LA TERMINATION DEI CONTRATTI DI AGENZIA IN INGHILTERRA E GALLES: IL COMMERCIAL AGENT TRA INDEMNITY E COMPENSATION ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA

Nel Regno Unito la Direttiva CEE 86/653 del 18 Dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti è stata recepita dalle Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993 (regolamentazione recante attuazione di una direttiva del Consiglio concernente gli agenti commerciali), entrate in vigore il 1° gennaio 1994, così come modificate nel 1993 e nel 1998 (in prosieguo: le «Regulations»).
The Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993http://www.legislation.gov.uk/uksi/1993/3053/contents/made
Amendment 1993 http://www.legislation.gov.uk/uksi/1993/3173/made
Amendment 1998 http://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/2868/made

1. I tentativi iniziali di aggirare la Direttiva e le Regulations
Non è che gli Inglesi ai tempi siano stati particolarmente lieti di recepire la Direttiva. Introducendo il principio che l’agente fosse la “parte debole” del contratto, e quindi quella da tutelare, tra l’altro con tanto di indemnity / compensation al termine del rapporto contrattuale, la Direttiva, e le Regulations che la recepivano, andavano a modificare la tradizionale definizione di “agent” del diritto Inglese (adottata dalla più parte degli ordinamenti giuridici di common law), nella sostanza inteso alla stregua di un mandatario il cui rapporto con il principal era disciplinato esclusivamente dal contratto stipulato dalle parti (si veda al proposito il precedente post “LE IMPRESE ITALIANE ALL’ARREMBAGGIO DEI MERCATI STRANIERI, A PARTIRE DAI CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE (AGENZIA / CONCESSIONE)”.
Le Regulations non si applicano peraltro a tutti i tipi di agenti ma solo ai “commercial agents”, ovvero ad una persona, fisica o giuridica che sia “a self-employed intermediary who has continuing authority to negotiate the sale or purchase of goods on behalf of another person (the “principal”), or to negotiate and conclude the sale or purchase of goods on behalf of and in the name of that principal”. La definizione fa riferimento soltanto alla promozione delle vendite di beni, e non di servizi (ma questa non è una novità, perché altrettanto si legge nella Direttiva) ma esplicitamente richiede che il self-employed intermediary, per essere considerato un agent ai fini delle Regulations abbia una “continuing authority to negotiate”.
Negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore delle Regulations, i principals Inglesi, o forse soprattutto i loro solicitors, si sono dunque adoperati per evitare che, dal contratto di agenzia, risultasse attribuito all’agente il potere di “negoziare i contratti” (o proprio proibendogli espressamente di “negoziare” con il compratore i termini e le condizioni del contratto di vendita) così da evitare l’applicazione delle Regulations. Lo scopo ovviamente era quello di continuare a comportarsi come in passato e quindi di non pagare all’agente alcun tipo di indennità o compenso aggiuntivo al termine del contratto di agenzia. Come il buon senso avrebbe dovuto suggerire, visto che l’agente si recava dai potenziali clienti non per visite di cortesia ma per convincerlo ad acquistare i prodotti del preponente, una tale interpretazione riduttiva è stata peraltro cassata dai Tribunali Inglesi nel caso PJ Pipe & Valve Co. Ltd. v Audco India Ltd. [2005] EWHC 1904 (QB), 2 settembre 2005 (la trovate sul sito consigliato bailii.org vedi il link qui accanto), con cui i Giudici del Queen’s Bench hanno ritenuto che le Regulations dovessero essere applicate a tutti quei casi in cui l’agente aveva svolto un ruolo non marginale nel promuovere le vendite e nell’incrementare la penetrazione commerciale dei prodotti del preponente, e ciò a prescindere dal fatto che l’agente “negoziasse” con i clienti.
Non hanno neppure avuto fortuna i tentativi dei preponenti stranieri (provenienti da Nazioni di common law, ove in linea di principio, se non espressamente previsto dal contratto, l’agente non ha diritto ad alcuna indennità di fine rapporto) di aggirare Regulations e Direttiva, prevedendo che il contratto di agenzia fosse disciplinato da una legge diversa da quella Inglese. Il leading case, o quantomeno il più risalente, è Ingmar v. Eaton (Ingmar GB Ltd v Eaton Leonard Technologies Inc. – Reference for a preliminary ruling: Court of Appeal (England & Wales) – United Kingdom. Case C-381/98) con cui la Corte di Giustizia rispose a una richiesta di interpretazione della Direttiva rivoltale dai Tribunali Inglesi. La vicenda è molto semplice e riguarda la controversia insorta tra un agente inglese (Ingmar), ed un preponente statunitense (Eaton) avente ad oggetto la richiesta dell’agente di ottenere il pagamento di un risarcimento per il danno causato dalla cessazione dei rapporti con il preponente, il quale per parte sua si era opposto a tale richiesta in quanto le parti, nel contratto da esse sottoscritto, avevano concordemente pattuito che il rapporto contrattuale fosse disciplinato dalla legge dello Stato della California. La Corte di Giustizia decise in favore dell’agente inglese, statuendo che al fine di assicurare una concorrenza non falsata sul mercato, le disposizioni della Direttiva 86/653 in tema di indennità dovute all’agente dovevano essere considerate norme inderogabili (qui sotto il link).
Ingmar GB Ltd v Eaton Leonard Technologies Inc. Case C-381/98. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998CJ0381:IT:HTML
Sulla scia di Ingmar e Eaton va citato un successivo caso, questa volta tutto Inglese, Accentuate v Asigra (Accentuate Ltd v Asigra Inc (A Company Incorporated In Canada) [2009] EWHC 2655 (QB), 30 Ottobre 2009 – anche questa sentenza la trovate su bailii.com). In questa vicenda un principal Canadese e un agent Inglese, avevano contrattualmente pattuito non soltanto che il contratto fosse regolato dalla legge Canadese ma avevano altresì previsto che eventuali controversie fossero devolute ad un Arbitrato in Canada. Aditi dall’ agente Inglese, che nel frattempo era risultato soccombente nella procedura arbitrale Canadese ove gli arbitri avevano deciso di applicare la Canadial Law (Ontario), senza tener conto delle Regulations, i Giudici Inglesi, confermando la natura imperativa della Regulations, stabilirono che i principi sanciti in Ingmar si applicavano non soltanto alla legge applicabile ma anche ad una clausola arbitrale, così da consentire all’agent di proseguite l’azione avviata in giudizio in Inghilterra e volta ad ottenere l’indennità di fine rapporto negatagli dal preponente Canadese.

2. Indemnity o Compensation, ovvero il calcolo della Compensation
Acclarato il prevalere dell’interpretazione estensiva della definizione di agent offerta dalle Regulations ed il carattere imperativo delle disposizioni della Direttiva resta da chiarire quale sia l’indennità dovuta all’agent sulla base delle Regulations in caso di termination del contratto (e semprechè la termination rientri tra i casi per cui la Direttiva, e conseguentemente le Regulations, prevedano il diritto dell’agente ad una indennità) . Di fronte all’alternativa offerta dalla Direttiva di optare per una indennità (art. 17.2., la c.d. “soluzione Tedesca”) o un risarcimento per il pregiudizio arrecato all’agent (art. 17.3., la c.d. “soluzione Francese”), Inghilterra (e Irlanda) hanno preferito, riconfermare,almeno per certi versi, il tradizionale approccio di common law, lasciando all’autonomia contrattuale delle parti la scelta tra le due opzioni, indennità (art.17.4. Regulations: non superiore a un anno di provvigioni calcolate sulla media degli ultimi cinque anni, o, se il contratto ha avuto una durata inferiore, per gli anni della sua validità) o “compensation” per i danni rappresentati dalle provvigioni che avrebbero potuto maturare in favore dell’agente piuttosto che dagli investimenti effettuati dall’agente e non ancora ammortizzati al momento della termination (art.17.6 Regulations), fermo restando che, ove il contratto nulla dica in proposito, la compensation è la scelta di default. Ma in Inghilterra e Galles come si calcola la compensation? Il leading case qui è Lonsdale v Howard & Hallam Ltd. (Lonsdale (t/a Lonsdale Agencies) v. Howard & Hallam Ltd [2007] UKHL 32, 4 giugno 2007, consultabile su bailii.com), un caso deciso dalla House of Lords, secondo cui, in estrema sintesi, la compensation è pari al valore dell’agenzia al momento della termination, ovverosia il corrispettivo che un terzo sarebbe disponibile a pagare all’agent per subentrare nelle sue attività e nel rapporto con il principal (semprechè il principal continui la sua attività, in quanto, in caso contrario, caso il valore dell’agenzia sarebbe pari a zero), fermo restando che spetta all’agente provare il valore dell’agenzia e quindi l’entità della compensation. Last but not least occorre sottolineare che questa è la posizione dei Tribunali Inglesi (England and Wales). In Scozia (King (AP) v T Tunnock Ltd [2000] ScotCS 70, 16 Marzo 2000, sempre su bailii.com) l’orientamento (fortemente criticato on Lonsdale) è invece quello di riconoscere un’indennità pari a due anni. E dunque quale scelta suggerire a un preponente Italiano che voglia nominare un agent Inglese, indemnity o compensation? Se il criterio è quello di cercare di identificare in anticipo i rischi e i costi connessi con la nomina di un agente la scelta obbligata sembra essere quella della indemnity ….
© riproduzione riservata Novembre 2012

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