reg. (UE) 330/2010 della Commissione relativo all’applicazione dell’articolo 101, par.3 TFUE (il vecchio art. 81.3….) a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, nonché dei relativi “Orientamenti sulle restrizioni verticali” (nella versione Inglese “Guidelines”).
Il nuovo Regolamento, la cui impostazione riprende, seppur con alcune modifiche e innovazioni, quella del precedente Reg. (CE) 2790/1999, ripropone all’art 4 l’elencazione delle restrizioni fondamentali (le c.d. “hardcore restrictions”), cioè di quelle pattuizioni incompatibili con la libera concorrenza che, se inserite nel contratto, lo pongono “al di fuori” del Reg. 330/2010, rendendolo non esentabile e nullo.
Tra le “hardcore restrictions” vi è quella prevista dall’art. 4 b) che consente al Preponente di vietare al Concessionario le sole “vendite attive” nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al Preponente o da questo attribuiti ad un altro concessionario, restando peraltro attribuito al Concessionario il diritto di effettuare le c.d. “vendite passive”.
DEFINIZIONI DI VENDITE ATTIVE / VENDITE PASSIVE (PAR. 51 “ORIENTAMENTI” 2010) |
VENDITE ATTIVE: il contatto attivo con singoli clienti ad esempio per posta, compreso mediante l’invio di messaggi di posta elettronica non sollecitati, o mediante visite ai clienti; oppure il contatto attivo con uno specifico gruppo di clienti, o con clienti situati in uno specifico territorio attraverso inserzioni pubblicitarie sui media o via Internet o altre promozioni specificamente indirizzate a quel gruppo di clienti o a clienti in quel territorio. La pubblicità o le promozioni che sono interessanti per l’acquirente soltanto se raggiungono (anche) uno specifico gruppo di clienti o clienti in un territorio specifico, sono considerati ven vendite attive a tale gruppo di clienti o ai clienti in tale territorio; |
VENDITE PASSIVE: la risposta ad ordini non sollecitati di singoli clienti, incluse la consegna di beni o la prestazione di servizi a tali clienti. Sono vendite passive le azioni pubblicitarie o promozioni di portata generale che raggiungano clienti all’interno dei territori (esclusivi) o dei gruppi di clienti (esclusivi) di altri distributori, ma che costituiscano un modo ragionevole per raggiungere clienti al di fuori di tali territori o gruppi di clienti, ad esempio per raggiungere clienti all’interno del proprio territorio. Le azioni pubblicitarie o promozioni di portata generale sono considerate un modo ragionevole per raggiungere tali clienti se è interessante per l’acquirente attuare tali investimenti anche se non raggiungono clienti all’interno del territorio (esclusivo) o del gruppo di clienti (esclusivo) di altri distributori. |
Il principio è chiaro, ma per chiarirne anche la pratica applicazione alle vendite on-line, bisogna ricorrere ai chiarimenti forniti dagli Orientamenti, riassunti
qui di seguito:
- Par. 52 IL CONCESSIONARIO PUO’ USARE INTERNET PER PROMUOVERE LE VENDITE DEI PRODOTTI CONTRATTUALI ……: “In linea di principio, a qualsiasi distributore deve essere consentito di utilizzare Internet per vendere prodotti. In generale, l’esistenza di un sito Internet è considerata una forma di vendita passiva in quanto si tratta di un modo ragionevole di consentire ai clienti di raggiungere il distributore. L’esistenza di un sito può produrre effetti al di fuori del territorio o gruppo di clienti del distributore; tuttavia, si tratta di una conseguenza della tecnologia, che consente un facile accesso da qualsiasi luogo. Se un cliente visita il sito Internet di un distributore e lo contatta, e se tale contatto si conclude con una vendita, inclusa la consegna effettiva, ciò viene considerato come una vendita passiva”.
- PAR. 53 …. ENTRO CERTI LIMITI: Il Preponente può vietare al Concessionario di utilizzare internet per promuovere vendite attive in un determinato territorio o a gruppi di clienti esclusivi di altri concessionari (o per cui il Preponente si è riservato il diritto di distribuzione). In particolare la Commissione fornisce i seguenti esempi di “vendite attive” via internet: (i) il Concessionario inserisce propri banner su siti di terzi visibili al di fuori del territorio assegnatogli, (ii) il Concessionario paga un compenso ad un motore di ricerca o ad un provider pubblicitario on-line “affinché vengano presentate inserzioni pubblicitarie specificamente agli utenti situati in un particolare territorio”.
- PARR. 52 e 59 QUELLO CHE IL PREPONENTE NON PUO’ IMPORRE AL CONCESSIONARIO CHE USA INTERNET: (a) un accordo con cui il Concessionario (esclusivo) impedisca a clienti situati in un altro territorio (esclusivo) di visualizzare il suo sito Internet o che preveda sul sito Internet del Concessionario il reinstradamento automatico dei clienti verso il sito Internet del Preponente o di altri concessionari (esclusivi); (b) un accordo con cui il Concessionario (esclusivo) nterrompa le transazioni dei clienti via Internet una volta accertato mediante i dati della loro carta di credito che il loro indirizzo non si trova nel territorio (esclusivo) del Concessionario; (c) un accordo con cui il Concessionario limiti la proporzione delle vendite complessive fatte via Internet; (d) un accordo con cui il Concessionario paghi un prezzo più elevato per i prodotti destinati ad essere rivenduti on-line rispetto ai prodotti destinati a essere rivenduti off-line (con l’eccezione, ammessa dal Par. 64, del caso in cui le vendite on-line comportino costi sostanzialmente più alti per il Preponente (i.e. gestione garanzia / gestione reclami. Da ultimo il Par. 52 precisa che il Preponente non può imporre al Concessionario le lingue da utilizzare sul sito;
… E QUELLO CHE INVECE IL PREPONENTE PUO’ IMPORRE AL CONCESSIONARIO CHE USA INTERNET: Il Preponente (a) può esigere il rispetto di standard qualitativi in relazione all’uso di siti Internet per la rivendita dei suoi beni in particolare, per
- la distribuzione selettiva (Par.54); (b) può concordare che il sito Internet del Concessionario offra anche una serie di link ai siti Internet di altri distributori e/o del Preponente (par.52 (a)); (c) può richiedere, senza limitare le vendite on-line del Concessionario, che questi venda off-line almeno una certa quantità assoluta (in valore o in volume) dei prodotti per garantire una gestione efficiente del suo punto vendita “non virtuale” (Par.52 (c); (d) può concordare con il Concessionario un compenso fisso (ossia non un compenso variabile che aumenti in base al fatturato realizzato off-line in quanto questo rappresenterebbe indirettamente una doppia tariffazione) per sostenere gli sforzi di vendita off-line o on-line del Concessionario medesimo (Par. 52 (d).
- … E SE IL CONCESSIONARIO OPERA NELL’AMBITO DI UN SISTEMA DI DISTRIBIZIONE SELETTIVA? L’art 4 (c) del Regolamento 330/2010 prevede tra le restrizioni fondamentali, quelle non ammesse, la restrizione imposta dal Preponente al Concessionario di “effettuare vendite attive o passive agli utenti finali operanti nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento (i.e. un punto vendita) non autorizzato”. Per contro nei sistemi di distribuzione selettiva, per impedire le vendite a distributori non autorizzati, il Preponente può richiedere ai propri concessionari di non vendere ad un singolo utente finale più di una determinata quantità di prodotti oggetto del contratto, off-line o on line. (Par. 56)
Nella seconda parte di questo post gli esempi delle clausole, in Inglese, con traduzione in Italiano, con cui il preponente nomina il Concessionario (tanto nell’ambito di un sistema esclusivo che in un sistema selettivo). Qui sotto i link al Regolamento e agli Orientamenti.
Regolamento
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:102:0001:01:IT:HTML
Orientamenti
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:130:0001:0046:IT:PDF
© riproduzione riservata – Maggio 2012