L’USO DELLE DEFINIZIONI NELLE DRAFTING TECHNIQUES ANGLO-SASSONI E LA REDAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI ITALIANI (I)

Qualche lettore potrebbe interrogarsi sul rapporto tra le “definitions” che siamo soliti trovare nei testi dei contratti internazionali e i i testi delle leggi e dei decreti Italiani. La risposta è che il rapporto al momento non c’è ma forse dovrebbe esserci. La riflessione mi deriva dai problemi e dai dubbi provocati dall’art. 36 della Legge di conversione del “Decreto Salva-Italia” emanato a Dicembre dal Governo Monti (Legge 22 dicembre 2011, n. 214 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300), di cui, per comodità, riporto qui di seguito i primi due commi:

“Art. 36 Legge 214/2011
1. E’ vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n.287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.”

La “ratio” della norma sembrerebbe di intuitiva evidenza: vietare i “doppi incarichi” negli organismi di gestione e di controllo di società concorrenti (il c.d. “interlocking directorate”), così da evitare I potenziali conflitti di interesse che potrebbero limitare e/o condizionare le decisione di quanti ricoprano cariche sociali in società tra loro concorrenti nel settore bancario e assicurativo. In realtà, come spesso accade anche nella pratica dei contratti internazionali, termini il cui significato istintivamente ci appare chiaro all’atto pratico si prestano a difformi interpretazioni e quindi chiari non sono. E’ quello che è accaduto per l’art. 36, tanto che la Banca d’Italia ha dovuto convocare un “tavolo di interpretazione” in stretto contatto con Ministero dell’Economia e con la collaborazione delle varie Istituzioni di controllo competenti, Consob, Isvap e Agcom, e tutto questo, a quanto leggo, “per fare luce sulle interpretazioni “ (di una norma di legge emanata tre mesi fa ….).

Se al pari di quel che accade nei contratti internazionali (o se è per questo nei Regolamenti dalla Commissione UE) l’art.36 avesse contenuto qualche ulteriore definizione forse ci sarebbero stati meno dubbi interpretativi. I dubbi interpretativi? Cosa si intende per analoghe cariche? Un membro del Collegio Sindacale può far parte del Consiglio di Amministrazione di una società concorrente? Oppure il termine “analoghe cariche” deve intendersi come un divieto più generale a ricoprire una qualche carica in qualsiasi organo sociale di una società concorrente? Per “imprese” si intendono soltanto le società, oppure adottando la tradizionale definizione del diritto antitrust comunitario, oppure, per fare un esempio, anche le Fondazioni bancarie? Proviamo a riformulare l’art. 36 con qualche definizione in più:

“Art.36 Legge 214/2011
1. E’ vietato ai titolari di cariche negli organi sociali e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare cariche negli organi sociali in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1,
2.1. per “organi sociali” si intendono gli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di un’impresa;
2.2. per “impresa” si intende “qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di funzionamento”; (è questa la definizione di “impresa” del diritto antitrust comunitario, che se adottata probabilmente avrebbe finito nel ricomprendere anche i componenti delle ricompreso nel divieto le Fondazioni bancarie)
2.3. per “funzionari di vertice” si intendono il Presidente, se munito di deleghe esecutive e gestionali, l’Amministratore Delegato, il Direttore Generale e i funzionari che da essi direttamente dipendono;
2.4 per “imprese concorrenti” si intendono le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

Se anche il nostro legislatore imparasse ad utilizzare le definizioni nei testi di legge magari non correremmo il rischio di fraintendimenti (in buona fede e voluti), dubbi interpretativi e “tavoli si interpretazione”. Un piccolo contributo alle “Semplificazioni” perché forse il problema, più che ridurre il numero di leggi, decreti, sarebbe quello di fare leggi che non debbano fin da subito essere interpretate, magari proprio utilizzando le definizioni, come si fa nei contratti internazionali ……

P.S. Alla fine del loro esame congiunto iIl 20 Aprile 2012 Banca D’Italia, Consob e Isvap hanno poi pubblicato il documento “Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”)” contenente tra l’altro le definizioni di “cariche analoghe”, “funzionario di vertice”, “imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari”.

http://www.consob.it/documents/46180/46181/IsvapCnsBdI_20120420.pdf/60e257dd-711d-4bb4-8ad6-88d40a14778e

© Marco Bianchi riproduzione riservata – Aprile 2012

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