UNA CLAUSOLA ALLA SETTIMANA: LA CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO PREZZI NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI DI SOMMINISTRAZIONE – LONG-TERM SUPPLY AGREEMENTS. DAI DISCRETE CONTRACTS AI RELATIONAL CONTRACTS

Già dal nome ben si comprende che i long-term supply agreements, fattispecie questa riconducibile ai contratti di somministrazione di diritto italiano, sono dei contratti di durata con cui il fornitore (supplier) si impegna a fornire periodicamente al compratore (buyer o manufacturer) beni e merci le più svariate, in funzione dei fabbisogni del compratore.

Le sinergie che si vengono a creare tra fornitore e compratore, sono direttamente funzionali alla tipologia dei beni compravenduti. Scarse, o proprio inesistenti, se i beni oggetto della compravendita sono delle merci con un basso valore unitario e facilmente reperibili sul mercato ove esiste una pluralità di potenziali fornitori alternativi, ma molto più pregnanti qualora i prodotti oggetto di fornitura siano prodotti complessi o proprio   progettati e fabbricati in funzione delle esigenze e dell’uso a cui il manufacturer  li ha destinati (tailor made o customised products), e il riferimento è ai c.d. O.E.M. – original equipment manufacturing long term supply agreements, in cui il manufacturer incorpora i prodotti fornitigli dal supplier (components, assemblies) nei propri più complessi prodotti.

Per il redattore di un O.E.M. Long-Term Supply Agreement, la determinazione del prezzo di vendita dei beni è questione meno banale di quel che potrebbe apparire a prima vista. In tali contratti, che presuppongono un rapporto contrattuale di lunga durata, oltre a determinare il prezzo iniziale di fornitura, occorre infatti stabilire per quanto tempo esso rimanga valido, per poi concordare attraverso quali meccanismi, alla scadenza di tale termine, esso debba poi essere aumentato (o, perché no, diminuito).

Un giurista che non abbia maturato una qualche esperienza in relazione a tale tipologia di contratti potrebbe forse ipotizzare che il tutto si riduca ad identificare una qualche formula basata sull’andamento di un qualche indice macroeconomico (ad esempio tasso di inflazione, aumento del costo della mano d’opera) nella nazione ove il fornitore fabbrica i prodotti oggetto di fornitura, così da ridurre i periodici adeguamenti dei prezzi al risultato di un mero calcolo matematico.

Solitamente non è però questo il caso, o meglio le formule di adeguamento prezzi sono più specifiche in quanto sono basate su indici direttamente connessi con il settore industriale a cui appartengono i prodotti e in cui operano manufacturer e supplier.

Così ove il costo di produzione dei beni compravenduti sia fortemente influenzato o addirittura direttamente funzionale al costo di materie prime utilizzate nella produzione di tali beni, è ben possibile che i contraenti decidano di adeguare il prezzo dei prodotti compravenduti in funzione delle variazioni verificatesi per l’approvvigionamento di tali materie prime, sempreché sia possibile (i) fare riferimento a indici ufficiali utilizzati a livello mondiale quali quelli del London Metal Exchange o LME, la borsa dei metalli non ferrosi più importante del mondo, o (ii) accertare comunque la periodica variazione dei prezzi di mercato delle materie prime (magari in quanto certificata da una qualche associazioni di categoria).

  1. Price Adjustment

1.1 The Parties agree that (i) the costs included in the Supplier’s price for acquiring the aluminium used for manufacturing the Contract Products accounts for the Y% of the prices of such Contract Products, and (ii) the current average aluminium price on which the Contract Products Price is based is equal to € [●/ton] and is subject to the variations to be applied in the course of this Agreement in accordance with clause 1.2. below (“the Base Aluminium Alloy Price”).

1.2. For the continuance of this Agreement, if during a given quarter the average of the aluminium alloy price daily quoted at the LME – London Metal Exchange (LME Aluminium Alloy Average Price) varies in excess of a percentage equal or more than X% of the Base Aluminium Alloy Price  applied on the invoices issued during that quarter, the Parties agree to increase or decrease, as the case may be, the Base Aluminium Alloy Price of a percentage equal to the percentage of the variation occurred in the LME Aluminium Alloy Average Price, such increase to be applied for determining the Contract Products Price to be delivered in the following quarter.

Sebbene ciò possa lasciare perplessi gli avvocati delle rispettive parti, probabilmente una delle soluzioni che però si ritrovano più spesso nella realtà, quantomeno negli O.E.M long-term supply agreement è quella che prevede che ognuno dei contraenti possa richiedere periodicamente (una o più volte all’anno, ogni biennio in funzione della tipologia dei beni oggetto di fornitura) la negoziazione di nuovi prezzi di fornitura da applicare per il periodo successivo.

A differenza delle ipotesi di adeguamento prezzi in precedenza prospettate, ove le variazioni dei prezzi di vendita sono comunque conseguenti all’accertamento di quelle verificatisi nel costo delle materie prime utilizzate dal fornitore per produrre i beni forniti al compratore, nel caso qui esaminato la soluzione qui prospettata è assai più ampia, in quanto l’unico presupposto per una rinegoziazione dei prezzi è il mero dettato della clausola contrattuale così concordata dai due contraenti all’atto della sottoscrizione del long-term supply agreement. che la prevede

Sebbene possa apparire paradossale, è questa una soluzione spesso utilizzata in quanto offre una maggior flessibilità alle due parti, compratore e venditore, per adattare il contratto alle mutate circostanze.

Essa infatti consente di rimodulare e se del caso riequilibrare, un elemento essenziale del rapporto contrattuale, il prezzo dei prodotti compravenduti per l’appunto, tenendo conto non soltanto degli aumenti del costo del lavoro e delle materie prime, ma anche di una serie di ulteriori elementi nel frattempo intervenuti che possono incidere sui costi di produzione e quindi sui prezzi di fornitura, quali ad esempio i volumi di fornitura consuntivati e quelli previsti per il periodo successivo, gli investimenti addizionali eventualmente richiesti al fornitore per adeguare la propria capacità produttiva e, non ultimo, i risparmi di costi che è ragionevole attendersi dalle azioni che il fornitore dovrebbe porre in essere per rendere più efficiente, e quindi maggiormente competitivo, il proprio processo produttivo.

Per quanto flessibile, è comunque evidente che tale soluzione potrebbe causare una qualche preoccupazione nell’avvocato chiamato a redigere il contratto, in quanto è teoricamente possibile che, alla prova dei fatti, le parti non trovino un accordo in merito alla rimodulazione dei prezzi di fornitura.

In tali casi, al fine di evitare il pericolo di un “vuoto contrattuale” conseguente al pur possibile mancato accordo tra i contraenti, in una clausola di questo tipo è quindi conveniente prevedere espressamente che il mancato accordo tra le parti sui nuovi prezzi di fornitura dia diritto ad ognuna di esse di recedere dal contratto, se del caso concedendo, ove le circostanze lo richiedano, un congruo preavviso, chiarendo al contempo quali siano i prezzi da applicare durante il periodo di negoziazione e, nell’eventualità di un recesso, che cosa accada degli ordini ancora da eseguire entro il termine di scadenza del contratto.

  1. Price Adjustment

1.1. On January 7 of each year during the Term, commencing January 7, 2022, either Party may notify the other in writing of any desired change in the price of any of the Products because of an increase or decrease in Supplier’s actual costs in the manufacturing of the Products.

1.2. After a Party has received such notice, the Parties shall negotiate at arm’s length for a period not to exceed twenty-eight (28) Business Days from the date of issuance of such notice.

1.3. In negotiating the updated price of the Products, the Parties shall consider the following factors (a) the documented variations in the costs borne by the Supplier for procuring materials, assemblies and components needed for manufacturing the Products, (b) the prices of comparable products that are supplied on the market by other suppliers, (c) the already occurred depreciation of the industrial investments made by the Supplier for starting the manufacturing of the Products.

1.4. During the negotiations period, the Products’ Price shall remain unchanged while any updated Products’ Price agreed between the Parties shall be applied [to Purchase Orders issued after the expiry of the negotiation period referred to under clause 1.2. above] OR [ implemented on the date on the date agreed by the Parties],

1.5. In the absence of agreement regarding any proposed price changes, each Party shall have the right to terminate this Agreement by addressing to the other Party a [●] months prior written notice, stating its election to enforce the provisions of Clause [●] (“Early termination”). During the notice period and thereafter the provisions of Clause [●] (“Interim Price List”) shall apply.

Sebbene appaia evidente che un simile approccio affida sostanzialmente alla mera buona fede delle parti il raggiungimento di un accordo in merito alle variazioni di prezzo da applicare durante l’esecuzione del contratto (alla stregua di un agreement to agree, che, ad esempio, nel diritto inglese è nullo e not enforceable) va detto che il più delle volte una simile clausola risulta comunque efficace, in quanto usualmente né il fornitore né il compratore hanno interesse ad interrompere il rapporto di fornitura per una mera questione di adeguamento prezzo.

In caso di interruzione del rapporto il manufacturer si troverebbe nella necessità di trovare un fornitore alternativo e potrebbe correre il rischio di rallentamenti o interruzioni nel proprio processo produttivo dovuti alla carenza dei prodotti originariamente forniti dal fornitore cessato.

Questi per parte sua perderebbe inaspettatamente una quota di fatturato e potrebbe trovarsi a dover affrontare le conseguenza della dissaturazione delle proprie capacità produttive installate (e magari non ancora del tutto ammortizzate…).

Ciò fa sì che spesso entrambe le parti siano quindi maggiormente motivate a trovare un accordo che possa rappresentare un equo contemperamento delle rispettive esigenze, e non è un caso che i long-term supply agreements siano riconducibili alla fattispecie dei c.d. relational contracts (contratti relazionali) teorizzata dalla dottrina anglo-sassone in contrapposizione ai discrete contracts o transactional contracts, i “contratti isolati”, caratterizzati questi ultimi da una durata limitata nel tempo e da un mero rapporto di scambio tra le prestazioni a cui ognuno dei contraenti si è obbligato e il cui esempio più immediato è probabilmente rappresentato dai contratti di compravendita, cosa contro prezzo.

Al contrario, nei contratti relazionali, destinati a durare un tempo non breve o addirittura per un periodo di tempo indeterminato, l’interesse delle parti non sia tanto e soltanto focalizzato sull’adempimento di una singola prestazione quanto piuttosto sulla costruzione di una collaborazione, sinergica ed integrata, tra i contraenti e sulla continuità dell’esecuzione del contratto e delle obbligazioni da esso derivanti, al fine di pianificare e coordinare le rispettive attività e procedure necessarie per raggiungere gli scopi, economici ed imprenditoriali, che i contraenti si erano proposti all’atto della sottoscrizione del contratto, se del caso adattandone in buona fede le disposizioni in funzione delle mutate circostanze così da proseguire la continuazione del rapporto contrattuale..

© Marco Bianchi Riproduzione riservata – Giugno 2021

Contratti internazionali di COMPRAVENDITA E SOMMINISTRAZIONE Sales Agreement and Long-Term Supply Agreements

https://shop.giuffre.it/024204612-contratti-internazionali-di-compravendita-e-di-somministrazione.html

 

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