RIDETERMINATA IN PIU’ DI € 750 MILIONI L’ENTITA’ DELLA SANZIONE IMPOSTA DALLA AGCM – AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA DEL MERCATO AD UNA SERIE DI SOCIETA’ DI AMAZON PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

Nel suo Bollettino 2 del 12/1/2026, l’AGCM ha pubblicato il Provvedimento n.31776 nel caso A528 – FBA, avviato nel 2021 nei confronti di diverse società italiane ed europee del Gruppo Amazon (“Amazon”) e sfociata, sempre nel 2021, nella condanna per abuso di posizione dominante di Amazon al pagamento, in solido tra le società coinvolte, di una sanzione pari a €. 1.128.596.156,33

Con tale Provvedimento l’AGCM, in ottemperanza a quanto disposto dalla Sentenza del Tar Lazio del 2/9/2025, che ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Amazon a cui Amazon aveva presentato ricorso, parzialmente accolto dal TAR, ha rideterminato la sanzione applicata nel 2021 in €. 752.397.437,55, in accordo con quanto previsto dalle Linee guida AGCM sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità nonché da quanto disposto nella Sentenza del TAR.

  1. I FATTI

La sanzione irrogata nel 2021 era dovuta al fatto che l’AGCM aveva ritenuto che le strategie commerciali adottate da Amazon costituissero un abuso di posizione dominante nel mercato italiano dei servizi di intermediazione su marketplace in violazione dell’art. 102 del TFUE.

Articolo 102

È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

  1. a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
  2. b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
  3. c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
  4. d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

 Le strategie di Amazon su cui nel 2021 si è concentrata l’attenzione dell’AGCM in estrema sintesi (il Provvedimento consta di 250 pagine …) possono essere così riassunte:

(i) Amazon utilizza un modello di marketplace misto o ibrido, con tali termini intendendosi far riferimento ad una piattaforma che da un lato ospita le offerte di venditori terzi ma al contempo vende anch’essa a consumatori finali in concorrenza con i suddetti venditori terzi. La piattaforma di Amazon (i) rientra nella categoria dei c.d. marketplace orizzontali che si dedicano ad un potenziale pubblico interessato alla varietà merceologica dei prodotti offerti e all’ottenimento di prezzi competitivi, contrapposta ai c.d. marketplace verticali  che offrono invece prodotti appartenenti ad una categoria merceologica, e (ii) è del tipo definito “a due versanti”, in quanto la piattaforma da un lato funge da intermediario tra venditori terzi e consumatori, e dall’altro e offre ai venditori terzi i servizi necessari per eseguire la transazione, tra cui ad esempio la spedizione, la logistica e Lo stoccaggio dei prodotti messi in vendita sulla piattaforma,

(ii) In particolare Amazon offre ai venditori terzi che mettono in vendita i loro prodotti sulla sua piattaforma un servizio di logistica integrata, denominato “Fulfillment by Amazon” (“FBA”). Non che i venditori terzi siano obbligati ad utilizzare il servizio FBA, ma a quanti vi aderiscono Amazon concede una serie di esclusivi vantaggi[1], non attinenti alla gestione logistica, che consentono una maggior visibilità dei prodotti offerti in vendita dai venditori terzi aderenti con conseguente miglioramento delle loro vendite rispetto a quella dei venditori terzi che, non aderendo al servizio FBA, gestiscono in proprio o tramite operatori di logistica terzi.

  1. LA VALUTAZIONE DELLA AGCM

Come si legge nel Provvedimento (punto 237) la considerazione di partenza dell’AGCM è che “non esiste alcun legame funzionale che giustifichi l’associazione esclusiva di tali vantaggi con l’utilizzo di FBA”, vantaggi che anzi hanno l’unico scopo di favorire la scelta di utilizzare l’FBA di Amazon, fenomeno questo che, in presenza di una posizione dominante quale è quella di Amazon sul mercato italiano (invero l’AGCM proprio la qualifica una posizione di “super-dominanza”), nel diritto della concorrenza, non solo europea, è stato definito self-preferencing.

Self-preferencing

          trattamento preferenziale che una piattaforma assicura ai propri prodotti/servizi a scapito dei rivali, utilizzando la propria posizione dominante[2].

Considerata la rilevanza dei vantaggi assicurati a chi decideva di scegliere il sistema FBA, secondo l’AGCM “il legame con FBA creato da Amazon si è rivelato idoneo a condizionare la scelta dei venditori terzi presenti sul marketplace Amazon del servizio di logistica per la gestione delle offerte, incentivando l’utilizzo di FBA a prescindere dalle caratteristiche del servizio e dalla sua capacità di soddisfare le specifiche esigenze dei venditori terzi …” (punto 505), comportamento per l’appunto riconducibile, ad una strategia di self-preferencing in danno dei concorrenti di Amazon (gli altri marketplace e gli operatori logistici operanti nel settore).

Ciò in quanto, secondo l’AGCM (Sez.V.5.6 punti 801-802), la strategia di Amazon di proporre di integrare il sistema logistico FBA ed i servizi del proprio marketplace finisce per avere un effetto escludente nei confronti degli altri operatori logistici concorrenti al contempo rafforzando la posizione del proprio marketplace in danno dei suoi concorrenti.

La conseguenza di tale strategia è che “migliori performance di vendita di un retailer su Amazon.it sono legate inequivocabilmente all’uso di FBA: un venditore terzo altrettanto efficiente su Amazon.it che gestisca la logistica in proprio, o mediante un operatore terzo parimenti efficiente, non è ammesso ai vantaggi che sono garantiti in via esclusiva ai suoi concorrenti che adottino FBA.” (punto 852).

Tale strategia è attuata attraverso un trattamento difforme dei venditori terzi presenti su Amazon.it non incentrato sulle loro prestazioni di vendita o giustificato da obiettivi di efficienza nella gestione della piattaforma, altrimenti non raggiungibili da Amazon, né dettato da intrinseche caratteristiche del servizio, e si rivela idonea a limitare la libertà di scelta dei retailer terzi su Amazon.it rispetto all’operatore del servizio di logistica” (punto 853).

  1. L’ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

L’art. 102 TFUE vieta l’abuso di una posizione dominante all’interno del mercato comune, o di una sua parte rilevante, se ed in quanto tale sfruttamento possa pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.

A differenza dell’art. 101, la cui applicazione presuppone l’esistenza di un’intesa tra due o più imprese, l’art. 102 di solito sanziona il comportamento unilaterale di una impresa che sfrutti in maniera abusiva la propria posizione dominante sul mercato di riferimento in maniera tale da distorcere a proprio favore il gioco della concorrenza o da escludere o marginalizzare i propri concorrenti. L’abuso di una posizione dominante può essere però anche la conseguenza di un coordinamento tra più imprese, nel qual caso si parla di posizione dominante collettiva (i. c.d. cartelli). Al pari dell’art. 101 TFUE, l’art. 102 contiene alcuni esempi di pratiche abusive (ma naturalmente non si tratta di una lista esaustiva …).

Come è ovvio il fatto che un’impresa si sforzi di assumere una posizione di predominanza su un dato mercato è del tutto legittimo e risponde alle logiche dell’economia di mercato: più semplicemente comportamenti di mercato che, se adottati da aziende non dominanti, sono del tutto compatibili con il principio della libera concorrenza, qualora a realizzarli sia un’impresa che già gode di una posizione di predominanza sul mercato ove essa opera, potrebbero invece costituire un “abuso”, e quindi essere ritenuti anti-competitivi e ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 102.

Qualora la Commissione UE, o le singole autorità della concorrenza nazionali, quali l’AGCM, per i casi di loro competenza, accertino un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE possono comminare alle imprese delle ammende fino al 10% del fatturato della impresa coinvolta durante l’esercizio precedente quello in cui è stato accertato l’avvenuto abuso di una posizione dominante, come meglio precisato (Capo V – Ammende e penalità di mora: artt.13-16) dalla Direttiva (Ue) 2019/1 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 recepita in Italia dal D.lgs. n. 185/2021 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 (art. 15), che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno” (Direttiva ECN+).

Gli elementi necessari per configurare una violazione dell’art. 102 TFUE

  • Un abuso …
  • da parte di una o più imprese …
  • di una posizione dominante …
  • all’interno del mercato interno UE o di una sua parte sostanziale

Alcuni esempi di abuso di posizione dominante

  • imposizione di prezzi d’acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione inique (es. prezzi eccessivi, prezzi discriminatori, o prezzi predatori, volutamente bassi per marginalizzare i concorrenti che ancora operano sul mercato)
  • sconti sui prezzi a fronte dell’impegno dell’acquirente di rifornirsi esclusivamente dall’impresa in posizione dominante
  • limitazione della produzione, degli sbocchi o dello sviluppo tecnico a danno dei consumatori (es. rifiuto a vendere)
  • applicazione di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti nei rapporti con gli altri contraenti, con svantaggio concorrenziale (es. prezzi discriminatori)

Definizione di Posizione Dominante

una posizione di potenza economica grazie alla quale l’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione, ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori[3]. Fattori da considerare: (i) quota di mercato dell’impresa, (ii) caratteristiche, dimensione e forza finanziaria dell’impresa e (iii) numero e forza dei concorrenti

Posizione dominante e quote di mercato

Benché l’importanza delle quote di mercato possa variare da un mercato all’altro, si può ritenere che quote molto alte costituiscano di per sé, e salvo circostanze eccezionali, la prova dell’esistenza di una posizione dominante; in effetti, la detenzione di una quota di mercato particolarmente cospicua pone l’impresa che la detiene durante periodi di una certa entità… in una posizione di forza… e che, già per questo fatto, le garantisce, quanto meno per periodi relativamente lunghi, l’indipendenza di comportamento che caratterizza la posizione dominante[4].   

Definizione di Abuso di Posizione Dominante

Un comportamento (i) che sia capace di influire sulla struttura del mercato di riferimento, ove la concorrenza sia già indebolita proprio in conseguenza della presenza sul mercato stesso dell’impresa dominante, (ii) che non sia riconducibile ad una normale concorrenza, (iii) che abbia come effetto di ridurre la concorrenza, o comunque di prevenirne lo sviluppo, e (iv) che non abbia alcuna motivazione obiettiva che lo giustifichi. i L’abuso può consistere in abusi o pratiche di sfruttamento (esempio: prezzi eccessivi o abusi o pratiche di esclusione (esempio: prezzi predatori).

Definizione di Mercato di Riferimento

Lo spazio commerciale nel cui interno si  occorre valutare le condizioni della concorrenza ed il potere di mercato dell’impresa che si assume essere in posizione dominante, con riferimento al mercato di prodotto ed al mercato geografico. Lo strumento tradizionale di valutazione è lo SSNIP Test (Small but significant non-transitory increase in price) (sostituibilità domanda, sostituibilità offerta e concorrenza potenziale)

Definizione di Mercato di prodotto di riferimento

Il mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati

Definizione di Mercato geografico rilevante

Il mercato geografico rilevante comprende l’area nella quale le imprese in causa forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.

AGCM Bollettino 2/2026

https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2026/2-26.pdf

Provvedimento AGCM 20/11/2021 N. 29925

https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/A528_chiusura%20istruttoria.pdf

AGCM Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni Amministrative pecuniarie irrogate dall’autorità

https://www.agcm.it/dotcmsdoc/normativa/concorrenza/p31466_all1_LGSanzioni.pdf

Direttiva (Ue) 2019/1 dell’11 dicembre 2018 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0001

Marco Bianchi © riproduzione riservata – febbraio 2026

[1] Tali vantaggi sono costituiti da (i) la non applicazione delle metriche di valutazione delle performance dei venditori terzi; (ii) l’ottenimento del badge Prime per i propri prodotti; (iii) la maggiore probabilità di aggiudicazione della BuyBox (è il riquadro in alto a destra sulla pagina prodotto che contiene il pulsante “Aggiungi al carrello” e “Acquista ora”),; (iv) la possibilità di partecipare agli eventi-pilastro e alle offerte speciali; (v) l’idoneità delle proprie offerte ai fini della “Spedizione gratuita via Amazon”.

[2] Giuseppe Colangelo, Mercati digitali, concorrenza e self-preferencing: le insidie e i paradossi del caso Amazon, Etica ed Economia, consultabile in https://eticaeconomia.it/mercati-digitali-concorrenza-e-self-preferencing-le-insidie-e-i-paradossi-del-caso-amazon.

[3] Par. 65 della Sentenza della Corte del 14 Febbraio 1978. – United Brands Company e United Brands Continentaal B.V. contro Commissione delle Comunità europee – Banane Chiquita (Causa 27/76) consultabile in http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=27/76&td=ALL.

[4] Par. 41 Sentenza Hoffmann-La Roche et Co. Ag contro Commissione delle Comunità europee (Causa 85/76).

 

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