UNA CLAUSOLA ALLA SETTIMANA: LA RUSSIAN ROULETTE CLAUSE, DALLA PRASSI ANGLOSASSONE AL CASO MUSCHIO SELVAGGIO

1.Introduzione

La “russian roulette clause” è una clausola di derivazione anglo-sassone ampiamente utilizzata nei contratti internazionali (ed oggi diffusa anche nella prassi contrattuale italiana) ed in particolar modo negli Shareholders Agreements, l’equivalente dei Patti Parasociali del diritto italiano, destinati a disciplinare nei contratti internazionali il rapporto tra i soci di una società da essi congiuntamente partecipata.

La russian roulette è una delle clausole che può essere utilizzata nei contratti di joint venture societaria (equity joint venture) e nei contratti di acquisizione societaria nel caso in cui la parte venditrice mantenga una partecipazione di minoranza nella società oggetto dell’acquisizione.

A dispetto delle aspettative iniziali dei soci, non si può però escludere a priori che, prima o poi, durante la vita della società da essi co-partecipata, si verifichi tra loro un dissidio in merito alla gestione della società, tale da portare gli organi sociali ad uno stallo decisionale (deadlock) su una qualche decisione essenziale per la società da essi congiuntamente partecipata, e si veda al proposito il mio precedente post UNA CLAUSOLA ALLA SETTIMANA – IL DEADLOCK (STALLO DECISIONALE) NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI DI ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA E NEI CONTRATTI DI EQUITY JOINT VENTURE ED I SUOI POSSIBILI RIMEDI: LA ESCALATION CLAUSE).

Qualora i soci non riescano a trovare una soluzione di comune soddisfazione per risolvere lo stallo decisionale le “vie di fuga” (way-out) da una situazione diventata nella sostanza insostenibile, nella pratica si riducono ad una sola, ovverosia all’uscita di uno dei soci dalla società che cede la propria partecipazione all’altro socio, il quale diviene così l’unico azionista, e può quindi proseguirne l’attività come più crede.

Nella pratica ciò si traduce nell’inserire nel contratto una option clause con cui, al verificarsi di uno stallo decisionale su decisioni fondamentali per la vita della società o per gli interessi dei soci, uno dei soci si impegna a vendere le azioni o le quote detenute nella società all’altro socio.Nella prassi esistono diversi tipo di option clauses di questo tipo (tra cui, per l’appunto, la russian roulette clause a cui è specificatamente dedicato questo post).

Per il redattore del contratto ciò comporta quindi la necessità di predisporre una option clause che
(i) identifichi le circostanze al verificarsi delle quali l’opzione di vendita / acquisto divenga esercitabile (triggering event);
(ii) fin da subito nel contratto individui chi è il venditore e chi è il compratore della partecipazione detenuta nella società, o che ne consenta la successiva individuazione attraverso lo svolgimento di una procedura quale, tra le altre, quella che per l’appunto sostanzia una russian roulette clause;
(iii) determini il prezzo di cessione o quantomeno identifichi i criteri e le metodologie con cui determinare tale prezzo al momento dell’esercizio dell’opzione;
(iv) identifichi le pratiche modalità e le tempistiche della cessione della partecipazione ed il pagamento del relativo prezzo

È evidente che la predisposizione di una compiuta disciplina di ognuno dei punti sopra indicati normalmente si traduca in una clausola contrattuale sufficientemente complessa.

2.Way-Out, ma di chi?

Se l’uscita di uno dei soci rappresenta la soluzione ultima a disposizione delle parti (e del redattore del contratto …) per uscire da uno stallo decisionale, occorre identificare il socio che dovrà cedere la propria partecipazione.

Naturalmente la risposta dipende dalle circostanze del caso concreto ma, almeno in linea generale, è possibile identificare due situazioni tipiche:

2.1. I soci hanno delle partecipazioni fortemente disuguali

In caso di stallo decisionale, il socio destinato ad abbandonare la società di solito è quello che detiene la partecipazione di minoranza, in quanto spesso il socio di minoranza è quello che fin dall’inizio aveva deciso di limitare il proprio investimento nella società, ed i potenziali rischi conseguenti e probabilmente è anche il socio che ha un minor interesse strategico a mantenere una presenza nella società.

In tale situazione le way-out clauses che la prassi internazionale mette a disposizione del redattore dello Statuto e dei Patti Parasociali della società sono sostanzialmente due, relativamente semplici (o quantomeno solitamente più semplici di quelle normalmente utilizzate quando i due soci hanno un’identica partecipazione nella società di cui si accenna nel successivo paragrafo 3), ovverosia una clausola che attribuisca al socio di minoranza il diritto di vendere la propria partecipazione all’altro socio al verificarsi di determinate circostanze o trascorso un determinato periodo di tempo (put option clause) e una clausola che attribuisca al socio di maggioranza il diritto di acquistare la partecipazione del socio di minoranza (call option clause).

Le combinazioni possibili tra put option e call option possono essere diverse, fermo restando che, nell’eventualità esse siano finalizzate a porre fine ad uno stallo decisionale, la soluzione probabilmente più comune è quella di prevederle entrambe “in successione”: se la put option clause non viene esercitata dal socio di minoranza entro un certo periodo contrattualmente determinato, il socio di maggioranza ha il diritto di avviare la procedura prevista dalla call option clause per acquistare la partecipazione del socio di minoranza.

Per poter essere esercitate entrambe le options devono necessariamente indicare anche indicare il prezzo di cessione delle quote societarie. Considerato che all’atto della sottoscrizione di Patti Parasociali /Shareholders Agreements non è dato sapere se e quando si dovesse mai verificare un deadlock, le parti si limitano (a) a concordare i criteri / i principi contabili che, in caso di esercizio delle way-out options, dovranno essere utilizzati per definire il prezzo, la cui determinazione venga poi affidata ad una terza parte (società di revisione, advisor finanziario), eventualmente supportata dai consulenti di entrambe le parti.

2.2. Le partecipazioni dei soci nella società sono paritarie (50%/ 50%) o comunque seppur non paritarie, sono sostanzialmente bilanciate o comunque tali da assicurare ad ognuno di essi una medesima forza contrattuale.

All’atto della negoziazione del contratto e dei relativi Patti Parasociali/ Shareholders Agreements generalmente nessuno dei due soci è pronto ad accettare a priori di essere la parte destinata a vendere la propria partecipazione nella società comune qualora si verifichi un ipotetico deadlock che rimanga irrisolto, senza peraltro spingersi ad impegnarsi, fin dall’atto della sottoscrizione di Patti Parasociali/Shareholders Agreement, ad acquistare l’altrui partecipazione nella società di cui sono entrambi soci “alla pari”.

In questi casi, quando cioè non è possibile concordare in anticipo chi sia il socio il socio destinato ad abbandonare la società, le soluzioni contrattuali divengono più complicate: entrano qui in gioco clausole più complesse, quali la russian roulette clause o la texas shoot-out clause. Con tali denominazioni (abbastanza pittoresche, e, a ben guardare, anche un po’ intimidatorie) nella sostanza si fa riferimento a dei meccanismi di asta competitiva tra i due soci.

3. Le possibili way-out clauses (cenni): russian roulette, texas shoot-out, sealed bid clause e auction clauses

Nella russian roulette ad uno o ad entrambi i soci viene attribuita una opzione di acquisto della partecipazione dell’altro socio (call option) o di vendita della propria (put option), a scelta del socio che esercita l’opzione, ad un prezzo preciso, anch’esso da indicare nella option.

L’altro socio, quella che riceve l’offerta, può limitarsi ad accettarla, oppure può farla propria, capovolgendo la situazione: se per esempio il primo offerente aveva offerto, in ipotesi, di acquistare per 100 Euro la partecipazione detenuta nella società dall’altro socio, questi può, alternativamente, vendere la propria partecipazione al prezzo offertogli, 100 Euro per l’appunti, o, al contrario, decidere di comprare le azioni possedute dal primo offerente, al prezzo di 100 Euro da questi originariamente indicato.

Per quanto attiene alla texas shoot-out clause potremmo definirla una variante “perversa” della russian roulette, considerato che prevede la possibilità di molteplici “rilanci” (fermo restando che nella pratica di questa clausola esistono comunque diverse varianti).

Generalmente anche in una texas shoot-out clause viene attribuito ad un socio, o, in alternativa a ciascuno dei soci, il diritto di vendere la propria partecipazione nella società co-partecipata o di acquistare quello dell’altro socio, sempre indicando il prezzo di cessione/di acquisto.

Tale diritto, a seconda delle circostanze del caso concreto e di quanto pattuito dai contraenti, può essere condizionato al verificarsi di un triggering event che, in accordo con quanto previsto dallo Statuto e/ dai Patti Parasociali/Shareholders Agreement, sostanzi un deadlock, o soltanto dopo che sia trascorso un determinato periodo di tempo dalla firma dello Shareholders Agreement, e viene esercitato inviando una specifica comunicazione (option notice) specificando se l’offerta riguardo la vendita della propria partecipazione o l’acquisto di quella dell’altro socio e precisando il relativo prezzo che deve essere determinato o determinabile.

A differenza di quel che accade nella roulette russa clause il socio destinatario della option notice può accettare la proposta ricevuta, di vendita o di acquisto che sia, oppure effettuare una contro-proposta, esattamente speculare, ma ad un prezzo più alto rispetto a quello contenuto nella prima option notice.

A titolo di esempio ipotizziamo il caso in cui la option notice contenga la proposta di acquistare al prezzo di 200 Euro la partecipazione dell’altro socio. Questi può accettare di vendere la propria partecipazione al prezzo offertogli, oppure effettuare una contro-proposta, per acquistare esso stesso, ma ad un prezzo più alto, ipotizziamo 250 Euro, la partecipazione della parte che aveva trasmesso per prima aveva esercitato la call option contrattualmente attribuitagli.

A questo punto le posizioni si ribaltano, e l’alternativa a disposizione del socio che per primo aveva inviato la option notice è sempre tra accettare la controproposta o presentare un ulteriore rilancio, e così via, nei limiti del numero di “rilanci” ammessi nei Patti Parasociali/Shareholders Agreement, fino a quando una delle due parti ceda ed accetti il prezzo indicato nell’ultima offerta.

Ulteriori metodi per provocare l’uscita di uno dei soci sono rappresentati dalla vendita by sealed bid (offerta a buste chiuse) ove “vince” chi offre il prezzo più alto, piuttosto che dalla organizzazione di una vera e propria asta competitiva tra i due soci (auction clause).

Nel primo caso entrambi le parti presentano ad un terzo indipendente (da identificare preventivamente, all’atto della redazione e della sottoscrizione dei Patti Parasociali/dello Shareholders Agreement, una offerta in busta chiusa ove è indicato il prezzo che ognuno di essi è disponibile a pagare per acquistare la partecipazione dell’altro. Chi offre il prezzo più alto “vince” e rimane l’unico azionista della società.

Nella auction clause, al pari di quel che sovente accade nella texas shoot-out clause, entrambi i contendenti hanno la possibilità di effettuare molteplici rilanci. A differenza di quel che accade nella texas shoot-out clause, ove offerte e contro-offerte solitamente vengono scambiate tra le parti a mezzo di comunicazioni formali intervallate nel tempo, nelle auction clauses normalmente il meccanismo è proprio quelle delle aste e la procedura si svolge assai velocemente, anche in questo caso alla presenza di un terzo indipendente, che garantisce la regolarità della auction procedure, con entrambe le parti costrette a decidere se effettuare un rilancio in brevissimo tempo (ore, o decine di minuti).

Quale che sia la procedura che si intende utilizzare per disciplinare un ipotetico way-out occorre comunque ricordare che l’efficacia di una clausola di way-out è direttamente funzionale alla sua semplicità, e se la semplicità non è possibile, quantomeno alla possibilità di applicarla, per così dire, attraverso degli automatismi contrattuali. Ciò per evitare che l’inazione di uno dei soci ritardi, o addirittura blocchi la procedura di way-out.

Clausole che prevedano procedure troppo complesse e la cui esecuzione sia subordinata alla buona fede di entrambi i soci potrebbero trasformare l’esercizio del way-out nel prologo di una controversia di esito incerto, tale da aggravare vieppiù il dissidio tra i soci e compromettere nel frattempo l’ordinato svolgimento delle attività della società, “spettatore incolpevole” e potenziale “vittima” del permanere della situazione di stallo decisionale.

Ulteriore corollario da non dimenticare è quello di verificare che l’operatività delle way out clauses che si decide di inserire nello Shareholders Agreement siano compatibili, e possano quindi essere fatte valere, con la normativa societaria in vigore nella nazione ove è costituita la società partecipata dai due soci.

4. Un esempio di russian roulette clause

Qui di seguito un esempio di russian roulette clause. Tale clausola può essere utilizzata come base per costruire le varie varianti, ricordando peraltro che il redattore della clausola dovrà sempre definire il prezzo delle azioni compravendute (o quantomeno definire i criteri / le modalità per determinare il valore di tali azioni all’atto dell’esercizio dell’opzione).

1. RUSSIAN ROULETTE CLAUSE
1. Upon the occurrence of the Triggering Events set forth in Clause [ ● ] above, each Party is entitled, at its own discretion, either to sell all (but not some only) its Shares or to purchase all (but not some only) the Shares of the other Party, by notifying a written notice (the Option Notice) to the other Party within [ ● ] Business Days after the occurrence [of the Triggering Events / of the [ ● ] anniversary]. The Option Notice shall be irrevocable.

2. The Party electing to exercise the above-mentioned option (the Notifying Party) shall state in the Option Notice (a) if it is willing to sell all its Shares, or acquire all the Shares of the other Party (the Receiving Party), and (b) the price of the Shares at which the Notifying Party is willing to sell or to acquire the Shares.

3. On or before the thirtieth (30th) Business Days upon receipt of the Option Notice, the Receiving Party, by a written notice addressed to the Notifying Party shall, at is sole option, elect either (i) to accept the proposal of the Notifying Party, in which case the Parties shall proceed to complete the sale and purchase of the Shares, at the price set forth in the Option Notice, in accordance with the provisions of clause 5 below, or (ii) to refuse the proposal made by the Notifying Party, by enforcing one of the options referred to in Clause 4 below, provided that failure to make an election shall be considered as a Receiving Party’s acceptance of the Option Notice

4. If the Receiving Party is not willing to accept the offer made by the Notifying Party with the Option Notice, then the Receiving Party, by sending a written notice to the Notifying Party (the Second Option Notice), may elect either (i) to acquire all the Shares of the Notifying Party at the purchase price set forth in the Option Notice, if the Notifying Party offered to acquire all the Shares of the Receiving Party, or (ii) to sell all its Shares to the Notifying Party at the selling price stated in the Option Notice, if the Notifying Party offered to sell its Shares to the Receiving Party.

5. Within fifteen (15) Business Days from (i) the expiry of the thirtieth (30th) Business Days Period set forth in clause 3 above, or (ii) the date of receipt of the Second Option Notice in which the Receiving Party elects either to accept the proposal set forth in the Option Notice or to enforce one of the options provided for in Clause 4 above (the Completion Date):

5.1. the selling Party shall transfer to the acquiring Party all its Shares free from any lien, pledge or other third Party’s rights by delivering [a duly executed transfer of all its Shares / the relative share certificates in respect of the Shares] [VERIFICARE LE MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE AZIONI SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DAL DIRITTO SOCIETARIO DELLA NAZIONE DOVE E’ COSTITUITA LA SOCIETA’ EQUITY JOINT VENTURE]

5.2. the acquiring Party shall pay to the selling Party the price of such Shares, as stated in the relevant Notice, either the Option Notice or the Second Option Notice as the case may be, by [bank trasfer to the selling Party] [DEFINIRE MODALITA’ E LE TEMPISTICHE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DELLE AZIONI COMPRAVEDUTE]

5.3. [….. ULTERIORI QUESTIONI DA CONSIDERARE (eventuali dimissioni dei membri degli organi sociali della equity joint venture nominati su proposta del socio in uscita, definizione di eventuali rapporti di dare ed avere tra il socio in uscita e società, sorte degli eventuali contratti sottoscritti tra la società ed il socio in uscita) o di eventuali garanzie a terzi rilasciate dal socio in uscita in favore della società].

6. Except as otherwise agreed upon between the Parties, the sale and purchase of the Shares shall be consummated at the registered office of the Company.

5. LA RUSSIAN ROULETTE CLAUSE NEL DIRITTO ITALIANO: DALLA MASSIMA N.181 DEL COLLEGIO NOTARILE DI MILANO ALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 22375/2023

La russian roulette clause ha avuto recentemente un momento di notorietà anche fra i non addetti ai lavori in connessione con il caso “Muschio selvaggio”, ove l’applicazione della clausola in conseguenza di uno stallo decisionale ha causato una controversia giudiziale tra Fedez e Luis Sal, ognuno di loro socio al 50% della Muschio Selvaggio S.r.l. (anche se, per la verità, la versione della clausola era una “via di mezzo” tra una russian roulette ed una texas shoot-out clause).

In realtà la dottrina notarile e la giurisprudenza già da diversi anni si erano interrogate non tanto alla legittimità delle way-out clauses, a cominciare proprio dalla russian roulette clause, nelle sue varie versioni, quanto piuttosto sugli eventuali limiti posti alla sua efficacia dal Codice Civile. Così la Massima n.181 del Consiglio Notarile Milano del 9 luglio ha sì riconosciuto la legittimità della russian roulette clause inserite nello Statuto di S.p.A. e S.r.l., peraltro subordinandola, in analogia con la clausola di drag-along , al rispetto del principio di equa valorizzazione della partecipazione oggetto della compravendita derivante dall’applicazione della russian roulette clause, implicitamente richiamando quanto disposto dal secondo comma dell’art. 2437 ter (“Criteri di determinazione del valore delle azioni” in caso di recesso) o dal terzo comma dell’art. 2473 Cod. Civ. (“Recesso del socio”).

Era questa un’interpretazione che nella sostanza finiva per indebolire e ridurre la pratica efficacia della russian roulette clause (ma se è per questo anche delle altre way-out clauses) in quanto il riferimento alla “equa valorizzazione” della partecipazione consentirebbe al socio che non volesse accettare il risultato della procedura prevista dalla russian roulette clause di contestare giudizialmente la congruità del prezzo di cessione con il risultato di sostituire la procedura concordata tra i soci che sostanzia la russian roulette clause, e le analoghe way-out clauses, con la più complessa e più lunga procedura prevista dagli dall’art. 2473 c.3 Cod. Civ. volta per l’appunto alla determinazione di quale debba essere l’equa valorizzazione della partecipazione compravenduta .

Di diverso avviso il Consiglio Notarile di Firenze che nella sua Massima 73/2020, facendo riferimento alla giurisprudenza nel frattempo intervenuta, aveva respinto le motivazioni di quanti, in dottrina o poi nei tribunali avevano sostenuto la necessità della “equa valorizzazione” della partecipazione ceduta ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 2473, c.3, Cod. Civ..

Molto sintetizzando le considerazioni della Massima 73/2020, le motivazioni ivi addotte riguardano la funzione della russian roulette clause che è quella di risolvere lo stallo decisionale (il cui permanere finirebbe per portare la società alla liquidazione ex art.2482 comma 2 Cod. Civ.).

Per contro le drag-along clauses hanno una funzione del tutto diversa, in quanto esse hanno lo scopo di consentire al socio che intenda vendere la propria partecipazione ad un terzo di imporre all’altro socio (solitamente al socio di minoranza) l’obbligo di vendere anch’esso la propria partecipazione, alle medesime condizioni.

Se nelle drag-along clauses si crea quindi uno squilibrio tra le parti, rispettivamente il socio obbligante ed il socio obbligato, non è questo che accade nelle russian roulette clauses, e se è per questo anche nelle texas shoot-out clauses se correttamente utilizzate , in quanto la posizione dei due soci è sostanzialmente in equilibrio in quanto entrambi i soci possono sfruttare il meccanismo della clausola come preferiscono, possono comprare l’altrui partecipazione o vendere la propria, in quanto nell’un caso o nell’altro si raggiunge la finalità di queste clausole che, come detto, è quella di risolvere lo stallo decisionale e di consentire alla società partecipata dai due soci di continuare la propria attività.

La conclusione a cui giunge il Collegio Notarile di Firenze è che nella russian roulette clause i soci possano determinare essi stessi il prezzo di cessione della partecipazione, senza dover rispettare un qualche livello minimo di prezzo e che quindi i soci possano introdurre la russian roulette clause tanto nello Stuto della società che nei Patti Parasociali.

Come sopra accennato la Massima 73/2020 del Collegio Notarile di Firenze tiene conto della più recente giurisprudenza e specificatamente Trib. Roma, Sez. spec. in materia di impresa, 19 ottobre 2017 e App. Roma, 3 febbraio 2020, confermate da ultimo dalla Corte di Cassazione Sezione Prima Civile Sentenza 22375/2023 che ha respinto il ricorso teso a dichiarare la nullità e l’inefficacia di una russian roulette clause.

La Cassazione, nel confermare quanto deciso dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, ha quindi statuito che la russian roulette clause:

(i) non può essere considerata una clausola meramente potestativa, e quindi nulla ai sensi dell’art. 1355 Cod. Civ., in quanto da un lato l’attivazione della clausola dipende dal previo verificarsi di un triggering event che provochi uno stallo decisionale e dall’altro lato la determinazione del prezzo di cessione non è affidata al mero arbitrio del socio che attiva la clausola, ma è il risultato del meccanismo di offerta e controfferta previsto dalla clausola tanto che tale socio, all’avvio della procedura di offerta e contro offerta, non può avere la certezza del risultato (acquisto della partecipazione altrui o vendita della propria);

(ii) non viola il divieto di patto leonino di cui all’art. 2265 Cod. Civ. in quanto la finalità della russian roulette clause è soltanto quella di risolvere lo stallo decisionale e non certo quella di rendere uno dei soci indifferente all’andamento della società e agli utili o alle perdite che ne derivano;

(iii) non può essere ritenuta nulla per il fatto che non garantisce al socio recedente una equa valorizzazione della partecipazione ceduta, considerata la funzione che la clausola svolge (cessazione dello stallo decisionale), oltretutto con un meccanismo che garantisce la libertà di scelta e l’equilibrio tra le opzioni a favore dei due soci, è diversa da quella delle clausole di co-vendita, e in particolar modo della drag-along clause che assoggetta il socio di minoranza ad un puro diritto potestativo attribuito al socio di maggioranza che intenda cedere la propria partecipazione ad un terzo (obbligo di co-vendita al terzo alle medesime condizioni) .

(iv) può essere legittimamente collegata anche al mancato rinnovo dei Patti Parasociali, la cui durata non può eccedere i cinque anni ex art. 2342-bis Cod. Civ., in quanto “il mancato accordo il loro mancato rinnovo in conseguenza di un disaccordo tra i soci partecipanti sarebbe riconducibile a un’ipotesi di stallo, mentre la doppia opzione tra l’acquisto e la vendita prevista dalla russian roulette clause varrebbe ad escludere una incidenza sulla libera formazione della volontà delle parti in ordine al rinnovo dei Patti” .

6. IL CASO MUSCHIO SELVAGGIO

Il caso “muschio selvaggio” ha avuto una certa rilevanza in Italia per la notorietà dei soggetti coinvolti, rispettivamente il cantante Fedez e lo youtuber Luis Sal che avevano costituito, con le loro rispettive società, ZDF S.r.l. (“ZDF”) e Luisolve S.r.l. (Luisolve”), la Mucchio Selvaggio S.r.l. , da entrambe partecipata con una identica quota (50%-50%).

Verificatosi uno stallo decisionale in conseguenza del verificarsi di un “triggering event”, ZDF aveva attivato la way-out clause inserito nello Statuto della Mucchio Selvaggio S.r.l. e qui di seguito riprodotta:

“Al verificarsi del trigger event, ciascuno dei soci (“parte proponente”) ha il diritto di proporre all’altro socio (“parte ricevente”) l’acquisto della quota di quest’ultimo ad un prezzo determinato, da versarsi in denaro, mediante invio di una comunicazione a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata.
La parte ricevente ha trenta giorni di tempo dalla ricezione della proposta per dichiarare con raccomandata ar o pec se, alternativamente, intende:
1) accettare la suddetta proposta o
2) proporre un prezzo superiore per l’acquisto della partecipazione alla parte proponente con le modalità e i termini di cui sopra o
3) rifiutare la proposta, con connesso obbligo automatico, da parte della parte ricevente, di acquistare la partecipazione della parte proponente al prezzo determinato da quest’ultima per la proposta testé rifiutata.

In caso la proposta sia accettata o rifiutata (ipotesi enumerate num. 1 e 3 al precedente comma) il corrispettivo dovrà essere versato in denaro entro i termini tassativamente indicati nella proposta che avrà così valore di obbligazione cogente.
In caso sia proposto un prezzo superiore (ipotesi enumerata num. 2) il meccanismo di cui sopra sarà così ripetuto, al suddetto prezzo, sino a quando una delle due parti avrà prodotto gli effetti traslativi mediante accettazione o rifiuto”.

Come appare evidente, tale clausola in realtà è un ibrido, con i punti 1 e 3 che ripropongono il meccanismo tipico della russian roulette clause, mentre il punto 2 configura invece la procedura tipica della texas shoot-out clause.

Quel che è accaduto nella realtà è che la ZDF di Fedez (“parte proponente”) ha offerto alla Luisolve (“parte ricevente”) di acquistare al prezzo di € 250.000 le quote della Mucchio Selvaggio S.r.l. di cui la stessa Luisolve era proprietaria.

Avendo ricevuto tale proposta, Luisolve (ripeto, la “parte ricevente”) si è limitata a scegliere una delle tre alternative messele a disposizione dall’art. 28, quella prevista al punto 3 di detto articolo, ovverosia rifiutare la proposta, con la conseguenza dell’insorgere di un “obbligo automatico, da parte della parte ricevente, di acquistare la partecipazione della parte proponente al prezzo determinato da quest’ultima per la proposta testé rifiutata”.

Era questa una soluzione non solo in linea con il tenore letterale dell’art. 28 ma anche funzionale allo scopo tipico di una russian roulette clause, per l’appunto quello di porre fine allo stallo decisionale.
ZDF non ha però accettato di vendere le proprie quote, aumentando, peraltro senza successo, il prezzo che era disponibile a pagare per acquistare le quote della Luisolve. Da qui la decisione del Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di Impresa (Ordinanza n. 2026 del 18 aprile 2024) che, accogliendo il ricorso cautelare presentato dalla Luisolve, ha disposto il sequestro della quote di ZDF e la nomina di un custode che le gestirà nell’interesse della Mucchio Selvaggio fino alla definizione della causa di merito.

https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/181/

https://www.consiglionotarilefirenze.it/index.php/orientamenti/societa-di-capitali/azioni-e-quote/279-la-clausola-russian-roulette-rilevanza-organizzativa-e-autonomia-statutaria-73-2020.html

https://www.gazzettanotarile.com/news-e-sentenze/sentenze-tribunali/trib-roma-sez-impresa-sentenza-19-ottobre-2017-n-19708/

https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/sites/default/files/allegati/corte_dappello_di_roma_03_febbraio_2020_n._782_0.pdf

https://www.federnotizie.it/wp-content/uploads/2023/09/Cassazione-Civile-Sez.-I-25-luglio-2023-n.-22375.pdf

Marco Bianchi © riproduzione riservata Gennaio 2025

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