SI È PROPRIO MOSSA! LA CASSAZIONE CONFERMA PER LA SECONDA VOLTA CHE GLI INCOTERMS SONO EFFICACI AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE COMPETENTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 1215/2012
Il titolo di questo contributo fa indirettamente riferimento ad un mio recente articolo (“EPPUR SI MUOVE (LENTAMENTE E FORSE UN PO’ A MALINCUORE): LA CORTE DI CASSAZIONE RICONOSCE FINALMENTE CHE GLI INCOTERMS® IDENTIFICANO IL LUOGO DELLA CONSEGNA DELLA MERCE COMPRAVENDUTA E COSI’ CONSENTONO, ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA, DI DETERMINARE LA GIURISDIZIONE COMPETENTE”) ove commentavo l’Ordinanza (S.U.) 11346/2023 della Corte di Cassazione che aveva (finalmente) recepito la giurisprudenza della Corte di Giustizia (UE) (Car Trim del 25/2/2010 (C-381/08), Electrosteel Europe S.A. del 9/6/ 2011 (C-87/10) e Granarolo del 14/7/2016 (C-196/15).
Con tale Ordinanza i giudici della Corte di Cassazione avevano implicitamente smentito le Sentenze e le Ordinanze che la Corte di Cassazione aveva pubblicato dal 2009 al 2022 che nella sostanza escludevano che gli Incoterms, seppur concordati da venditore e compratore, potessero incidere sulla determinazione dell’attribuzione della giurisdizione essendo “…finalizzati di regola, a disciplinare l’aspetto del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo in capo all’acquirente”.
Tale esclusione era fondata sull’assunto che “l’obiettivo fondamentale di un contratto di compravendita di beni è il trasferimento degli stessi dal venditore all’acquirente, operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale”[1] e ciò, a sua volta, presupponeva la necessità di negare che l’accordo inequivoco di venditore e compratore sugli Incoterms® (inclusi quelli che prevedevano la consegna in Italia come EXW – Ex Works, FOB- Free on Board e FAS – Free Alongside ship) potesse di per sé solo comportare una “… deroga al criterio fattuale del recapito finale (i.e. la sede del compratore)”, se non accompagnato da una “pattuizione chiara e univoca”, aggiuntiva rispetto all’Incoterm® scelto dalle parti, che attribuisse al passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce, così concretizzando una deroga convenzionale alla giurisdizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7.1. (b) primo alinea e dell’art. 25.1. (c) del Regolamento (UE) 1215/2012.
Come già commentato nel mio precedente articolo, nell’Ordinanza (S.U.) 11346/2023 la Corte di Cassazione aveva abbandonato tale interpretazione e, recependo (spiace dirlo, a dieci anni di distanza dalla sua emanazione) la decisione Electrosteel [2] della Corte di Giustizia, aveva quindi cassato la decisione della Corte di Appello di Brescia che, peraltro basandosi sulla precedente costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, aveva respinto il ricorso di una impresa italiana (venditore) che aveva tentato di avviare un’azione giudiziale a Brescia (i.e. decreto ingiuntivo) avverso una società francese (compratore) che non aveva pagato il corrispettivo pattuito per la merce compravenduta (con consegna, pattuita tra le parti, EXW (Franco Fabbrica venditore).
L’Ordinanza (S.U.) 11346/2023 ha suscitato molti commenti favorevoli, peraltro in alcuni casi improntati da una qualche prudenza in merito all’effettivo abbandono da parte della Corte di Cassazione del tradizionale approccio fino ad allora costantemente applicato.
Il 10 maggio 2024 è stati però pubblicata l’Ordinanza (Sez.2.) 12854/2024 che ha confermato il nuovo orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’Ordinanza 11346/2023 (e il fato ha voluto che anche in questo caso la sentenza cassata riguardasse una pronuncia della Corte di Appello di Brescia, che per la verità incolpevolmente aveva fondato la propria decisione su una delle sentenze che avevo commentato nel mio precedente articolo dedicato all’argomento, la sentenza della Corte di Cassazione 32362/2018 ).
Marco Bianchi© Riproduzione riservata – Giugno 2024
[1] I testi virgolettati sono tratti da due delle decisioni della Corte di Cassazione che ho commentato, per le parti relative alla questione, nel mio precedente articolo più sopra citato.
[2] Estratto Ordinanza Corte di Cassazione Sez. Un. 11346/2023 “La sentenza Electrosteel, … … ha quindi sancito l’idoneità degli Incoterms e di altre clausole commerciali ad identificare il luogo di consegna ai fini del forum contractus, in base alle previsioni dei Regolamenti in materia di giurisdizione, posto che la proroga di competenza può essere conclusa “nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti … …. (Gli Incoterms) agevolano i compiti degli operatori nella redazione del contratto poiché’, mediante l’utilizzo di termini brevi e semplici, sarebbe possibile specificare gran parte delle loro relazioni commerciali. In particolare, al fine di determinare il locus solutionis “in base al contratto”, il giudice nazionale deve, quindi, tener conto anche dei termini e delle clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms, purché’ idonei ad identificare chiaramente tale luogo (punto 22 della sentenza)”.