LONG-TERM SUPPLY AGREEMENTS – CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE. POSSIBILITA’ DI ANTICIPARE O POSTICIPARE LA CONSEGNA DI PRODOTTI ORDINATI
ESTRATTO DA “CONTRATTI INTERNAZIONALE DI COMPRAVENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE – SALES AGREEMENTS AND-LONG-TERM SUPPLY AGREEMENTS GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE APRILE 2019 (NEL LIBRO CI SONO ANCHE TUTTE LE RELATIVE CLAUSOLE, IN INGLESE CON TRADUZIONE IN ITALIANO)
Se è del tutto normale prevedere che i termini di consegna debbano intendersi essenziali, potrebbe essere utile considerare l’opportunità di chiarire che comunque il fornitore non può anticipare la consegna di quanto ordinatogli prima del termine di consegna indicatogli o quantomeno prima di una certa data antecedente tale termine di consegna.
Ove ne abbia la possibilità il fornitore potrebbe infatti avere interesse ad accelerare le consegne, considerato che solitamente è dalla data di consegna che decorre il termine per il pagamento del corrispettivo di vendita. Non così il compratore che, se non diversamente pattuito, in caso di consegna anticipata dei prodotti ordinati, anche in questo caso, oltre a pagarne il prezzo pattuito, dovrebbe poi sopportare gli oneri finanziari connessi al loro immagazzinamento e alla loro immobilizzazione dal momento della consegna della merce consegnatagli in anticipo fino a quando il compratore possa effettivamente utilizzarla. E dunque se il compratore è l’impresa italiana è bene che il contratto escluda la possibilità per il fornitore straniero di accelerare le forniture, come previsto nella seguente clausola [1].
- Early Shipments
1.1. Purchaser is under no obligation to accept any shipment of Products arriving prior to the delivery date stated in the Order or any partial shipment of Products.
1.2. Upon the occurrence of such early or partial shipment, Purchaser may at its option either (a) return an early or partial shipment at Supplier’s cost or (b) accept such early or partial shipment and withhold payment until the payment date originally scheduled in the Order (early shipment) or until the delivery of the missing Products (partial shipment).
- Consegne anticipate
1.1. Il Compratore non è obbligato a ritirare e accettare Prodotti che vengano consegnati prima della data di consegna indicata nell’Ordine o che rappresentino soltanto una parte dei Prodotti ordinati.
1.2. In caso di consegne anticipate o parziali, il Compratore può, a sua discrezione, (a) rispedire al Fornitore, e a spese di questi, il lotto di fornitura spedito in anticipo o incompleto, oppure (b) accettare il lotto consegnato in anticipo o incompleto e posticipare il pagamento fino alla data originariamente prevista nell’Ordine (consegne anticipate) o fino alla consegna dei Prodotti mancanti (consegne parziali).
L’eccezione prospettata dalla prima delle clausole qui oltre proposte (Orders’ Accelleration) è rappresentata dal caso che sia lo stesso compratore a richiedere l’anticipo delle consegne.
- Orders Delivery Acceleration
………………………………………………………………….omissis……………………………………………………………………………………………………
- Accelerazione della Consegna degli Ordini
………………………………………………………………….omissis……………………………………………………………………………………………………
Da un punto di vista diametralmente opposto il compratore potrebbe invece desiderare di potersi riservare il diritto di posticipare la consegna di un determinato lotto di prodotti, qualora le previsioni formulate all’atto di emissione dell’ordine di acquisto si fossero poi rivelate errate in eccesso (ma in questo caso il fornitore dovrebbe avere cura di far indicare nel testo contrattuale un tempo massimo di ritardo, così come previsto dall’art. 1.1 dell’ultima clausola qui di seguito proposta, e ciò per evitare che la posticipazione delle consegne si possa poi tradurre in una loro potenziale sospensione sine die e quindi in una virtuale cancellazione dell’ordine di acquisto …).
- Orders Postponement
………………………………………………………………….omissis……………………………………………………………………………………………………
- Posticipazione degli Ordini
………………………………………………………………….omissis……………………………………………………………………………………………………
- Orders Postponement
………………………………………………………………….omissis……………………………………………………………………………………………………
- Posticipazione degli Ordini
………………………………………………………………….omissis……………………………………………………………………………………………………
Marco Bianchi © riproduzione riservata – Settembre 2019
[1] A tale proposito si veda anche quanto disposto dall’articolo 52 della CISG di cui si è detto al capitolo III (paragrafo 3.2.8.).