LOCK-OUT (CLAUSOLA DI)

Con tale termine si fa usualmente riferimento alle clausole di esclusiva, con cui una parte, nel corso di una negoziazione con un potenziale partner, si impegna, per tutta a durata della trattativa,  o comunque per un periodo di tempo predeterminato, a non avviare analoghe negoziazioni con qualsivoglia terzo in relazione all’oggetto delle discussioni in corso con l’altra parte, così da conferire a quest’ultima un diritto di esclusiva, seppur limitato nel tempo.

Lo scopo di tali clausole, che si ritrovano nei documenti preliminari, comunque denominati (Letter of Intent. Memorandum of understanding) che le Parti sottoscrivono per “organizzare” la fase delle trattative, e che sono solitamente utilizzate in connessione con la negoziazione di acquisizioni societarie piuttosto che di proprietà immobiliari, è duplice: da un lato assicurare al beneficiario dell’esclusiva, il potenziale compratore, una qualche protezione, e qualche vantaggio rispetto a dei terzi che potrebbero essere interessati a concludere  il medesimo affare, e dall’altro evitare che le negoziazioni, spesso lunghe e costose, vengano frustrate, magari all’ultimo momento, unicamente perché il venditore aveva nel frattempo intavolato delle trattative parallele con un terzo che aveva offerto delle condizioni più vantaggiose.  Ovviamente il venditore, se concede il lock-out period, ha tutto interesse a farlo durare il meno possibile.

Non è poi infrequente che l’eventuale inadempimento ad una lock-out clause siano poi  sanzionato da una “break-up-fee” ma a questa seconda clausola dedicherò uno specifico post. Qui di seguito vi propongo due clausole, la prima relativa all’acquisizione di una società, la seconda alla trattativa per la compravendita di un proprietà immobiliare.

  1. LOCK-OUT CLAUSE

1.1. In consideration of the Prospective Purchaser agreeing to expend management time and resources and incur professional fees with its evaluation of the Target Company and subject to the terms of this Memorandum of Understanding, the Seller grants the Prospective Purchaser a period of exclusivity of 25 (twenty-five) Business Day from the date of this Mou up to and including midnight of [ ● ] 2012 (“the Lock-Out Period”) in order for the Prospective Purchaser to conduct the Due Diligence and to negotiate with the Seller the the terms and conditions for the sale and purchase of the Target Company.

1.2. During the Lock-Out Period the Seller shall refrain from:

1.2.1. entering, directly or through any consultants or advisors, into negotiations with any Third Party in relation to (i) the sale and purchase of the Target Company, or (ii) the disposal of any part of the Target Company’s business on-going concern, or (iii) the sale of any minority portion of the Target Company’ shares;

1.2.2. disclosing to any Third Party, other than in the ordinary course of business, any Confidential Information on the Target Company.

1.3. This Mou does not commit the Parties to complete the sale and purchase of the Target Company.

  1. CLAUSOLA DI ESCLUSIVA

1.1. In considerazione dell’impegno assunto dal Potenziale Acquirente di dedicare tempo e risorse manageriali nonché di sopportare i costi dei professionisti coinvolti nella valutazione della Società Target ed alle condizioni di cui al presente Memorandum of Understanding, il Venditore si obbliga ad assicurare al Potenziale Acquirente un periodo di esclusiva di 25  Giorni Lavorativi dalla data del presente Mou e fino alla mezzanotte del [ ● ] 2012 (“Il Periodo di esclusiva”), durante il quale effettuare la Due Diligence così da consentirgli di effettuare la Due Diligence e negoziare con il Venditore  i termini e le condizioni per l’acquisizione della Società Target.

1.2. Durante il Periodo di Esclusiva il Venditore si impegna:

1.2.1. a non avviare trattative, direttamente o per il tramite di suoi consulenti, con Terze Parti in relazione (i) alla vendita della Società Target, o (ii) alla cessione di un qualsivoglia ramo d’azienda della Società Target, o (iii) alla cessione di una quota azionaria di minoranza della Società Target.

1.2.2. a non rivelare a Terze Parti, se non nel corso delle normali attività della società, qualsivoglia Informazione Confidenziale concernente la Società Target.

1.3. Il presente Mou non impegna le Parti a completare la vendita e l’acquisto della Società Target.

  1. LOCK-OUT CLAUSE

1.1. In consideration of the Prospective Purchaser agreeing to expend management time and resources and incur professional fees with its evaluation of the Target Property and so long as the Prospective Purchaser complies with the terms and conditions of this Memorandum of Understanding, the Seller agrees that during the period specified in Clause 1.2. below (“the Lock-out Period”) neither the Seller nor anyone acting for or on behalf of the Seller will:

1.1.1. seek other purchasers or tenants for the Target Property; and

1.1.2. provide Property Information concerning the Target Property to any third Party.

1.2. The Lockout Period shall commence from the date of this Mou and shall end at midnight of [
● ] 2012.

  1. CLAUSOLA DI ESCLUSIVA

1.1. In considerazione dell’impegno assunto dal Potenziale Acquirente di dedicare tempo e risorse manageriali nonché di sopportare i costi dei professionisti coinvolti nella valutazione della Proprietà Target e sempreché il Potenziale Acquirente adempia ai termini e alle condizioni di cui al presente Mou, il Venditore, durante il Periodo di esclusiva di cui all’articolo 1.2. si impegna

1.1.1. a non ricercare altri acquirenti o locatari per la Proprietà Target, e

1.1.2. a non fornire Informazioni sulla Proprietà Target a Terze Parti.

1.2. Il Periodo di Esclusiva rimarrà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Mou e fino alla mezzanotte del [●] 2012.

© riproduzione riservata Aprile 2012

Articoli raccomandati

Start typing and press Enter to search