OPS! LA ICC STA PREPARANDO UNA NUOVA VERSIONE 2020 DEGLI INCOTERMS ®. PREPARIAMOCI A DIRE ADDIO AL CARO VECCHIO EX WORKS – FRANCO FABBRICA (O FORSE NO)
Ormai dobbiamo abituarci al fatto che la International Chamber of Commerce ogni dieci anni pubblichi una nuova versione degli Incoterms®. Dopo gli Incoterms® 2000 e 2010 entro la fine del corrente anno la ICC ha infatti annunciato che pubblicherà i nuovi Incoterms® 2020 entro la fine del corrente anno, al termine dei lavori del Drafting Group ICC incaricato di predisporre la nuova versione degli Incoterms®.
Le ventilate modifiche non sembrano di poco conto in quanto nella nuova edizione dovrebbero sparire i due Incoterms® che nelle versioni 2000 e 2010 di posizionavano, per così dire, agli estremi opposti del processo logistico, ovverosia DDP Delivery Duty Paid (… named place of destination) – RESO SDOGANATO (….luogo di destinazione convenuto) e EXW – Ex Works (… named place), il vecchio e famigliare Franco Fabbrica (…luogo convenuto) e DDP Delivery Duty Paid (… named place of destination) – RESO SDOGANATO (….luogo di destinazione convenuto), anche se per la verità DDP verrebbe “sdoppiato” in due nuovi Incoterms® di arrivo, DTP (Delivered at Terminal Paid) e DPP (Delivered at Place Paid).
Un altro Incoterm® destinato a scomparire è FAS Free Alongside Ship – Franco Lungo Bordo (… porto di imbarco convenuto), in realtà molto poco utilizzato, e ritenuto troppo simile a FCA – Free Carrier che nell’edizione 2020 potrebbe tuttavia essere diviso in due versioni, rispettivamente dedicate al trasporto terrestre e al trasporto marittimo.
Il Drafting Group starebbe poi valutando l’introduzione di un nuovo Incoterm®, CIN -Cost and Insurance destinato a posizionarsi tra gli attuali FCA e CFR/CIF, nella sostanza una sorta di CIF, senza la F di Freight, t con il venditore che si fa carico dell’assicurazione, ma non dei rischi del trasporto a destinazione che rimangono a carico del compratore.
Per un giudizio definitivo bisognerà certo aspettare di conoscere la versione definitiva degli Incoterms® 2020. Nondimeno personalmente ho un paio di perplessità. La prima, di carattere generale, riguarda l’effettiva necessità di modificare gli Incoterms® ogni dieci anni, ma su questo punto ammetto che comunque è opportuno rimettersi all’opinione dei trasportatori e degli spedizionieri. La seconda riguarda l’opportunità di eliminare EXW, giustificata dal fatto che in realtà si tratterebbe di un Incoterm® che non ha una valenza internazionale, in quanto esplicherebbe la sua efficacia soltanto nella nazione del compratore (spiegazione che mi lascia un poco perplesso in quanto EXW è presente tra gli Incoterms® fin dalla prima edizione del 1936 …).
Piuttosto la scomparsa di EXW potrebbe essere uno stimolo ad affrontare l’”avventura” dell’internazionalizzazione in maniera più strutturata e meditata per tutte quelle imprese italiane, soprattutto medio-piccole imprese italiane con poca dimestichezza con i contratti di compravendita internazionali , che fino ad oggi troppo spesso si sono affidate a questo Incoterm® nella convenzione di poter così evitare tutte le complessità derivanti dal fatto che il compratore è un soggetto straniero e sovente, fatto salvo il caso di pagamento anticipato, senza rendersi ben conto dei rischi derivanti dall’essersi spossessati di tali merci senza aver ottenuto il pagamento del prezzo pattuito. Forse, o forse no, in quanto i tifosi della consegna Franco Fabbrica potranno comunque continuare ad utilizzare EXW, avendo sempre cura di citare la relativa edizione degli Incoterms® e quindi “EXW named place (Incoterms® 2010)”.
Marco Bianchi© Riproduzione riservata – Marzo 2019