CONTRATTI INTERNAZIONALI, INCOTERMS E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ’ DELLA MERCE COMPRAVENDUTA

Come è noto nei contratti internazionali di compravendita di beni, la clausola contrattuale destinata a disciplinare i termini di consegna della merce fa solitamente riferimento ad uno degli Incoterm © -International Commercial Terms codificati dalla CCI.

“Products’ Delivery: EXW –EXWORK Supplier’s Treviso Manufacturing Plant (Incoterms © 2010”)”.
Se correttamente citati gli Incoterms consentono di incorporare nel contratto, per relationem, la disciplina uniforme per ognuno di essi codificata dalla CCI. Nell’utilizzare gli Incoterms occorre tuttavia avere ben chiaro che essi disciplinano soltanto alcuni aspetti della compravendita e più precisamente:
• il luogo di consegna:
• il momento del passaggio del rischio;
• le modalità di consegna e la ripartizione dei costi di trasporto e di assicurazione (anche se, in tema di assicurazione della merce occorre ricordare che solo due Incoterms © (2010), CIF e CIP, impongono ad una delle parti, il compratore, l’onere di assicurare le merci in transito, mentre in tutti gli altri casi sono le parti a dover decidere se intendono assicurare il trasporto, e, in caso positivo, chi di loro debba pagare le spese della assicurazione);
• la parte che deve pagare gli eventuali dazi doganali ed ottenere licenze di esportazione / importazione;
• la parte che deve provvedere alle pratiche di sdoganamento e di importazione.

Per contro, a differenza di quel che molti pensano, gli Incoterms © non disciplinano il momento in cui si trasferisce la proprietà della cosa compravenduta (e neppure lo fa la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili). Qualora il contratto nulla dica in proposito occorre dunque rifarsi a quanto previsto dai singoli ordinamenti giuridici che fanno coincidere il trasferimento della proprietà, alternativamente, con il perfezionarsi del consenso (sistemi di civil law – famiglia romano-francese, e si veda per esempio l’art. 1376 del nostro Codice Civile) piuttosto che con la consegna (sistemi di civil law – famiglia romano-germanica, e qui il riferimento esemplificativo è alla Sezione 929 del Codice Civile Tedesco). Nei sistemi di common law, e specificatamente in quello Inglese, la questione è disciplinata dal Sale of Good Act 1979: più precisamente l’art. 17 SGA fa riferimento alle eventuali disposizioni del contratto (“Where there is a contract for the sale of specific or ascertained goods the property in them is transferred to the buyer at such time as the parties to the contract intend it to be transferred”). Se il contratto nulla dice si applicano le disposizioni del successivo art. 18 SGA (iper-semplificando, la proprietà passa con il consenso).

In realtà, quando si redige un contratto internazionale di compravendita, è sempre opportuno specificare quando la proprietà dei beni compravenduti si trasferisca dal venditore al compratore, e la soluzione la soluzione ideale per il venditore è quella di far coincidere consegna, trasferimento di proprietà e incasso del corrispettivo (la proprieta’ passa, e il prezzo viene pagato, alla delivery – esempio “delivery FOB Genova Port (Incoterms © 2010)” con incasso l/c contro documenti di spedizione.

© Marco Bianchi riproduzione riservata Gennaio 2013

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