IL RUOLO DELL’AVVOCATO NELLA REDAZIONE E NELLA NEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI INTERNAZIONALI. PARTE PRIMA: LA REDAZIONE DELLA PRIMA BOZZA DEL CONTRATTO

La maggior complessità dei contratti internazionali e delle differenti tipologie di alleanze tra un’impresa italiana ed un partner straniero ha fatto sì che sempre più spesso l’avvocato, sia chiamato non tanto e soltanto a redigere un testo contrattuale da proporre alla controparte ma sia poi anche coinvolto nella sua negoziazione, e di tal fatto bisognerebbe essere ben consci nel redigere il testo del contratto da proporre al potenziale partner.

Troppo semplice scrivere un testo contrattuale “unilaterale”, tutti i diritti al nostro cliente e gli obblighi alla controparte, ma se poi si deve negoziarlo per ottenere il consenso della controparte ed avviare, un rapporto di lunga durata, ebbene una bozza di contratto così redatta non è un buon viatico prima per la riuscita della negoziazione e poi per l’avvio di un rapporto contrattuale auspicabilmente destinato a durare nel tempo.

Fatta questa premessa quale dovrebbe dunque essere il ruolo dell’avvocato nella redazione di un contratto internazionale (ma anche nazionale …)?

  •  Essere certo di aver compreso gli obiettivi dell’impresa e le particolarità, o le limitazioni, derivanti dai suoi processi produttivi, dai suoi prodotti e dalle peculiarità del settore merceologico ove l’impresa italiana opera (o proprio dalla cultura aziendale dell’impresa).
  •  Indicare all’impresa italiana gli eventuali differenti “percorsi contrattuali” che possono essere utilizzati per raggiungere gli obiettivi fissati, identificando i pro e i contro di ogni “percorso”.
  •  Cercare di identificare, o di far sì che l’impresa italiana ne sia consapevole, i possibili obiettivi che la controparte si attende dalla sottoscrizione del contratto, per tenerne conto nella redazione della bozza (o quantomeno per prepararsi a discuterne con la controparte durante la negoziazione).
  •  Identificare (i) la legge che appare preferibile indicare nel contratto quale legge che lo disciplina e al tempo stesso verificare se le soluzioni prospettate nel contratto siano compatibili con le norme di applicazione necessaria in vigore nello Stato ove il contratto dovrà essere eseguito (ii) le modalità di risoluzione di eventuali controversie, decidere tribunali o arbitrato (la scelta di un arbitrato amministrato è quella che consiglio per contratti complessi o di rilevante valore economico).
  •  Strutturare il “percorso contrattuale”, identificando non solo gli obblighi giuridici propri del tipo contrattuale che si sta redigendo ma anche i processi e le attività che le parti (tutte e due…) devono svolgere per adempiere a tali obblighi.
  •  Identificare e valutare, durante la redazione del contratto e poi durante la sua negoziazione, gli “ostacoli” (i.e. i rischi e le possibili patologie contrattuali) che l’impresa italiana (e la controparte) potrebbero in futuro incontrare percorrendo il “percorso contrattuale” descritto nel contratto.
  •  Identificare in anticipo, per quanto possibile i rimedi alle potenziali “patologie contrattuali” così identificate (sforzandosi di lasciare la “litigation” come “estrema ratio”, e non già come unica soluzione). L’insorgere di una “litigation” normalmente sancisce il fallimento degli obiettivi imprenditoriali troppo spesso rappresenta
  •  Minimizzare i rischi legali e massimizzare la possibilità di raggiungere gli obiettivi imprenditoriali dell’azienda.

Il prossimo post sarà dedicato al ruolo dell’avvocato durante la negoziazione del testo contrattuale.

MARCO BIANCHI © RIPRODUZIONE RISERVATA – GIUGNO 2026

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