UNA CLAUSOLA ALLA SETTIMANA: CONTRATTI DI CONCESSIONE – DISTRIBUTION AGREEMENTS: IL RISPETTO DEI CRITERI QUALITATIVI IN UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA NELL’UNIONE EUROPEA

Nell’ambito dell’Unione Europea coesistono due diverse tipologie di sistemi distributivi, la distribuzione esclusiva e la distribuzione selettiva, ognuno dei quali è peraltro sottoposto alle limitazioni per esso previste dal Reg. (UE) 330/2010[1].

DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA “un accordo di distribuzione in cui un territorio o un gruppo di clienti sono attribuiti in esclusiva quando il concedente acconsente a vendere i propri prodotti ad un unico distributore perché li distribuisca in un particolare territorio o ad un particolare gruppo di clienti ed il distributore esclusivo è protetto, all’interno del suo territorio o verso il suo gruppo di clienti, dalle vendite attive da parte di tutti gli altri concessionari autorizzati del concedente nell’Unione Europea, indipendentemente dalle vendite effettuate dal concedente (Par.51 Orientamenti.).[2] Al tempo stesso al distributore viene solitamente imposto un limite alla vendita attiva in altri territori assegnati su base esclusiva[3].

DISTRIBUZIONE SELETTIVA “un sistema di distribuzione nel quale il fornitore (i.e. il concedente) si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati (i.e. criteri qualitativi e/o quantitativi) e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema”[4].

Lo scopo della distribuzione selettiva, che originariamente aveva caratterizzato i soli settori di alta gamma, luxury e fashion, ma che negli ultimi anni si è sempre più diffusa anche ad altri settori, quali quelli dei prodotti di alta qualità e con marchi particolarmente apprezzati dalla clientela (seppure con non poche resistenze soprattutto da parte dell’Autorità della Concorrenza tedesca (Bundeskartellamt)),  è quello di assicurare che gli acquirenti abbiano una percezione stabile della qualità dei prodotti commercializzati con un determinato marchio, a prescindere dalle zone geografiche in cui tali prodotti vengono commercializzati, perseguendo tale stabilità per l’appunto attraverso l’identificazione di criteri qualitativi   che identificano i requisiti che i distributori autorizzati devono possedere, quali ad esempio, dimensione, tipologia ed ubicazione degli uffici di vendita, modalità di esposizione dei prodotti, qualificazione del personale, capacità finanziaria.

In linea di principio i contratti di distribuzione selettiva, sempreché  rientrino nell’ambito di applicazione del Regolamento (quota di mercato max 30%), basata esclusivamente su criteri qualitativi non provoca effetti anticoncorrenziali, sempreché siano rispettate determinate condizioni, identificate ormai quarant’anni fa dalla Corte di giustizia nella sentenza Metro del 1977[5], e costantemente ribaditi dalla giurisprudenza comunitaria, da ultimo nella sentenza Coty del dicembre 2017 [6] .

Ai criteri qualitativi il concedente può affiancare anche dei criteri quantitativi determinando a priori il numero di distributori autorizzati che intende ammettere nel suo sistema distributivo selettivo.

In ambito UE il contratto (distribuzione esclusiva o selettiva) deve tenere conto delle limitazioni imposte dal Regolamento (UE) 330/2010. In particolare la scelta di un sistema di distribuzione selettiva comporta (a) l’indicazione, in una clausola contrattuale o in un allegato dei criteri qualitativi che il concessionario deve possedere all’atto della nomina e mantenere per tutta la durata del contratto, (b) il diritto del concedente di modificare e aggiornare tali criteri dandone congruo preavviso ai propri concessionari.

Qui di seguito la possibile clausola da inserire nel contratto di concessione all’interno di un sistema di distribuzione selettiva all’interno dell’Unione Europea.

  1. Selective Distribution System based on Qualitative Criteria

1.1. The Distributor acknowledges and recognises that the Principal selects its own Authorised Distributors pursuant to and in accordance with the qualitative criteria set forth in Annex 1, as from time to time amended by the Principal in accordance with Clause 2 below (hereinafter the “Qualitative Criteria”), as uniformly applied to all the Principal’s Authorised Distributors.

1.2. During the term of this Distributorship Agreement, the Distributor shall comply with the Qualitative Criteria at all times.

1.3. The Distributor further acknowledges that its compliance with the Qualitative Criteria is a condition precedent for its appointment and then remaining an Authorised Distributor.

1.4. Whenever the Principal reasonably believes that the Distributor does not comply with any Qualitative Criteria, the Principal shall promptly notify the Distributor in writing of the failure to meet the relevant Qualitative Criteria, stating a reasonable time, in any case not exceeding [▪] months, within which the Distributor shall have to remedy such failure. Failing the Distributor to remedy within such reasonable time, the Principal shall have the right to enforce the provisions of Clause [▪] of this Agreement (“Early Termination”).

  1. Modifying and Updating the Qualitative Criteria

2.1. The Principal shall have the right to periodically review and update (but not before one year from the last reviewing or updating) the Qualitative Criteria, by modifying them or introducing new criteria, provided always that such modifications or additions shall always be reasonable, non-discriminatory and linked to objective market reasons.

  1. Reasonable advance notice when modifying the Qualitative Criteria

3.1. Whenever the Principal decides to modify and update any Qualitative Criteria, the Principal shall give reasonable prior notice to the Distributor, and to all the other Authorised Distributors in <Country> in any event being no less than [▪]([▪]) months, and the Distributor shall be bound to put in place any and all the actions required to comply with the modified and updated Qualitative Criteria within the notice period.

  1. Assessing the continuous compliance with the Qualitative Criteria

4.1. During the term of this Distributorship Agreement, the Principal shall have the right to assess, either directly or through third parties that the Distributor complies with the Qualitative Criteria, by visiting during business hours the Distributor’s premises. .

  1. Sistema di Distribuzione Selettiva basato su Criteri Qualitativi

1.1. Il Concessionario prende atto del fatto che il Concedente seleziona i suoi Concessionari Autorizzati in accordo con i criteri qualitativi di cui all’Allegato 1, così come di tempo in tempo modificati dal Concedente in accordo con la Clausola 2 (qui di seguito i “Criteri Qualitativi”), uniformemente applicati a tutti i Concessionari Autorizzati del Concedente.

1.2. Durante la validità del Contratto di Concessione, il Concessionario rispetterà i Criteri Qualitativi.

1.3. Il Concessionario prende altresì atto che il rispetto dei Criteri Qualitativi è una condizione essenziale per essere nominato e poi rimanere un Concessionario Autorizzato.

1.4. Qualora il Concedente ragionevolmente ritenga che il Concessionario non stia rispettando uno qualsiasi dei Criteri Qualitativi, il Concedente notificherà al Concessionario, prontamente e per iscritto, il mancato rispetto di detto Criterio Qualitativo, indicando un tempo ragionevole, in ogni caso non superiore a [▪] mesi, entro cui il Concessionario dovrà porre rimedio a tale inadempienza. Qualora il Concessionario non vi ponga rimedio entro detto termine ragionevole, il Concedente avrà il diritto di avvalersi di quanto previsto dall’articolo [▪] di questo Contratto (“Risoluzione Anticipata”).

2.Modifica e miglioramento dei Criteri Qualitativi.

2.1. Periodicamente (ma soltanto dopo che sia trascorso almeno un anno dall’ultima modifica) il Concedente avrà diritto di rivedere i Criteri Qualitativi, modificandoli o aggiungendone di nuovi, fermo restando che tali modifiche o addizioni dovranno essere sempre ragionevoli, non discriminatorie e conseguenti ad oggettive ragioni di mercato.

  1. Ragionevole preavviso per la modifica di un qualsivoglia Criterio Qualitativo

3.1. Qualora il Concedente decida di modificare o migliorare uno qualsiasi dei Criteri Qualitativi ne darà previa informazione, entro un termine ragionevole in ogni caso non inferiore a [▪]([▪] mesi, al Concessionario ed agli altri Concessionari Autorizzati in <nazione>, ed il Concessionario provvederà a fare tutto quanto necessario per adeguarsi, entro il termine di preavviso concessogli, ai Criteri Qualitativi così modificati e migliorati.

  1. Verifica del continuo rispetto dei Criteri Quantitativi
  • 4.1. Durante la validità di questo Contratto di Concessione, il Concedente avrà il diritto di verificare, direttamente o per il tramite di terzi, che il Distributore rispetti i Criteri Qualitativi.

© Marco Bianchi Riproduzione riservata – Aprile 2021

Marco Bianchi Contratti internazionali di DISTRIBUZIONE Commercial Agency Agreements and Distribution Agreements, Giuffrè Francis Lefebvre (2019)

https://shop.giuffre.it/024204616-contratti-internazionali-di-distribuzione.html

https://www.amazon.it

[1] REGOLAMENTO (UE) N. 330/2010 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2010 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate consultabile in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32010R0330 .

[2] Par.51 Orientamenti sulle restrizioni verticali del 19 maggio 2010 .

[3] Par. 151 Orientamenti in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52010XC0519%2804%29

[4] (art.1 e) Reg.330/2010). Come specificato dal Regolamento (art. 4 (c)) , tale definizione di distribuzione selettiva comporta che il concessionario selettivo possa rivendere i prodotti contrattuali (vendite attive e vendite passive) agli utenti finali ovunque ubicati nonché agli altri concessionari selettivi autorizzati nominati dal concedente (il che, ove ce ne fosse ancora bisogno legittima le “importazioni parallele” all’interno del mercato interno dell’Unione Europea).

[5] Sentenza della Corte del 25 ottobre 1977, Metro SB-Grossmaerkte GmbH et Co.KG contro Commissione delle Comunità Europee (causa 26/76), consultabile sul sito http://eur-lex.europa.eu . In sintesi a scelta dei rivenditori deve avvenire secondo criteri oggettivi di carattere qualitativo, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio e che non vadano oltre i limiti del necessario.

[6] Sentenza della Corte del 6 dicembre 2017, Coty Germany GmbH contro Parfümerie Akzente GmbH (C‑230/16) in https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=ALL&num=C-230/16

 

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