UNA CLAUSOLA ALLA SETTIMANA: LA “NO (EXPORT TO) RUSSIA CLAUSE”
Già nel 2014, in occasione dell’invasione della Crimea, il Consiglio europeo aveva emanato il Regolamento (UE) 833/2014 del 31 luglio 2014 che imponeva una serie di sanzioni contro la Russia.
A seguito della (autodefinita)” operazione militare speciale” con cui la Russia il 24 febbraio 2022 ha nuovamente aggredito l’Ucraina, il Consiglio europeo ha progressivamente introdotto ulteriori pacchetti di nuove sanzioni, 13 alla data odierna, ed ha emanato una serie di nuovi Regolamenti volti a modificare ed integrare il Regolamento (UE) 833/2014.
Qui di seguito faccio riferimento in particolare all’Avviso agli operatori economici, importatori ed esportatori (2022/C 145 I/01) del 1° aprile 2022, a due specifici Regolamenti, il Regolamento (UE) 2023/2878 del Consiglio del 18 dicembre 2023 ed al successivo Regolamento (UE) 2024/745 del Consiglio, del 23 febbraio 2024.
Se l’Avviso dell’aprile 2022, in considerazione del rischio di elusione delle sanzioni, si limitava a suggerire agli esportatori UE di introdurre nei loro contratti clausole contrattuali che ribadissero al compratore / distributore l’obbligo di non rivendere in Russia (o in Bielorussia) beni e servizi colpiti dalle sanzioni, il Regolamento (UE) 2023/2878 che, tra gli altri Regolamenti succedutisi nel tempo, ha modificato l’originario Regolamento (UE) 833/2014, estendendo la gamma delle sanzioni ed introducendo una serie di nuovi obblighi a carico delle imprese UE.
Il punto di partenza, a cui fanno seguito degli specifici obblighi, qui sotto riassunti, a carico degli esportatori UE, è rappresentato dal divieto di “vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente beni e tecnologie (identificate nel testo del Regolamento e dettagliate nei suoi Allegati) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia” (art.2.1. Reg.), e dal correlato divieto di far transitare nel territorio russo beni e tecnologie a duplice uso (dual use)[1].
- I divieti di esportazione verso la Russia imposti agli esportatori UE
1.1. L’art. 12 (g) del Regolamento (UE) 833/2014 (modificato)
1.1.1. L’art. 12.1. (g) (12 octies nella versione italiana) del Regolamento (UE) 833/2014 (modificato), dispone che all’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo gli esportatori UE vietino per la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia di beni, tecnologie e servizi.
1.1.2. Tali beni, tecnologie e servizi sono quelli principalmente identificati negli artt 2-5 del Regolamento (a cui sono dedicate le prime 75 pagine del Regolamento in quanto in ognuno di tali articoli sono raggruppati una quindicina di sub-articoli …) ed includono beni, tecnologie e servizi principalmente identificati negli Allegati XI, XX, XXXV e XL del Regolamento (UE) 833/2014 (modificato) e dall’Allegato I del Regolamento (EU) 258/2012 (armi da fuoco, loro componenti e munizioni)[2]
1.1.3. Il divieto previsto dall’art. 12.1. (g) peraltro non si applica per le esportazioni nei c.d. paesi partner identificati nell’Allegato VIII del Regolamento, i.e. U.S.A., Giappone, Regno Unito, Corea Del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia e Svizzera, fermo restando che gli esportatori UE devono comunque verificare che i divieti di riesportazione verso la Russia non vengano aggirati, e ciò a prescindere dallo Stato non-UE in cui vengono esportati i beni e le tecnologie oggetto delle sanzioni di cui al Regolamento (UE) 833/2014 (modificato)[3].
1.1.4. In accordo con quanto disposto dall’art. 12.3. (g) del Regolamento gli esportatori UE non solo devono contrattualmente vietare all’acquirente / importatore la riesportazione verso la Russia ma devono altresì prevedere dei rimedi contrattuali “adeguati” qualora l’acquirente / l’importatore violi tale divieto.
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L’art 12 (g) (12 octies nella versione italiana)
- All’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell’allegato VIII, di beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX e XXXV del presente regolamento, prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni elencate all’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, a decorrere dal 20 marzo 2024 l’esportatore vieta per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia.
- Il paragrafo 1 non si applica all’esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.
- In applicazione del paragrafo 1 gli esportatori provvedono a che l’accordo con la controparte del paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.
- Se la controparte di paese terzo viola uno degli obblighi contrattuali stipulati in conformità del paragrafo 1, gli esportatori ne informano l’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti non appena vengono a conoscenza della violazione.
- Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi individuati di violazione o elusione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.
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1.2. I rimedi contrattuali “adeguati” e la clausola “no re-export to Russia”
Le Q&A del febbraio 2022 chiariscono (par.5) che rimedi contrattuali “adeguati” sono, per esempio, il diritto dell’esportatore UE di risolvere anticipatamente il contratto e la previsione di penalità a carico della controparte che abbia violato il divieto di riesportazione verso la Russia per poi offrire (par. 6) un esempio di “no re-export to Russia clause”, riportato qui sotto.
“(1) The [Importer/Buyer] shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, to the Russian Federation or for use in the Russian Federation any goods supplied under or in connection with this Agreement that fall under the scope of Article 12g of Council Regulation (EU) No 833/2014.
(2) The [Importer/Buyer] shall undertake its best efforts to ensure that the purpose of paragraph (1) is not frustrated by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers.
(3) The [Importer/Buyer] shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to detect conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, that would frustrate the purpose of paragraph (1). (
4) Any violation of paragraphs (1), (2) or (3) shall constitute a material breach of an essential element of this Agreement, and the [Exporter/Seller] shall be entitled to seek appropriate remedies, including, but not limited to: (i) termination of this Agreement; and (ii) a penalty of [XX]% of the total value of this Agreement or price of the goods exported, whichever is higher.
(5) The [Importer/Buyer] shall immediately inform the [Exporter/Seller] about any problems in applying paragraphs (1), (2) or (3), including any relevant activities by third parties that could frustrate the purpose of paragraph (1). The [Importer/Buyer] shall make available to the [Exporter/Seller] information concerning compliance with the obligations under paragraph (1), (2) and (3) within two weeks of the simple request of such information.”
La clausola proposta nelle Q&A è comunque soltanto un esempio e gli esportatori UE possono modificarla in funzione della controparte, del settore merceologico e delle circostanze del caso concreto, a condizione che la clausola sempre rispetti le indicazioni dell’art. 12 (g) del Regolamento.
Da sottolineare poi che l’art. 12 (g) anche prevededispone che gli esportatori UE devono informare “l’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti”[4] di qualsiasi violazione del divieto di riesportazione verso la Russia da parte delle loro controparti non-UE di cui vengano a conoscenza.
1.3. Le date di entrata in vigore delle disposizioni dell’art 12 (g)
Come indicato dall’art. 12.1. (g) il divieto di riesportazione verso la Russia deve essere incorporato nei contratti con compratori / importatori a decorrere dal 20 marzo 2024. Per contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 gli esportatori UE hanno tempo fino al 20 dicembre 2024 per far espressamente accettare dalla controparte la “no (export to) Russia clause”.
2. Alcune considerazioni finali
La prima banale osservazione è che gli obblighi imposti agli esportatori UE per il momento non mi sembrano accompagnati da specifiche sanzioni a loro carico in caso di mancato adempimento, sanzioni che ritengo dovrebbero essere emanate dalle Autorità nazionali.
Resta il fatto che è necessario che le imprese italiane si adeguino al più presto a quanto disposto dal Regolamento (UE) 833/2014 così come integrato e modificato dal Regolamento (UE) 2023/2878, ed in particolar modo da quanto disposto dall’art. 12 (g), o 12 octies che dir si voglia.
A tale proposito va ricordato che molte piccole e medie imprese che esportano all’estero lo fanno non già stipulando dei contratti strutturati, ma confidando soltanto nelle loro Condizioni Generali di Vendita, con il rischio di vedersi rispondere dal compratore / importatore con le sue Condizioni Generali di Acquisto, dando così luogo ad una potenziale “Battle of Forms” (si veda il mio articolo in precedenza pubblicato CONTRATTI INTERNAZIONALI DI COMPRAVENDITA E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. MA QUALI CONDIZIONI DI CONTRATTO? QUELLE DEL VENDITORE O QUELLE DEL COMPRATORE, OVVERO LA “BATTLE OF FORMS”. QUALCHE ESEMPIO DI PREVAIL CLAUSES (MA QUANTO SONO EFFICACI LE PREVAIL CLAUSES?) o addirittura mediante il semplice scambio di proposta e conferma d’ordine, indicando soltanto gli elementi essenziali del contratto.
Teoricamente la soluzione sarebbe quella di modificare le Condizioni Generali di Vendita inserendo la “no (export to) Russia clause” (ma rimarrebbe il problema di un’eventuale “Battle of Forms”) o predisporre un contratto ad hoc contenente tale clausola. Una soluzione di compromesso potrebbe essere quella di predisporre una “side letter”, sottoscritta da entrambe le parti, che espliciti la ““no (export to) Russia clause”, avendo comunque cura di chiarire anche in tale side letter, magari in Allegato, la tipologia e la classificazione doganale dei singoli beni compravenduti e facendo espressamente riferimento ai documenti contrattuali di base quali che essi siano, ordine, conferma d’ordine, Condizioni Generali di Vendita, a cui la side letter ed il relativo divieto di esportazione si riferisce.
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Regolamento (UE) 2023/2878 del Consiglio del 18 dicembre 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, consultabile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0833-20240224
Council Regulation (EU) 2023/2878 of 18 December 2023 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine, consultabile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302878
Regolamento (UE) 2024/745 del Consiglio, del 23 febbraio 2024, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina consultabile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL_202400745
“No re-export to Russia” clause – FAQs on sanctions against Russia and Belarus, with focus on the following provision: Article 12g of Council Regulation (EU) No 833/2014- as of 22 February 2024” consultabile all’indirizzo https://finance.ec.europa.eu/publications/no-re-export-russia-clause_en
Avviso agli operatori economici, importatori ed esportatori (2022/C 145 I/01) del 1° aprile 2022 consultabile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0401(04)
Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), consultabile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0821
Marco Bianchi© Riproduzione riservata – Giugno 2024
[1] Art.1 (a) Reg. (UE) 833/2014 (modificato) «beni e tecnologie a duplice uso»: “i prodotti elencati nell’allegato I del Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)”.
[2] La esemplificazione qui riportata è quella riportata nel documento predisposto dalla Commissione UE “No re-export to Russia” clause – FAQs on sanctions against Russia and Belarus, with focus on the following provision: Article 12g of Council Regulation (EU) No 833/2014- as of 22 February 2024”.
[3] Paragrafo 4 del documento FAQs on sanctions against Russia and Belarus, with focus on the following provision: Article 12g of Council Regulation (EU) No 833/2014 – As of 22 February 2024.
[4]Mi sembra che il Regolamento (UE) 833/2014 (modificato) non indichi quali sia l’autorità italiana competente. Consultando il sito del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/ mi sembra che l’informativa potrebbe essere trasmessa all’indirizzo sanzioni@esteri.it