UNA CLAUSOLA ALLA SETTIMANA: SALES AND LONG TERMS AGREEMENTS “I PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA E IL RISPETTO DELLE NORME TECNICHE E OMOLOGATIVE APPLICABILI”. SI MA QUALI, QUELLE IN VIGORE NELLO STATO DEL VENDITORE O NELLO STATO DEL COMPRATORE?

Nei contratti di compravendita e di somministrazione di diritto interno è del tutto normale trovare una clausola con cui il venditore garantisce la corrispondenza dei prodotti oggetto di fornitura a determinate specifiche tecniche, tecnologiche e di qualità, solitamente identificate in dettaglio in uno specifico allegato.

Altrettanto accade nei contratti internazionali (Sales Agreement e Long Terms Agreements). Nondimeno, e ciò è tanto più vero per quei contratti in cui uno dei contraenti appartiene ad uno Stato Extra UE, il redattore del contratto internazionale, anziché limitarsi a riproporre pedissequamente le garanzie relative alle specifiche tecniche e di qualità normalmente utilizzate nei contratti “nazionali”, dovrebbe pure preoccuparsi di accertare se i prodotti oggetto di fornitura debbano rispondere a specifiche norme tecniche e di omologazione obbligatorie.

Ove questo sia il caso, il passo successivo dovrebbe essere quello di chiarire nel contratto se le norme tecniche e di omologazione obbligatorie da rispettare siano quelle in vigore nella nazione del compratore o in quello del venditore per poi indicare chiaramente chi tra i due e compratore sia responsabile di garantire la conformità a tali norme, tecniche e di omologazione.

In entrambi i paragrafi ho sempre usato il condizionale (“dovrebbe”) in quanto a volte mi è capitato di vedere contratti, soprattutto quando l ’impresa italiana (medio piccola) era il venditore/esportatore, che si limitavano a identificare le specifiche tecniche e tecnologiche dei prodotti compravenduti.

Nell’ambito della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (CISG), nel silenzio del contratto è stata la giurisprudenza degli Stati aderenti che si è dovuta occupare di accertare a chi, tra venditore e compratore, spettasse la responsabilità di assicurare che i beni compravenduti fossero conformi alle normative tecniche e di omologazione in vigore nella nazione ove essi avrebbero dovuto essere utilizzati o commercializzati.

La tendenza della giurisprudenza, sembra essere quella di ritenere che il seller generalmente non sia tenuto a conoscere le normative tecniche e di omologazione vigenti nella nazione del buyer[1] e conseguentemente non possa essere considerato responsabile per la eventuale non conformità dei prodotti compravenduti a standard tecnici e omologativi in vigore nella nazione del buyer.

Tale principio soffre una serie di eccezioni tali da poter comunque configurare la responsabilità del seller in caso di mancata conformità con gli standard tecnici e omologativi della nazione del buyer, e cioè (i) se tali standard corrispondano a quelli in vigore nella nazione del seller, (ii) nel caso in cui il seller abbia una filiale nella nazione del buyer (iii) qualora il seller avrebbe dovuto conoscere tali standard (avendo già venduto i suoi prodotti nella nazione del buyer, o avendo da tempo rapporti commerciali con il buyer stesso o, ancora, in quanto pubblicizzava i suoi prodotti nella nazione del buyer) [2].

Considerato che come non mi stanco di ripetere il mantra di un avvocato che si occupi di contratti internazionali dovrebbe essere “prevenire è meglio che curare” la questione dovrebbe essere sempre chiarita nel testo contrattuale, e qui di seguito un esempio di una possibile clausola ove il venditore sia l’impresa italiana (ma se fosse invece il compratore l’impresa italiana dovrebbe limitarsi al primo paragrafo della clausola

  1. No condition of compliance with laws and regulations, other than the EU applicable laws and regulations.

1.1. The Supplier warrants that the Products shall comply with the rules and regulations actually in force in the European Union (“hereinafter “EU”) and which are applicable to such Products at the date in which the Seller accepts the Purchaser’s order proposal, including but not limited to CE marking regulations[3].

1.2. No guarantee is given by the Seller on the conformity of any such Products with any laws or regulation and regulatory standard, including, but not limited to labour and environmental regulatory requirements and safety and health laws and regulations, which may be in force in the Country of the Purchaser, if the Purchaser corporate seat or place of business is in a Country outside EU.

  1. Inesistenza di garanzia in merito alla conformità a normative diverse da quelle in vigore nella UE

1.1. Il Venditore qui dichiara e garantisce che i Prodotti saranno conformi alle normative dell’Unione Europea (“UE”), se ed in quanto esistenti, applicabili a tali Prodotti, ivi inclusi in vis non esaustiva le disposizioni in tema di marcatura CE..

1.2. Per contro il Venditore non fornisce alcuna garanzia in merito alla conformità di tali Prodotti alle normative, incluse in via non esaustiva quelle in tema di sicurezza, che possano essere in vigore nella nazione del Compratore, qualora la sede legale del Compratore si trovi in una nazione al di fuori della UE, o in qualsiasi nazione che non appartenga alla UE.

© Marco Bianchi Riproduzione riservata – Ottobre 2021

[1] A tal proposito, si vedano la decisione del Bundesgerichtshof tedesco del 8 marzo 1995 (mussel case), (la cui traduzione italiana è stata pubblicata su Il Foro Italiano, 1996, IV, pp. 140-144) che stabilì il principio della responsabilità del buyer e le relative eccezioni soprarichiamate, consultabile in http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=108&step=Abstract, e due decisioni neozelandesi, peraltro relative al medesimo caso, RJ & AM Smallmon v. Transport Sales Limited and Grant Alan Miller, rispettivamente High Court of New Zealand 30 Luglio 2010 e Court of Appeal of New Zealand , che fanno anch’esse riferimento alla decisione della Corte Suprema Tedesca nel mussel case, ove i giudici sia in primo grado che in appello, decisero invece in favore del seller, in http://cisgw3.law.pace.edu/cases/110722n6.html.

[2] Così, tra gli altri casi, Corte di Appello di Versailles del 13 Ottobre 2005 in una controversia tra un buyer francese e un seller tedesco relativa alla compravendita di giocattoli e, decisa in favore del buyer in quanto in entrambe le nazioni, Germania e Francia, esistevano le medesime normative di sicurezza (e i giocattoli non le rispettavano tanto in Francia che in Germania) e la decisione della U.S. District Court, Eastern District of Louisiana del 17 maggio 1999 nel caso Medical Marketing International, Inc. v. Internazionale Medico Scientifica,

[3] In questa clausola si è ipotizzato che i prodotti oggetto di fornitura siano tras quelli per cui in ambito UE sia richiesta la marcatura CE (v. DIRETTIVA 2001/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti. REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93)

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