ALLE PAROLE DEVONO SEGUIRE I FATTI: LE CLAUSOLE CONTRATTUALI DI COMPLIANCE E SOSTENIBILITA’ ALLA LUCE DEL CASO DIOR

Da anni è del tutto normale che le imprese inseriscano una clausola dedicata alla compliance ed alla sostenibilità nei contratti che stipulano con i propri fornitori.

Tipicamente una tale clausola (i) fa riferimento ai documenti, variamente denominati (Codici di Condotta, Codice Etico, Linee guida in tema di sicurezza sul lavoro) che esplicitano i principi in tema di sostenibilità, compliance e responsabilità sociale che l’impresa intende rispettare, (ii) dispone l’obbligo dei fornitori di rispettare tali principi che, ove non rispettati,  danno diritto al compratore di interrompere i rapporti contrattuali con il fornitore che non li rispetti, e, di solito, ma non sempre, (iii)  il diritto dell’impresa di visitare gli stabilimenti del fornitore per accertare che questi si sia adeguato a tali principi.

Qui di seguito un possibile esempio di una simile clausola[1]:

  1. Compliance with the Purchaser’s Code of Business Conduct and Basic Working Conditions and Guidelines

1.1. The Purchaser is operating its business activities in accordance with its own Code of Business Conduct, and Basic Working Conditions Guidelines (all of them available online at www. [•].com,) the main scope of which is to prevent any unlawful, criminal, or non-ethical behaviour.

1.2. The Supplier is aware of the contents of such Code of Business Conduct and Basic Working Conditions Guidelines and agree to comply with all their provisions.

1.3. If the Supplier infringes any provisions of the Code of Business Conduct and the Basic Working Conditions Guidelines, the Purchaser shall have the right to terminate this Agreement pursuant to Article [•] below (“Termination for Convenience”).

1.4. The Supplier agrees to give to the Purchaser access to its Plants during normal working hours and to provide reasonable assistance to the audits that the Purchaser may perform from time to time to assess the Supplier’s compliance with the Code of Business Conduct, Ethical Guidelines and Basic Working Conditions Guidelines.

 

Enunciato il principio è quindi tutto a posto? L’avvocato, o a maggior ragione il giurista d’impresa, può considerarsi soddisfatto, ritenendo di aver così predisposto una clausola idonea a proteggere a sufficienza la società da qualsivoglia contestazione? In realtà no, e ciò anche nell’eventualità che il fornitore si sia anch’esso dotato di un idoneo Codice di Condotta (come non mi stanco mai di ripetere anche la Parmalat di Calisto Tanzi aveva il suo bel Codice Etico …).

Ma alle parole devono seguire i fatti e nella gestione del rapporto con i fornitori non ci può essere distanza, o proprio separatezza, tra il business, come lo percepiscono i manager, ed i documenti giuridici redatti dai giuristi d’impresa, o dagli avvocati che forniscono la consulenza alla società, per disciplinare i rapporti contrattuali tra la società medesima ed i suoi fornitori.

C’è anche di peggio, perché può capitare, ed è po’ quel che è capitato nel caso Dior, che il marketing delle società Dior coinvolte (Christian Dior Couture S.A., Christian Dior Italia S.r.l., Manufactures Dior S.r.l., più oltre congiuntamente società Dior”), avesse deciso di pubblicizzare sui propri siti internet i principi etici e di sostenibilità da esse formalmente adottate per promuovere il brand e la vendita dei prodotti Dior, .

Il problema era che le parole (le clausole dei contratti con i fornitori e i messaggi promozionali sui siti internet) non corrispondevano ai fatti, in quanto come contestato dalla AGCM – Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, le società Dior avevano reso “dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale non veritiere ….in quanto Dior avrebbe affidato, direttamente o indirettamente, la produzione di alcuni dei suoi articoli di pelletteria a opifici che impiegavano manodopera con salari inadeguati, orari di lavoro oltre i limiti di legge e condizioni sanitarie e di sicurezza insufficienti, in contrasto con le dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale adottate”[2].

Il caso Dior si è concluso con l’AGCM che non ha ritenuto di imporre alcuna sanzione alle società Dior limitandosi ad accettare gli impegni da esse proposte proposti da tali società (scelta questa criticata dal Codacons proprio per la mancanza di una sanzione). In sintesi gli impegni, principalmente diretti alla Manufactures Dior S.r.l. (MD), sono i seguenti:

  1. Modifiche al sito internet per rendere ben chiari gli impegni in tema di sostenibilità[3].
  2. Rafforzamento dell’attuale processo di selezione e audit dei fornitori di MD (- creazione di un nuovo reparto all’interno di MD per gestire e supervisionare … (l’) attività di auditing che comprende anche i piani rimediali eventualmente imposti ai fornitori … – sviluppo di una piattaforma digitale interna per caricare, archiviare e monitorare tutti i dati e documenti necessari a verificare il rispetto da parte dei laboratori degli standard etici e legali applicabili – aggiornare la Condizioni Generali di Acquisto al fine di rendere ancora più chiari e trasparenti i diritti e doveri dei fornitori e dei sub-fornitori di MD, inclusi quelli in materia di rispetto della legalità e degli standard etici – modifica della composizione dell’Organismo di Vigilanza 231 e del Collegio Sindacale.
  3. Sostegno attivo alla promozione degli standard etici nella filiera produttiva del made in Italy (con un impegno finanziario di € 2 milioni in cinque anni.
  4. – Istituzione di una nuova funzione aziendale presso MD. In estrema sintesi, dalla descrizione dei compiti di tale funzione contenuta nel provvedimento mi sembra di capire che si tratti di una funzione che riassume i compiti di due funzioni di cui la gran parte delle imprese italiane si sono già dotate, ovverosia Compliance e Audit.
  5. Formazione interna e esterna (e quindi formazione interna alle Funzioni MD di marketing, di comunicazione e media, aventi a oggetto la normativa a tutela dei consumatori e la prassi applicativa dell’AGCM, con un focus specifico sulle dichiarazioni commerciali in materia di standard etici e formazione esterna ai fornitori.

Come ben si comprende, fatta eccezione per il terzo, in ultima analisi questi impegni rappresentano soltanto attività ed iniziative che avrebbero dovuto essere adottate ben prima dell’avvio dell’indagine dell’AGCM, magari iniziativa dell’Organismo di Vigilanza o del Collegio Sindacale (il che ovviamente non è accaduto, e ciò spiegherebbe perché tra gli impegni di cui al punto secondo vi è anche la modifica della composizione di tali organismi …).

Quale conclusione si può quindi trarre dalla vicenda? Che non basta che il legale rediga dei contratti che indicano quello che va fatto per rispettare le norme di legge in vigore (in questo caso il Codice del Consumo ma in altri casi il diritto della concorrenza) ma è necessario che i manager della società a cui appartengono, per quanto tesi a raggiungere gli obiettivi di budget e di redditività (ed anche, a volte, diciamocelo, i loro personali bonus di fine anno), si rendano conto ed accettino che la loro autonomia decisionale  naturalmente soffre i limiti imposti dalle norme di legge, anche quelli che, per essere rispettati, comportino l’impiego di risorse finanziarie ed umane con i costi conseguenti e che i principi enunciati dalle parole scritte dall’avvocato siano poi sostanziati dai fatti e dai comportamenti della società. Magari i manager che seguono il business all’inizio vedano solo i costi e non il loro “corrispettivo” che invece c’è ed è la riduzione del rischio di dover sopportare ulteriori maggiori costi non preventivati (e nel caso Dior il riferimento è ai due milioni di Euro di cui all’impegno 3 del provvedimento AGCM).

Una ultima mia personale opinione, che mi deriva anche dalla esperienza di membro di Organismi di Vigilanza. Su Internet è possibile consultare un Abstract del Modello 231 adottato nel febbraio 2024 dalla Manufactures Dior S.r.l., immagino in conseguenza del procedimento avviato dall’AGCM[4]con lo scopo di informare i fornitori, i consulenti e … tutte le controparti che operano per conto e nell’interesse di MD merito alla finalità e alla struttura del Modello di organizzazione e gestione e controllo  … approvato dal Consiglio di Amministrazione di MD il 21 novembre 2024, focalizzandosi sui possibili rischi-reato associati a dette attività e sui principi di controllo e di comportamento adottati dalla Società a mitigazione dei predetti rischi.

La cosa che mi ha lasciato perplesso, visti i destinatari è il fatto che l’Abstract abbia 147 pagine, il ché mi fa pensare che più che ai dichiarati destinatari l’Abstract sia stato pensato e redatto per l’AGCM (non ce li vedo e businessmen che si leggono 147 pagine. Io ho sempre preferito l’introduzione di procedure specifiche e mirate per i processi “a rischio” della società, destinate ai manager di linea della società ed alle controparti.

Immagino quindi che in MD convivano tanto l’Abstract che le procedure.

Marco Bianchi © 2025 – Tutti i diritti riservati

[1] La versione italiana la trovate a pagina 187 del mio Manuale dei Contratti internazionali edito da Lefebvre Giuffré.

[2] Punto 4 (La pratica commerciale) del provvedimento adottato dalla AGCM il 13 maggio 2025 consultabile all’indirizzo web https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS12805_chiusura.pdf

[3] Il dettaglio di tali impegni si può leggere nel provvedimento. Qui mi limito a citare gli impegni specifici di Manufactures Dior S.r.l (“MD”), tra cui quello di cui il secondo che qui riporto 2.MD “si impegna a selezionare e controllare regolarmente i propri laboratori e fornitori con l’obiettivo di ridurre il rischio di possibili violazioni della legislazione di riferimento e dei principi etici imposti con le Condizioni Generali di Acquisto e il Codice di Condotta dei Fornitori”; ‒ “in caso di non-compliance, MD reagisce prontamente chiedendone l’immediata interruzione al laboratorio o fornitore terzo interessato o, nei casi più gravi, risolvendo il rapporto contrattuale con quest’ultimo”.

[4] https://christiandior.dam-broadcast.com/pm_11872_1148_1148424-vfm84tj9p9.pdf

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