CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE / CONTRATTI DI CONCESSIONE: OPS E’ SUCCESSO DI NUOVO. MA LE IMPRESE ITALIANE CONOSCONO L’ESISTENZA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI CONCORRENZA E DEL REGOLAMENTO 330/2010? RESALE PRICE MAINTENANCE VI DICE NIENTE? IL CASO ENERVIT

Qualche giorno fa dopo aver pubblicato il post CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE: OPS! L’ANTITRUST E’ ARRIVATA ANCHE IN CINA, avevo trovato, quasi per caso, la notizia di una vicenda a cui si era dedicata pochi giorni prima l’Antitrust Italiana, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (per gli amici l’AGCM), per molti versi analoga visto che si trattava di un caso di Resale Price Maintenance / Fissazione di un prezzo di vendita minimo[1].   Avevo pensato “Ma come ci sono arrivati persino in Cina che ha emanato la sua prima legge Antitrust nel 2008 e in Italia, più di quaranta anni dopo  il caso Grundig/Costen e a quasi 25 anni dalla emanazione del primo Regolamento in tema di accordi verticali, c’è ancora una impresa che gestisce i suoi contratti di distribuzione senza nulla sapere di antitrust e di accordi verticali.  La cosa mi aveva per certi versi divertito e ci avevo dedicato un breve post (OPS! L’ANTITRUST IN ITALIA ERA GIÀ’ ARRIVATA MA ANCORA C’E’ CHI NON SE NE ERA ACCORTO …).

Sono trascorsi soltanto pochi giorni e scopro che non è proprio il caso di divertirsi, in quanto sempre sul sito dell’AGCM il 26 Novembre scorso è apparso un comunicato stampa dove si informa che la AGCM ha avviato una istruttoria nei confronti della Enervit S.p.A. per verificare l’eventuale portata anticoncorrenziale dei seguenti elementi:

1)    accordo commerciale concluso tra Enervit ed il titolare di una farmacia/sito internet, che prevede la fissazione di un prezzo minimo di rivendita, con riferimento ai prodotti a marchio “Enerzona”;

2)    l’invito rivolto da Enervit alla rete dei propri rivenditori online a non superare una percentuale massima di sconto sulle vendite via internet;

3)    l’informativa diffusa da Enervit presso i propri rivenditori contenente un invito a non vendere i prodotti Enervit in lingua italiana al di fuori dei confini nazionali;

4)    i contratti di distribuzione tra Enervit e i propri concessionari, che contengono un divieto di vendite al di fuori del territorio o di gruppi di clienti attribuiti in esclusiva e un patto di non concorrenza di durata indeterminata.

Per chi ha una qualche dimestichezza con la normativa UE in materia di antitrust  e in particolare di accordi verticali appare evidente che il punto 1 sembra proprio identificare una RPM e anche i successivi appaiono difficilmente compatibili con il Reg. 330/2010 (e pensiamo al patto di non concorrenza  di durata illimitata piuttosto che gli inviti e le raccomandazioni sulle vendite a mezzo internet ….e si vedano in proposito i post  che ho già dedicato agli accordi, quali ad esempio IL REG. (UE) 330/10 DELLA COMMISSIONE IN MATERIA DI ACCORDI VERTICALI E PRATICHE CONCORDATE e  REG. (UE) 330/10 – CONTRATTI DI CONCESSIONE UE E VENDITE VIA INTERNET FUORI DALLA ZONA ASSEGNATA AL CONCESSIONARIO (PRIMA E SECONDA PARTE)-

Quale conclusione dunque? Sic Transit Gloria Mundi (II)

Qui sotto il collegamento al sito dell’AGCOM dove potete leggere il relativo comunicato stampa.

http://www.agcm.it/stampa/news/6670-integratori-alimentari-antitrust-avvia-istruttoria-nei-confronti-di-enervit-per-verificare-possibili-violazioni-al-divieto-di-intese-verticali-restrittive-della-concorrenza-con-effetti-nella-distribuzione.html

® riproduzione riservata Dicembre 2013

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