CONTRATTI INTERNAZIONALI DI AGENZIA EXTRA-UE, LEGGE APPLICABILE E (DIS)APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 86/653 (E DELLA INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO PREVISTA DALLA DIRETTIVA): LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSIZIA UE NEL CASO AGRO FOREIGN TRADE
Lo scorso 16 febbraio 2017 la Corte di Giustizia si è pronunciata su domanda di pronuncia pregiudiziale sottopostale dal Tribunale di commercio di Gand in Belgio relativa ad una controversia che riguardava un contratto di agenzia commerciale sottoscritto tra un preponente belga, la Petersime NV, e un agente commerciale turco, la Agro Foreign Trade & Agency Ltd turca, ove le parti avevano contrattualmente previsto che il loro rapporto contrattuale fosse disciplinato dal diritto belga.
Dopo che nel 2013 la Petersime aveva notificato la decisione di recedere dal contratto all’agente turco, questi ha avviato un’azione di fronte al Tribunale competente indicato nel contratto, per l’appunto quello di Gand, chiedendo una serie di indennità, sulla base della legge con cui nel 1995 il Belgio aveva recepito la Direttiva 86/653.
C’era però un problema, su cui Petersime ha basato la sua difesa, rappresentato dall’art. 27 di tale legge secondo cui «Fatta salva l’applicazione di convenzioni internazionali stipulate dal Belgio, tutte le attività di un agente commerciale avente la sede principale in Belgio sono soggette alla legge belga e rientrano nella competenza dei giudici belgi». Ergo, concludeva la Petersime belga, la legge del 1995 che aveva recepito la direttiva 86/653 in Belgio si applicava soltanto ad agenti che operavano in Belgio e non poteva dunque essere applicata al caso di specie, in quanto, per l’appunto, la Agro era una società Turca, dovendosi invece applicare esclusivamente il diritto generale belga.
Il Tribunale di Gand, aveva condiviso la posizione della Petersime (Decisione punto 18), in quanto l’art. 27 della legge del 1995, come interpretato nel diritto belga, ha natura autolimitativa, con la conseguenza che la legge di recepimento del 1995 perde il suo carattere imperativo se l’agente commerciale non ha lo stabilimento principale in Belgio, a prescindere dalla circostanza che le parti abbiano, se del caso, designato il diritto belga in generale quale diritto applicabile.
Nondimeno il Tribunale si è posto il problema della compatibilità dell’art. 27 con la normativa dell’Unione Europea e ha sospeso il procedimento, sottoponendo alla Corte di Giustizia la domanda pregiudiziale nei seguenti termini: «Se la legge del 1995, che recepisce nel diritto nazionale belga la direttiva 86/653, sia compatibile con tale direttiva e/o con le disposizioni dell’Accordo di associazione, che ha l’obiettivo esplicito dell’adesione della Turchia all’Unione europea, e/o con gli impegni assunti tra la Turchia e l’Unione europea al fine di abolire le restrizioni alla libera circolazione dei servizi tra questi paesi, posto che tale legge prevede la sua applicazione esclusiva agli agenti commerciali aventi la sede principale in Belgio e non si applica se un preponente stabilito in Belgio e un agente stabilito in Turchia hanno operato una scelta esplicita a favore dell’applicazione della legge belga».
La Corte di Giustizia, con decisione 16 febbraio 2017 si è espressa in favore della Petersime, decidendo che l’agente turco non aveva titolo a vantare alcuna indennità. Nella loro decisione (punto 44) i giudici UE sottolineano che “…nell’ambito del diritto dell’Unione, la tutela della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, attraverso il regime previsto dalla direttiva 86/653 nei confronti degli agenti commerciali, si basa sull’obiettivo consistente nella realizzazione di un mercato interno, concepito come spazio senza frontiere interne, eliminando tutti gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di un siffatto mercato.”.
E’ facile vedere come la situazione nel caso Agro sia del tutto speculare a quella del ben noto caso Ingmar (C-381/98) di cui ho accennato in un mio articolo precedente (LA TERMINATION DEI CONTRATTI DI AGENZIA IN INGHILTERRA E GALLES: IL COMMERCIAL AGENT TRA INDEMNITY E COMPENSATION ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA). Come ricordato dalla Corte di Giustizia nella decisione qui commentata (punto 32), il principio sottostante al caso Ingmar è quello secondo cui “ ..risulta essenziale per l’ordinamento giuridico dell’Unione che un preponente stabilito in uno Stato terzo, il cui agente commerciale esercita la propria attività all’interno dell’Unione, non possa eludere queste disposizioni con il semplice espediente di una clausola sulla legge applicabile.”. Combinando le considerazioni svolte nei due punti suddetti, ben si comprende come l’ambito geografico di applicazione della Direttiva secondo la Corte sia quello del mercato interno dell’Unione Europea (in maniera non dissimile da quel che accade per la teoria dell’esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, si veda il mio precedente articolo CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE EXTRA-UE E DIVIETO DI RE-IMPORTAZIONE NEI MERCATI UE).
La Corte di Giustizia ha dunque respinto la richiesta Agro Foreign Trade & Agency Ltd turca. A questo punto già vedo qualche Avvocato italiano che, in un contratto con un agente extra UE immagina di poter coniugare la scelta della legge italiana, apparentemente così confortante, con l’esclusione delle indennità previste dalla dir. 86/653. Non è così, in quanto la Corte di Giustizia si è limitata a dichiarare la compatibilità dell’art. 27 della legge belga di recepimento della dir. 86/653 con la direttiva stessa e con l’Accordo di associazione con la Turchia. In altre parole, la specifica disciplina dettata dalle leggi nazionali che hanno recepito la dir. 86/653 può essere esclusa in un contratto con un agente extra-Ue soltanto se così espressamente prevede la normativa di recepimento, come accade in Belgio.
Non è questo il caso in Italia in quanto l’art. 1751 Cod. Civ. (Indennità in caso di cessazione del rapporto, così come modificato per recepire la Direttiva, prevede che “Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente”.
Qui di seguito la massima e il link della decisione Agro Foreign Trade & Agency Ltd contro Petersime NV (C 507/15) del 16 febbraio 2017
“La direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, e l’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale di recepimento di tale direttiva nel diritto dello Stato membro interessato, che esclude dal proprio campo di applicazione un contratto di agenzia commerciale nel cui ambito l’agente commerciale è stabilito in Turchia, ove esercita le attività derivanti da tale contratto, e il preponente è stabilito in detto Stato membro, con la conseguenza che, in tali circostanze, l’agente commerciale non può avvalersi dei diritti che la direttiva suddetta garantisce agli agenti commerciali in seguito alla cessazione di un tale contratto di agenzia commerciale.”.
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