CINA – CIETAC LE NUOVE ARBITRATION RULES 2012

Nel corso della mia venticinquennale carriera di giurista d’impresa la multinazionale Italiana per cui lavoravo ha dovuto affrontare tre procedimenti arbitrali, uno nazionale e due internazionali. Ne abbiamo persi due (ma si gioca con le carte che ci si ritrova …) ed abbiamo vinto quello che probabilmente all’apparenza avrebbe potuto sembrare il più problematico, un arbitrato in Cina contro una società locale (per la verità una sino-foreign equity joint venture). Si trattava di un arbitrato amministrato dalla CIETAC (China International Economic and Trade Arbitration Commission). Dal 1 Maggio 2012 entrerà in vigore una nuova versione, rivista ed emendata delle CIETAC Arbitration Rules (la versione precedente era del 2005). Il testo delle nuove Arbitration Rules, in Inglese, ovviamente, potete trovarlo sul sito dell’Institute of International Commercial Law della Law School della Pace University di New York, dove trovate anche il “Database on the CISG and International Commercial Law”, il link è tra quelli consigliati, qui sotto il link specifico alle New Rules). Le nuove Rules devono ancora avere l’approvazione da parte del CCPIT – China Council for the Promotion of International Trade/China Chamber of International Commerce, ma le principali novità, al momento, sono le seguenti:

  • La sede dell’Arbitrato (art.7): Può anche trattarsi di una città Cinese dove a Cietac non ha una presenza stabile. Le parti possono concordare che la sede dell’arbitrato sia al di fuori della Cina propriamente detta (quella che chiamiamo abitualmente “Mainland China”). Se le parti non hanno indicato la sede dell’arbitrato, questa sarà dove la Cietac ha una sede, fermo restando che la Cietac può anche scegliere una diversa location “having regard to the circumstances of the case”);
  • La lingua dell’Arbitrato (art.71): In mancanza di una indicazione espressa delle parti, la scelta by default resta il Cinese (anche se, come per la sede arbitrale, la Cietac può discrezionalmente decidere che nel procedimento venga utilizzata un’altra lingua, ove le circostanze lo giustifichino);
  • Interim Measures (art.21): Se il provvedimento richiesto al Collegio Arbitrale è volto a salvaguardare beni e proprietà (property) piuttosto che ad assicurare la conservazione di documentazione (evidence) rilevante per il caso, il Collegio Arbitrale, come in passato, deve trasmettere la richiesta ai Tribunali ordinari. In tutti gli altri casi il Collegio può emettere esso stesso dei provvedimenti d’urgenza. Qui, per alcuni commentatori, il problema è capire se e quanto i Tribunali Cinesi collaboreranno in maniera effettiva nel dare esecuzione alle Interim Measures adottate dal Collegio, tanto da pronosticare che nella pratica le Interim Measures concesse rimarranno confinate a quelle tradizionali (property e evidence);
  • Durata e sospensione dell’Arbitrato (artt. 43  e 46): Salvo che vi siano giustificati motivi, il procedimento deve terminare entro sei mesi, ed è questa un’indicazione certamente interessante, non fosse altro per i costi normalmente connessi con un procedimento arbitrale. Qualche preoccupazione, quantomeno per le imprese occidentali che decidano di avviare una procedura arbitrale Cietac contro una controparte Cinese (soprattutto se “importante”), può darla l’articolo delle Rules che prevede la possibilità che il procedimento venga sospeso, su istanza di una delle parti, “under circumstances where such suspension is necessary”, e che continui a rimanere sospeso “fino a quando “the reason for the suspension is removed or the suspension period expires”;
  • Arbitrato breve (artt.54):  La summary procedure era già prevista dalle vecchie Rules Cietac. La novità consiste nell’innalzamento delle soglie economiche al di sotto delle quali si applica la procedura abbreviata, elevate da 500.000 RMB a 2.000.0000 RMB.

Qui di seguito il link al testo delle CIETAC Rules 2012

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/moot/CIETAC_Rules_2011.pdf

© riproduzione riservata Aprile 2012

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